lunedì 23 luglio 2007

"L'infausta" ricorrenza


Newsletter Anno V° - n°26 - 23 Luglio 2007





Cari Colleghi,

ad un anno circa dalla pubblicazione della bozza di regolamento al titolo IX del Codice delle Assicurazioni, la categoria agenziale soffre “l’infausta” ricorrenza impegnata nell’adempimento del versamento relativo al contributo di vigilanza previsto dall’art. 336 del C. d. A.

Il contributo di vigilanza annuale, per il 2007 è dovuto da coloro che risultano iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi al 30 giugno 2007. Per quanto riguarda il mondo agenziale, sezione A del RUI, dovranno corrispondere, entro il prossimo 31 luglio, 60,00 euro gli Agenti persone fisiche, 260,00 euro gli Agenti persone giuridiche, che siano operativi oppure inoperativi.

Questi ultimi, nonostante il loro particolare status di inoperativi, o meglio inoccupati, perché privi di mandato, dovranno sottostare al versamento (art. 37 c.2 regolamento Isvap n.5), di quello che ha la connotazione di un formidabile balzello. Un aspetto così iniquo che dovrebbe indurre ad una attenta valutazione chi di competenza.

Per l’incasso del contributo l’Isvap ha quindi incaricato la Gerit S.p.A. che dovrà recapitare al domicilio dell’intermediario un apposito bollettino MAV precompilato con il quale si potrà procedere al versamento, senza addebito di commissioni, presso le filiali delle aziende di credito o tramite home banking. Oppure presso gli sportelli, nella provincia di Roma, della stessa Gerit. L’Istituto ha anche previsto il pagamento con commissioni presso gli uffici postali, ricevitorie Sisal, con carta di credito ed ancora con domiciliazione bancaria.

C’è da chiedersi quanto è stato opportuno stampare dei bollettini precompilati che con assurda probabilità non riusciranno ad essere recapitati entro la scadenza, ed a quali costi? Quando la burocrazia diventa addirittura ceca e non riesce a vedere oltre il naso.

Abbastanza discutibile anche l’indeducibilità dell’onere contributivo così come recita il comma 1 dell’art. 336 del C.d.A. Come se questo fosse una mera spesa personale di libera scelta, e non piuttosto, giustamente un costo aziendale.

Così come nella irragionevole predisposizione dello studio del settore, volto ad accertare i redditi, di per se evidentemente congrui e coerenti, perché frutto di operazioni visibili (le polizze), e innegabili perché certificate da terzi (le compagnia mandatarie), non frutto di una economia sommersa ma al contrario splendidamente visibile alla luce del sole. Anche in questa occasione si ha la sensazione che l’Agente sia un limone da spremere, fin tanto che si può, vittima del sistema.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 16 luglio 2007

Così ha deciso: " … accertato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla parte convenuta..."


Newsletter Anno V° - n°25 - 16 Luglio 2007










Cari Colleghi,

ricordate il filmato pubblicitario della compagnia diretta, che screditava il ruolo degli Agenti di assicurazione, raffigurati come soggetti poco professionali, antiquati, che vendono prodotti ingiustificatamente costosi?

Il personaggio chiave dello spot, raffigurante un agente di assicurazione, rappresentato come persona trasandata, sprofondata in una poltrona, con il collo della camicia slacciato, la cravatta allentata, dedito ad attività sciocche e banali (tempera le matite e ne osserva la punta), che utilizza mezzi tecnici antiquati e vetusti (effettua il calcolo del premio con una vecchia calcolatrice), maleducato ed indifferente alle esigenze del cliente, che resta seduto sia quando il cliente si avvicina alla scrivania, sia quando si allontana.

Ambientato all’interno di un’agenzia, rappresentata come luogo disordinato, con la scrivania piena di scartoffie, tazzine del caffè, vecchio monitor e scaffali metallici grigi, pieni di vecchi falconi, ed i dialoghi tra i protagonisti espliciti nel loro effetto denigratorio. Alla richiesta del preventivo, l’agente risponde sommando, con la calcolatrice manuale, vari importi, aggiungendo poi all’importo digitato altre voci, pronunciando, con fare casuale, le parole affitto, scrivania, cravatta nuova. Il cliente dapprima manifesta stupore, “affitto?”, quindi si alza ed esce dall’agenzia, mentre sulle immagini appariva in sovra impressione la scritta “con noi non paghi i costi dell’agente”.

