lunedì 21 gennaio 2008

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione


Newsletter Anno VI° - n°03 - 21 Gennaio 2008


Cari Colleghi,
di recente, sul sito dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private, è stato pubblicato l’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio Nazionale, con annessi gli elenchi delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti allo Spazio Economico Europeo abilitate ad operare in Italia.
· Sezione I, le imprese di assicurazione con sede legale in Italia;
· Sezione II, le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
· Sezione III, le particolari mutue assicuratrici con sede legale in Italia;
· Sezione IV, le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia;
· Sezione V, le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
In appendice all'Albo sono collegati gli elenchi:
· delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia:
o in regime di stabilimento (Elenco I);
o in libertà di prestazione di servizi (Elenco II).
· delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Elenco III).

La finalità dell’albo è quello di dare notizia al mercato, delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, creando le condizioni per evitare truffe a danno dei consumatori.

L’Isvap, nel darne notizia, comunica che le imprese già operanti sono state iscritte di diritto nell’Albo, con assegnazione del numero di iscrizione.

Due pesi e due misure, potrebbero affermare gli Intermediari. È quanto si ricava dal diverso atteggiamento dell’Isvap. È il caso di ricordare che l’Autorità per la Vigilanza, allorquando dovendo di iscrivere nel famigerato Registro Unico gli intermediari di assicurazione e riassicurazione, ha predisposto un ginepraio di moduli, schede e tabelle, che hanno coinvolto ad oggi 222.726 intermediari tra persone fisiche e società iscritte alle cinque sezioni. Quando invece si è trattato di iscrivere le imprese, ha semplicemente ritenuto d’iscriverle d’ufficio.

Ma allora c’è da chiedersi, perché far dannare gli agenti italiani? Non si poteva adottare il trasferimento d’ufficio degli agenti operanti ed iscritti alla prima sezione all’Albo, con la collaborazione delle imprese?

Oltre le Alpi, l’esempio lo porta la Francia, dove per iscrivere i propri Agenti all’ORIAS, (l’equivalente del RUI italiano) le imprese hanno semplicemente inviato un file excel con i dati dei propri agenti! In ogni caso, oramai il lavoro è fatto, grazie alla disciplina e la pazienza degli Agenti italiani.

Tuttavia, ecco che prende corpo la tesi di chi sostiene che il regolamento 5 sull’intermediazione, sia in perfetto contrasto con quanto dettato dal comma 2 dell’articolo 191 del Codice delle Assicurazioni Private. Poiché lo stesso impegna l’Isvap affinché i regolamenti si conformino al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari. Obiettivo evidentemente centrato in Francia e non altrettanto in Italia.

Ad oggi il Regolamento 5 è oggetto di ricorso al Consiglio di Stato da parte del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione che, dopo il parere del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha deciso di appellarsi convinto che vi siano più di un motivo perché si riscrivano le norme di secondo livello. Norme capaci di affrontare i temi proposti dal Codice con un approccio meno burocratico e più consono alle esigenze del mercato.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 14 gennaio 2008

Convenzione tra assicuratori per il Risarcomento Diretto


Newsletter Anno VI° - n°02 - 14 Gennaio 2008


Cari Colleghi,
come noto l’art. 13 del DPR 254/2006, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, affida ad un Comitato Tecnico Ministeriale la revisione dei forfait per la regolazione delle partite previste dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto CARD-CID-CTT, ed operate dalla stanza di compensazione gestita dalla CONSAP.

Nel corso dei lavori per la definizione dei forfait applicabili dal 2008 nella stanza di compensazione per la CARD-CID, il Comitato Tecnico ha approfondito gli effetti dell’applicazione di un forfait identico per i danni a cose e lesioni al conducente, ritenendo utile apportare una modifica affinché il forfait sia diversificato tra danni al veicolo e cose trasportate e danni di lieve entità al conducente (fino al 9% di I.P.).

La maggiore criticità, osservata dal Comitato, è legata ai sinistri subiti dai motoveicoli, che presentano caratteristiche diverse rispetto ai sinistri subiti dagli altri veicoli, in termini di frequenza e costo medio, a causa soprattutto di una sensibile frequenza dei danni fisici alla persona, oltre che nella loro gravità.