Come non ricordare l’indignazione generale della Categoria che, su iniziativa del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, da prima si rivolse alle Autorità di settore, poi al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria che, nella sua pronuncia, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiarava il messaggio contestato non conforme all'art. 14 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, e ne disponeva l’immediata cessazione.

In conseguenza di ciò, l’Esecutivo Nazionale dello SNA ha ritenuto necessario radicare una causa civile per il risarcimento del danno, subito dall’intera Categoria. Causa che è stata portata a sentenza di recente, dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione prima, Giudice unico Dott. Claudio Marangoni che così ha deciso: … accertato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla parte convenuta tra il 19 aprile e la fine di maggio del 2004 costituisce illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. in danno alla Categoria degli Agenti di assicurazione, ne inibisce l’ulteriore diffusione e condanna la stessa parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell’Associazione attrice, liquidato in euro 10.000,00 … . Somma che il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha deciso di devolvere in favore della “Comunità Mamma della Pace”, dal 2002 impegnata a favore dei bambini in difficoltà della Repubblica Democratica del Congo.

Certamente è sentimento di tutti gli Agenti la parziale soddisfazione del dispositivo di sentenza, per il risarcimento del danno sofferto dalla Categoria, tuttavia vale la pena concludere che, gli Agenti di assicurazione stravincono sul confronto quotidiano, contro la guerra pubblicitaria delle assicurazioni direct, conservando un rapporto duraturo con i Clienti. Il che manifesta, oltre ogni dubbio, l’elevata soddisfazione di questi, che si affidano alla qualità del servizio Agenziale, caratterizzato dalla correttezza, professionalità e cortesia, elementi capaci di catalizzare gli interessi dei Clienti, oltre i limiti di un mero obbligo professionale.

Visita il sito www.snaservice.it leggi il testo della sentenza

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 9 luglio 2007

Privacy, guida pratica


Newsletter Anno V° - n°24 - 09 Luglio 2007





Cari Colleghi,

il Garante della Privacy ha messo a punto una guida pratica per facilitare le piccole medie imprese ad assolvere gli obblighi che la normativa impone a chi raccoglie, utilizza, conserva dati personali.

La Guida risponde alle domande in tema di trattamento dei dati, pensata come uno strumento di agile consultazione con domande e risposte, affronta tutti i vari aspetti e fornisce indicazioni sintetiche e soluzioni semplificate per un corretto trattamento dei dati personali. Integrata da un utile questionario con il quale è possibile accertare le eventuali criticità del trattamento.

Tra gli argomenti affrontati dalla Guida (pubblicata nella G.U. n. 142 del 21 giugno 2007), come e quando informare Clienti e Dipendenti sull'uso dei loro dati personali, come soddisfare le richieste di accesso ai loro dati da parte degli interessati, quali sono le figure che in una impresa hanno la responsabilità sul corretto trattamento dei dati personali, che cos'è la notifica al Garante per la protezione dei dati personali e quando è necessario farla, quali misure vanno adottate per mettere in sicurezza i dati, soprattutto quelli sensibili.

Benché l’Agente di assicurazione non sia obbligato ad assumere la titolarità, agendo quale Responsabile incaricato dall’impresa alla gestione dei dati personali conferiti dai Clienti, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione consiglia, agli effetti della Legge sulla privacy, per coloro che lo ritenessero opportuno, l’acquisizione di una dichiarazione di consenso al trattamento dei dati in qualità di Titolare (rilasciata su carta intestata dell’intermediario) e sottoscritta dal Cliente, utilizzando lo schema opportunamente predisposto e richiedibile ai Presidenti Provinciali SNA.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 2 luglio 2007


Newsletter Anno V° - n°23 - 02 Luglio 2007





Cari Colleghi,

il 30 giugno scorso abbiamo dato l’addio al fare assicurazioni secondo norme deontologiche e principi che ne asseveravano l’attività, insieme al giudizio dei Clienti, veri regolatori di mercato, per iniziare con nuovi burocratizzanti metodi, voluti dall’Autority per la vigilanza sulle assicurazioni.

Ed ecco che, gli Intermediari delle assicurazioni si confrontano con ulteriori moduli di informativa precontrattuale, schemi di adeguatezza, stampati di polizza, allegati di garanzia, formulari, modelli, e schede di ogni tipo per assolvere alla richiesta di un’assicurazione.

Ma quanto costa tutto ciò, quanto costerà attendere i milioni di clienti che sulle agenzie fanno giustamente affidamento per la propria tutela assicurativa.

Già l’introduzione dell’indennizzo diretto ha messo a dura prova le reti di distribuzione agenziale, costringendole a far da scudo sui ritardi, che via via si accumulano nella liquidazione dei sinistri e gravandole di oneri, come l’inserimento della denuncia di sinistro. Nei sistemi informativi predisposti dalle imprese, nel migliore dei casi, l’impiegato d’agenzia addetto all’inserimento dei dati per la così detta apertura del sinistro, impiega da 15 minuti, fino a oltre 30 minuti del proprio tempo lavorativo per singolo sinistro, nei sistemi più complessi.

Ma alle giuste richieste di discussione per la valutazione dell’equo indennizzo economico agli Agenti, la maggioranza delle Compagnie si sono rese irreperibili, altre hanno rinviato l’argomento ad una successiva valutazione, e alcune, evitando ogni confronto, hanno inviato comunicazione di importi ridicoli da riconoscere alla rete, se non addirittura offensivi della dignità professionale dei loro Agenti.

Così andando le cose, piuttosto che parlare di redditività delle agenzie, sentiremo parlare soltanto di sofferenza. E si, perché se vogliamo parlare dell’economica gestione di una agenzia modello oggi, allo stato attuale, non riusciremo. Sottoposti inoltre agli accresciuti costi, ultimo quello del lavoro per il personale dipendente d’agenzia.

Con l’attuazione della parte III del regolamento Isvap n.5, non cambia l’impegno intellettuale dell’intermediario che da secoli è interessato ad individuare la migliore soluzione assicurativa per le esigenze del proprio cliente, ma cambia il metodo. Dovendosi destreggiare con procedure, regole, direttive di sicura inefficacia, volti alla burocratizzazione, più capaci di confondere piuttosto che d’informare. Come si sa, l’eccesso di informazione corrisponde alla non informazione. Questo il rischio che si sta correndo.

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, fin subito l’emanazione del regolamento n.5, ebbe a sollevare giustificati dubbi sull’efficacia dell’impianto normativo. Tuttavia oggi, spetta alle Imprese di assicurazione riconoscere l’onerosa attività d’intermediazione. Forti anche di risultati economici dagli utili stellari, frutti prodotti con l’apporto professionale degli Agenti. È il caso che le Imprese rivalutino il significativo apporto dell’Agente. Ravvisandone propizio ed opportuno l’adeguamento economico provvigionale, naturale compimento anche d’un dovere morale, nei confronti d’un partner irrinunciabile, mediatore di oltre l’85% delle assicurazioni danni in Italia.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 18 giugno 2007

Nuove regole della distribuzione assicurativa












Newsletter Anno V° - n°22 - 18 Giugno 2007



Cari Colleghi,

l’Esecutivo Provinciale di Sassari, sulla scia delle recenti modifiche legislative, ha recentemente organizzato un convegno pubblico per discuterne i possibili scenari economico-professionali. Intorno al tema “Nuove regole della distribuzione assicurativa”, una ampia e competente platea di Agenti, Consumatori e Consulenti legali, tutti interessati a garantire, anche per il futuro, un adeguato livello di assistenza al Cliente-Consumatore.

A parlare di quanto sia cambiato il settore, sono stati chiamati ad esprimersi autorevoli rappresentanti di categoria nei vari ruoli di interesse. Moderati dal giornalista Dott. Marco Ledda, sono intervenuti per l’Ordine degli Avvocati di Sassari: l’avv. Giorgio Spanedda; in rappresentanza del Codacons: l’avv. Daniele Solinas; per l’associazione delle agenzie di infortunistica stradale: il dott. Bernardo Sodini, ed oltre al Presidente Provinciale SNA di Sassari: Giacomo Anedda; nella sua doppia veste di rappresentante italiano in seno al BIPAR (associazione internazionale degli intermediari assicurativi), è intervenuto il responsabile relazioni internazionali dell’Esecutivo Nazionale SNA, Jeans Francois Mossino.