Per questo motivo il Comitato Tecnico ha ritenuto di adottare due distinti forfait, uno per i soli danni al veicolo e alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente, diversificato per le tre macro aree territoriali, come già identificate nel 2007, e così modificati:
Gruppo territoriale
Fino al 31/12/2007
Dal 01/01/2008
1
2.300 euro
1.670 euro
2
2.000 euro
1.373 euro
3
1.800 euro
1.175 euro

Pertanto a partire dal 2008, per quanto riguarda i danni di lieve entità subiti dal conducente, il forfait è stato così determinato:
· per i danni d’importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro, si applicherà un forfait pari a 3.250 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro;
· per i danni d’importo superiore al plafond di 5.000 euro, il rimborso comprenderà il forfait di 3.250 euro maggiorato dal differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond sottraendo la franchigia prevista del 10%, con il massimo di 20.000 euro, da calcolarsi sull’importo del risarcimento.

Inoltre, a far data dal 2008, le nuove province della Regione Sardegna: Ogliastra e Olbia Tempio Pausania, sono state inserite nel Gruppo 2 e Carbonia Iglesias e Medio Campidano, nel Gruppo 3.

Nell’ambito dell’adeguamento del forfait per la Convenzione CARD-CTT, il rimborso dei danni risarciti al terzo trasportato (comprendente i danni alla persona e i danni alle cose di sua proprietà) è stato adeguato nella misura di 3.300 euro, con applicazione di una franchigia pari a 500,00 euro per danni fino al plafond di 5.000 euro. Per i danni superiori al plafond la franchigia sarà pari al 10% del danno con il massimo di 20.000 euro, applicandosi la medesima formulazione prevista per i danni al conducente CID.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 7 gennaio 2008

Sconti e provvigioni RCA in chiaro dal 31 marzo







Newsletter Anno VI° - n°01 - 7 Gennaio 2008


Cari Colleghi,
tra Natale e Capodanno, l’Isvap non ha resistito dal pubblicare la sua bozza di regolamento all’Art.131 del Codice delle Assicurazioni private.

Ecco in sintesi le novità valide per la RCA:
Ø le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:
a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni;
b) le condizioni generali e speciali di polizza;
c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.
Ø Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall’impresa ai fini della determinazione del premio, e indica inoltre:
a) il premio di tariffa;
b) la misura della provvigione, espressa in valore assoluto ed in percentuale, riconosciuta dall’impresa all’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati;
c) l’eventuale sconto complessivamente applicato dall’impresa e dall’intermediario, con distinta indicazione di ciascuna componente dello sconto medesimo.
Ø Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.
Ø Il preventivo gratuito personalizzato rilasciato sul sito internet delle imprese deve indicare specificatamente:
a) nel caso di imprese che operano anche attraverso intermediari, la misura massima della provvigione riconosciuta dall’impresa alla rete distributiva di cui si avvale;
b) nel caso di imprese che operano mediante tecniche di vendita a distanza ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet contiene l’avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all’intermediario.
Ø in presenza di clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nell’apposita area del sito internet dell’impresa, è inserito l’elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi in caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo.
Ø le imprese possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.
Ø Le imprese indicano alle proprie reti distributive la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo, ma non fissano limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto al premio di tariffa.
Ø Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all’assicurazione RCA, contengono l’indicazione:
o del premio di tariffa;
o delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario con essa operante in rapporto diretto, riportate in percentuale ed in valore assoluto;
o dell’eventuale sconto complessivamente applicato, con distinta indicazione della componente praticata dall’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa e dell’eventuale sconto praticato da quest’ultima.
Ø Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico l’informativa relativa alle imprese per conto delle quali operano ed ai livelli provvigionali riconosciuti da ciascuna. L’informativa, è fornita:
a) tramite affissione presso i locali dell’intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico;
b) mediante adeguata evidenziazione nell’ambito del sito internet eventualmente allestito dall’intermediario medesimo.
Ø Prima della sottoscrizione del contratto, l’intermediario consegna al contraente l’allegato 7B; documento contenente l’informativa relativa alle imprese per conto delle quali opera ed ai livelli provvigionali riconosciuti da ciascuna di esse. L’informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.
Ø Qualora l’intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa, l’informativa riguarda il livello provvigionale riconosciuto dall’impresa a quest’ultimo.

Data prevista per l’entrata in vigore del nuovo regolamento, il prossimo 31 marzo.

Dalla relazione introduttiva, dello schema in pubblica consultazione, si apprende che questo risponde oltre che al dettato dell’art. 131 del D.Lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, anche al parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lo scorso 30 novembre 2007.