Stuzzicato dal Moderatore, il Dott. Sodini, Agente di Infortunistica Stradale, non ha mancato di criticare l’intervento legislativo che ha ridotto le potenzialità di difesa del danneggiato, il quale, nella veste di conducente del veicolo non potrà ricevere la medesima tutela del trasportato. Infatti la norma dell’indennizzo diretto destina due diversi trattamenti. Al primo, conducente danneggiato, non è ammesso il rimborso delle eventuali spese di patrocinio, volte all’assistenza del più equo risarcimento, rispetto al trasportato, il quale conserva la possibilità di farsi assistere in tutto il processo liquidativo da un proprio consulente di fuducia. Evidenziando pertanto una iniqua disparità di trattamento delle parti coinvolte.

Il Dott. Sodini ha sottolineato inoltre le crescenti difficoltà incontrate dai Clienti dopo l’introduzione della norma dell’indennizzo diretto che, di fatto, per diversi motivi, subiscono ritardi inspiegabili, sia per l’apertura dei sinistri, sia per la perizia dei danni, e durante tutto l’iter liquidativo.

Per l’Avvocato D. Solinas rappresentante del Codacons, questo è soltanto uno dei tanti problemi legati alle nuove disposizioni. Passando in rassegna tutta una serie di problematiche venute alla luce nel nuovo sistema, si sofferma su quello che è il problema nei problemi: le tariffe. Pur di fronte ad una generale riduzione dei costi per le imprese assicuratrici, queste, non generano altrettante riduzioni nei premi assicurativi. Per i consumatori sono da criticare anche le nuove formule del risarcimento in forma specifica, forma assicurativa che prevede la possibilità per l’assicuratore di provvedere direttamente alla riparazione del veicolo per tramite delle carrozzerie convenzionate. Circa 4.000, a fronte delle oltre 18.000 imprese di autoriparazione presenti nel territorio nazionale sarebbero convenzionate con le imprese assicuratrici. Secondo l’avvocato D. Solinas, accordi di questo tipo, possono essere oltre che dannosi per la concorrenza, anche lesivi dei veri interessi dei Consumatori che potranno ricevere una riparazione non espressa alla regola d’arte, dovendo i riparatori sottostare a tariffe di riparazione imposte dalle imprese, con ovvie conseguenze sulle riparazioni che certamente saranno adeguate alla modesta spesa destinata dall’impresa assicuratrice agli autoriparatori.

L’Avvocato G. Spanedda, dell’Ordine di Sassari, ha ricordato la grande comunione di interessi tra gli Agenti e gli Avvocati, “entrambi miriamo alla soddisfazione del Cliente”. L’Agente, realizzando la migliore tutela assicurativa e l’avvocato, successivamente, tutelando il cliente nella fase di assistenza al sinistro. La consapevolezza del cliente dei suoi diritti per un completo risarcimento del danno è materia complessa che non può e non deve essere sottovalutata. Commenta l’avvocato Spanedda, non è improprio in un incidente stradale, fare riferimento alle diverse voci di danno patrimoniale, biologico e morale, dovute al danneggiato, così come quello legato al danno da fermo tecnico del veicolo in riparazione, che le imprese di assicurazione raramente riconoscono, e solo su espressa e ripetuta richiesta.

Anche l’avvocato Spanedda non manca di mettere in risalto alcuni temi di criticità dell’attuale sistema della liquidazione dei sinistri. In particolare fa riferimento alle tabelle di liquidazione dei danni di grave entità, ovvero quelli con una invalidità permanente oltre il 9%. Infatti, ancora oggi, in assenza del D.P.R. da emanarsi, che ne riassuma in una univoca fonte di valutazione, la liquidazione è parametrata alle tabelle individuate dai vari tribunali nazionali. Nella pratica, il medesimo danno è liquidato diversamente a seconda della giurisdizione competente. Critico anche sulle insufficienti sanzioni inflitte ai responsabili di gravi incidenti stradali, l’avv. G. Spanedda ritiene inoltre non sufficientemente adeguato il sistema dei Giudici di Pace, i quali, sono spesso impreparati nelle questioni tipicamente assicurative.

Jans Francois Mossino (particolarmente applaudito dai presenti), ha offerto una chiara visione internazionale della distribuzione assicurativa. Con la differenti situazioni che portano ad evidenti differenze nei rapporti con il mercato. Con semplicità ha spiegato le ragioni per cui l’adozione generalizzata di norme a livello europeo non possano essere adeguate nelle realtà delle sue varie regioni. Infatti ad esempio, è del tutto fuorviante l’esposizione della commissione dell’intermediario nel sud europa dove l’intermediazione è svolta prevalentemente dagli Agenti mandatari dell’impresa. Diversamente è più che valida nel nord europa, come nel caso della Norvegia, dove la presenza prevalente del Broker, necessita di una adeguata e chiara evidenza delle commissioni, in quanto il Broker operando su mandato del Cliente, è più che giusto che informi quest’ultimo dei costi che gravano su di lui. Osservazioni pienamente condivise dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il quale osserva, come può essere addirittura fuorviante per il Consumatore l’esposizione delle commissioni di intermediazione.

In Italia, rileva Mossino, il mercato dei rami danni saldamente in mano degli Agenti Professionisti è oltre l’80%, di questi oltre il 90% opera in regime di monomandato. Per effetto delle recenti modifiche legislative con l’introduzione del plurimandato, gli Agenti avranno maggiori opportunità per promuovere il cosiddetto “The bast advice” ovvero praticare il miglior consiglio e suggerire le soluzioni più idonee alle esigenze del Cliente. Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, intende valorizzare la categoria e prosegue nei suoi compiti, con la forza della ragione e con la forza data dagli associati, per suggerire soluzioni alle criticità emerse nel dibattito.

Il Presidente G. Anedda, non ha mancato di ricordare che i canali “alternativi”, pur con massicce campagne pubblicitarie che sbandierano sconti del 30, 40, ed anche del 50%, non riescono comunque a “sfondare” presso i consumatori e realizzano una raccolta complessiva di poco superiore al 6% del mercato. I motivi della forza agenziale sono soprattutto legati alla presenza sul territorio e la conoscenza personale della propria gente; un valore questo che, secondo Jans Francois Mossino, deve essere condiviso e adeguatamente remunerato dalle imprese.

La conoscenza del territorio con le sue specificità non potrà mai essere sostituito dai canali alternativi. La scelta effettuata da diverse imprese, intente alla riduzione dei costi, per tramite di concentrazioni societarie, economie di scala e non ultima la distribuzione assicurativa standardizzata, non sono condivisibili e porteranno al detrimento delle prestazioni, grave errore. Così come fortemente sbagliato il ritiro dal territorio delle strutture dedite alla liquidazione dei sinistri, per favorire l’esternalizzazione su strutture economicamente più vantaggiose, quali i call center, ma altrettanto inefficaci per la migliore assistenza del Cliente.

Giacomo Anedda conferma che gli Agenti, diversamente dalla “grande distribuzione”, mirano principalmente alla qualità dei prodotti venduti, passando attraverso il servizio, vero valore aggiunto nel rapporto Assicurato-Agente.

Al termine del Convegno il moderatore, Marco Ledda, ha espresso il convincimento che l’Agente, insieme agli altri attori che si occupano della fase di assistenza post-sinistro, restano interlocutori privilegiati ed insostituibili per il Cliente.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 11 giugno 2007

Garante della Privacy e trattamento dei dati personali degli Agenti di Assicurazione


Newsletter Anno V° - n°21 - 11 Giugno 2007 *******



Cari Colleghi,

il trattamento dei dati personali da parte degli Agenti di assicurazione e gli aspetti connessi al cambio di gestione agenziale, sono stati oggetto, recentemente, di decisione del Garante della Privacy.

Possedere nella propria memoria, intesa quale capacità psico-fisica, dati riguardanti i Clienti, è certamente un fatto comune. Al suo trattamento, a fini di inoltro di comunicazioni promozionali o di offerte contrattuali effettuate con qualsiasi mezzo, può essere opposto ricorso, ma non può essere richiesta la cancellazione. Questa, in estrema sintesi, la decisione del Garante, pubblicata nel bollettino n°74.

Il caso esaminato dal G.d.P., è relativo alla lamentela di un cliente che riceveva da diverso tempo "continue ed insistenti telefonate" volte ad offrire condizioni contrattuali più vantaggiose di quelle offerte dall'attuale agente generale della compagnia dove era sempre stato assicurato. Le insistenti telefonate pervenivano al cliente da parte di una impiegata che precedentemente lavorava presso l’agenzia che successivamente cambiava la propria gestione.

Il tutto è frutto della particolare configurazione dell’Agente di assicurazione che, agendo quale responsabile dei dati conferiti al Titolare (Compagnia), non è autorizzato ad utilizzarli, laddove dovesse cambiare la Compagnia mandataria.