Peccato che il parere richiamato dall’Isvap, non faccia alcuna menzione al regime degli sconti elaborato nello schema di regolamento. Nelle diverse pagine del quale si compone il parere dell’AGCM di novembre, non è citato il termine sconto ed al pari, non esiste il termine provvigione.

Invero, l’Antitrust ha espresso il proprio parere, in questo modo, nel merito delle provvigioni in chiaro previste dalla legge 248/2006:
“…Il Decreto Bersani introduce un obbligo di informativa verso i consumatori sull’entità delle provvigioni percepite dall’agente per le polizze proposte dalle diverse imprese mandanti. Tale soluzione, oltre a non essere idonea ad eliminare le inefficienze del sistema, potrebbe creare ulteriori problematiche per i consumatori. Innanzitutto, si osserva che è prassi di mercato riconoscere agli intermediari, oltre a provvigioni in percentuale dei premi, altre forme di remunerazione, ad esempio commissioni legate al raggiungimento di determinati obiettivi o “rappels”, che rappresentano spesso una parte significativa dei loro guadagni. Analogamente, le imprese mandanti per polizze diverse dalla RC auto potrebbero incentivare gli agenti a distribuire polizze RC auto mediante variazioni della struttura remunerativa per altri rami. Pertanto, la sola conoscenza da parte dei consumatori del valore della provvigione per singola polizza venduta, non appare costituire un’informazione sufficiente a tutelarli; le imprese potrebbero, infatti, modificare la struttura delle remunerazioni, riconoscendo all’agente una provvigione molto bassa e rappels o altri emolumenti più elevati. Si deve peraltro rilevare che l’informazione sulle provvigioni resa accessibile ai consumatori diventa nota anche ai concorrenti, i quali potranno basare le proprie strategie commerciali anche su tali dati, potendo in tal modo aumentare la possibilità di comportamenti collusivi tra imprese. In ogni caso, la semplice conoscenza del valore della provvigione potrebbe considerarsi utile per i consumatori solo laddove i prodotti offerti dalle imprese fossero dotati di livelli di copertura e di qualità equivalenti, circostanza che non si verifica nelle polizze auto, oppure nel caso in cui fosse sempre possibile ritenere che le imprese per vendere i prodotti di qualità inferiore devono remunerare di più il distributore. Prescindendo dalla circostanza secondo la quale il consumatore non appare necessariamente interessato dalla conoscenza dei singoli elementi che compongono il prezzo finale (essenzialmente i costi dei sinistri, quelli di gestione e di distribuzione e il livello prescelto di mark up), si deve ricordare che la corresponsione di una provvigione elevata può rispondere anche a strategie pro-concorrenziali delle imprese. Si pensi ad esempio al caso di un nuovo entrante sul mercato che, per far conoscere i propri prodotti, deve incentivare la rete distributiva con commissioni elevate, oppure al lancio di un prodotto innovativo, da parte di imprese già presenti sul mercato, per cui è richiesta una determinata attività promozionale da parte degli agenti. La conoscenza delle provvigioni percepite dagli agenti per la vendita delle singole polizze rappresenta, pertanto, un’informazione parziale, poco utile per i consumatori, che in alcuni casi potrebbe anche indurli ad effettuare scelte distorte.”

Gli ultimi “colpi di coda” dell’Isvap… sembra vadano chiaramente al di là delle coerenti valutazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ma, nel tentativo di fare l’avvocato del diavolo, ci si può chiedere:
· e se questo regolamento fosse un ulteriore strumento in mano alle imprese per strumentalizzare il “monte sconti”, al fine di fidelizzare le reti, e per dissuaderle dal ricorso al plurimandato nella rc auto?
· Si sono valutate tutte le possibili discriminazioni all’interno della rete, nella concessione del monte sconti: è verosimile che esso sarà condizionato dagli andamenti S/P; ma potrà essere affidato anche sulla base della maggiore “simpatia” oppure a chi mantiene i budget produttivi imposti?
· A che potrà servire il costosissimo multipreventivatore rc auto in fase di realizzazione? Praticamente superato dalla possibilità di scontare la polizza a discrezione dell’intermediario: i prezzi evidenziati non troverebbero adeguata corrispondenza nel mercato, ed il cliente sarebbe più di prima costretto ad un lungo peregrinare tra intermediari, per contrattare lo sconto di loro competenza.

Insomma, sembra che invece di parlare di prodotti più competitivi e di best advice, l’attenzione sarà tutta verso lo sconto dell’intermediario, la solita musica, aggravata da trattative che ricordano tanto il mercatino delle pulci!

Allegato: Bozza Regolamento Art. 131 CdA.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 10 dicembre 2007

Aec Underwriting corrispondente Lloyd's


Newsletter Anno V° - n°43 - 10 Dicembre 2007


Cari Colleghi,

alla vigilia, di quello che è stato definito dai più, l’anno zero della distribuzione assicurativa italiana, gli intermediari Agenti si guardano intorno per valutare le possibili alternative per dare avvio al, finalmente possibile, plurimandato agenziale. Interrogandosi sul come sperimentarlo e dare così attuazione ad un nuovo stile, offrendo scelte, in house, sulle possibili soluzioni, alle precise esigenze assicurative della propria clientela.

Ma in un contesto, tutto italiano, blindato da pochi gruppi assicurativi, in grado di controllare la quasi totalità del mercato, sono veramente rare le occasioni, di secondo mandato, che ricercano i più intrepidi e audaci Agenti. Per la verità, più che rari, i mandati in coabitazione, sono praticamente introvabili.

In questo contesto, una delle soluzioni che si stanno delineando per iniziare a dare attuazione a quella che costituirà una svolta nel rapporto con il cliente, è senz’altro il plurimandato orizzontale. Attraverso la costituzione di consorzi o società ad hoc tra agenti. Mettendo in comune i propri mandati, si favorisce il cliente nella scelta dei prodotti più validi nel rapporto prezzo/prestazioni.

Ma iniziano ad affacciarsi sul mercato anche nuove proposte di tipo specialistico. Alcune compagnie, per lo più straniere incominciano ad avanzare proposte di collaborazione su singoli rami assicurativi. Già affermate nei mercati di provenienza, per la loro peculiarità, offrono soluzioni nuove ed interessanti. Alla compagnia specialista fino a ieri era praticamente precluso il mercato italiano, perché il monomandato, ne impediva l’accesso.

Particolarmente apprezzata sembra essere una nuova formula che va delineandosi, quella dell’agenzia di assicurazione grossista. In attesa del via libera dell’Isvap, o di un intervento legislativo, sulla possibilità di collaborazione tra Agenti anche per gli altri rami danni non auto, la AEC underwriting - corrispondente dei Lloyd’s -, non perde tempo. Nata da una costola di AEC SpA, si propone quale interlocutore degli intermediari italiani per accedere al grande mercato dei rischi professionali dei Lloyd’s di Londra.

Conclusa lo scorso 22 Novembre a Milano, l’ultima di sei tappe nazionali, di un road show organizzato da AEC Underwriting per presentare il proprio progetto di collaborazione per il piazzamento di rischi della Responsabilità Professionale ed Amministrativa per oltre 200 professioni intellettuali riconosciute e non riconosciute. Al road show che ha interessato sei città, hanno partecipato oltre 1.000 Intermediari Agenti. La proposta del Presidente AEC, Fabrizio Callarà, è di una “collaborazione strategica”.

Quale prima Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione “grossista”, dedicata al piazzamento dei rischi professionali sul mercato dei Lloyd’s, AEC iscritta alla sezione A del RUI, offre l'accesso al principale mercato assicurativo e riassicurativo mondiale, tramite una collaborazione non invasiva, priva di costi, oneri amministrativi e gestionali o impegni di produzione. Con questa strategia intende favorire soluzioni assicurative studiate e personalizzate. Soluzioni, che non siano prodotti da banco, ma valide risposte da mettere a disposizione di tutti gli intermediari italiani, grazie alle capacità di sottoscrizione dei Lloyd’s.

Decisamente soddisfatto dell’interesse mostrato verso l’iniziativa, Fabrizio Callarà, Presidente AEC, resta fiducioso che l’Isvap vorrà risolvere, quanto prima, il problema della collaborazione tra due iscritti in sezione A del RUI, alla luce dell’entrata in vigore della Legge Bersani Bis, ma anche in linea con la risoluzione dell’On Fluvi, sollecitata dal Sindacato Nazionale Agenti, e approvata dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 3 dicembre 2007

Oplà Capofamiglia


Newsletter Anno V° - n°