Per effetto del Decreto Legislativo n°196/2003, Codice della Privacy, è “Titolare”, la persona fisica o giuridica, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. È "Responsabile", la persona fisica o giuridica, preposti dal Titolare al trattamento di dati personali. Sono "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile.

Nella configurazione normalmente prevista dalle Compagnie mandatarie si identifica il Titolare nella Compagnia, il Responsabile nel suo Agente, e quali Incaricati i Collaboratori Dipendenti o Subagenti dell’Agente.

Tuttavia nulla osta perché l’Agente sia autonomo Titolare dei dati raccolti, previa informativa, con l’espresso consenso dell’interessato (cliente), il tutto nel rispetto del Codice, in materia di protezione dei dati personali.

Certamente è utile evidenziare quanto rivesta grande rilievo ed opportunità che gli Agenti siano Titolari dei dati conferiti dai clienti, anche alla luce della nuova figura di Agente plurimarca o plurimandatario, ma anche soprattutto nel possibile avvicendamento della compagnia mandataria.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

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Decione del Garante per la prtezione dei dati personali

Decisioni su ricorsi - 26 luglio 2006
Bollettino del n. 74/luglio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTE le istanze ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196) proposte in data 23 gennaio 2006 da Maria X, Sergio Y e Mauro Z nei confronti di AAA
assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., con la quale gli interessati, intestatari di
polizze r.c.a. e assicurazione casa emesse da Lloyd Adriatico S.p.A., lamentando di ricevere da diverso tempo "continue ed insistenti telefonate " volte ad offrire loro condizioni contrattuali più vantaggiose di quelle offerte dall'attuale agente generale Lloyd Adriatico S.p.A., VVV Assicurazioni e C. s.a.s., si erano opposti al trattamento dei dati personali che li riguardano da parte di AAA
assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., invitando quest'ultima ad astenersi dal prendere ulteriormente contatto con gli stessi;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 aprile 2006 proposto dai citati interessati, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio S, nei confronti di AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni CS, con il quale i ricorrenti hanno sostenuto che a
partire dall'inizio dell'anno 2004 sarebbero stati oggetto di ripetuti contatti telefonici da AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., attuale agente generale di Milano assicurazioni S.p.A., Divisione nuova MAA, la quale svolge la propria attività negli stessi uffici che sino al 31.12.2003 erano stati occupati da AAA Giampaolo e C. s.a.s., fino a quella data agente di Lloyd Adriatico S.p.A. di F Centro; rilevato che i ricorrenti, nel sostenere che la società resistente,
utilizzando in modo ritenuto illecito dati personali che li riguardano quali nominativi, indirizzi, scadenze delle polizze e condizioni applicate da Lloyd Adriatico S.p.A. (ben noti all'agenzia AAA Giampaolo e C. s.a.s.), avrebbe proposto loro di disdire le polizze in essere con Lloyd Adriatico S.p.A. e di stipulare nuove polizze a condizioni più vantaggiose con Milano assicurazioni S.p.A.,
Divisione nuova MAA; rilevato che, con il ricorso, i ricorrenti hanno ribadito l'opposizione al trattamento dei dati che li riguardano da parte di AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., chiedendo anche la cancellazione dei dati detenuti dalla società; rilevato, infine, che i
ricorrenti hanno chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli
interessati, nonché la nota del 6 giugno 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la memoria inviata il 25 maggio 2006 con la quale la resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha sostenuto di aver iniziato la propria attività il 1° gennaio 2004 continuando "quella che era la professione di famiglia" (il sig. Paolo BBB e la sig.a Maria Teresa AAA sono rispettivamente
genero e figlia del sig. Giampaolo AAA), ma "ricominciando da zero con il mandato di una nuova Compagnia (la "Milano Assicurazioni" S.p.A.) e con una nuova ragione sociale", riutilizzando gli uffici e il personale precedentemente impiegato presso l'agenzia del sig. Giampaolo AAA; rilevato che la resistente, nell'intento di offrire i prodotti assicurativi della compagnia mandante a quei soggetti che
conservassero un buon ricordo del sig. Giampaolo AAA, e che alle scadenze contrattuali fossero interessati a stipulare polizze con altre compagnie a condizioni più vantaggiose, ha utilizzato solamente "la memoria (in senso psico-fisico) dell'impiegata AAA Maura, l'elenco telefonico ed un pò
di pazienza"; rilevato che i recapiti di telefonia fissa sarebbero stati tratti dall'elenco telefonico, che i dati personali utilizzati per compilare i preventivi delle polizze offerte sarebbero stati forniti telefonicamente alla medesima impiegata dagli stessi ricorrenti contattati, mentre il numero di
telefono mobile del sig. Mauro Z sarebbe stato fornito telefonicamente dalla madre della sig.a Maria X che vive con quest'ultima e il genero sig. Y Sergio (la dichiarazione dell'impiegata AAA Maura è allegata alla memoria); rilevato che "tutta la documentazione della vecchia agenzia "Lloyd Adriatico" del signor AAA era stata restituita con regolare verbale di riconsegna all'atto del pensionamento ";
VISTA la memoria inviata il 27 giugno 2006 con la quale i ricorrenti hanno ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto ed hanno ribadito le proprie richieste;
VISTA la nota inviata il 27 giugno 2006 con la quale la resistente, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, ha ribadito di non detenere dati personali relativi agli interessati;
RITENUTO che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di cancellazione formulata dai ricorrenti soltanto in sede di ricorso e non previamente avanzata con l'interpello ai sensi dell'art. 146 del Codice; rilevato, peraltro, che nel corso del procedimento la resistente ha confermato, con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante "), di non detenere alcun dato personale relativo agli interessati;
RITENUTO che deve essere accolto il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento manifestata dai ricorrenti in relazione ai dati che li riguardano a fini di invio di comunicazioni e offerte contrattuali, non avendo la resistente fornito alcun riscontro in merito; ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla
resistente di astenersi, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, dal trattare i dati relativi ai ricorrenti a fini di inoltro di comunicazioni promozionali o offerte contrattuali con qualsiasi mezzo effettuate, adottando a tal fine ogni idonea misura, dando altresì conferma di tale
adempimento a questa Autorità entro il 10 settembre 2006;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e
BBB Paolo e C. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) accoglie il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati dei ricorrenti e ordina alla resistente di astenersi dal trattamento di tali dati a fini di inoltro di comunicazioni promozionali o di offerte contrattuali effettuate, con qualsiasi mezzo, adottando a tal fine ogni idonea misura, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell'adempimento a
questa Autorità entro il 10 settembre 2006;
b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.
Roma, 26 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

lunedì 4 giugno 2007

Studi di settore e modello SG91U


Newsletter Anno V° - n°20 - 04 Giugno 2007




Cari Colleghi,

l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello SG91U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per l’attività prevalente degli Agenti di assicurazione (codice attività 67.20.1).
Il modello è composto dai seguenti quadri:
• quadro A – Personale addetto all’attività;
• quadro B – Unità locale destinata all’esercizio dell’attività;
• quadro D – Elementi specifici dell’attività;
• quadro E – Beni strumentali;
• quadro F – Elementi contabili relativi all’attività di impresa;
• quadro G – Elementi contabili relativi all’attività di lavoro autonomo;
• quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

È bene ricordare che il modello SG91U, costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, modello UNICO 2007, e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione. In caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.

il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, anche in occasione di questa edizione dello studio di settore, non fa mancare il suo supporto agli iscritti, con le proprie istruzioni alla compilazione, che hanno il precipuo scopo di favorire la lettura e la comprensione delle istruzioni ministeriali.

Nonostante il pregevole lavoro, elaborato dallo Studio Ciavorella, Consulente Nazionale SNA per il settore Fiscale, che percorre tutti i quadri e favorisce la compilazione con cognizione di causa, evitando inutili quanto inopportuni errori, si evidenzia l’impedimento alla compilazione di alcune sezioni. Infatti, anche con il più deciso impegno, in qualche caso, alcuni punti del modello non sono compilabili nemmeno coinvolgendo le compagnie mandanti, come la sezione dedicata alla tipologia di clientela.

Per questo, il Sindacato Nazionale Agenti nella difesa degli interessi imprenditoriali della Categoria, come già avvenuto in passato, si è attivato, presso il Ministero competente, per segnalare l'oggettiva difficoltà di compilazione, con dati attendibili, di alcune sezioni del modello.

Gli Agenti iscritti possono richiedere il documento: “Istruzioni alla compilazione del modello SG91U 2007”, ai Sigg. Presidenti Provinciali delle 120 Sezioni SNA.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas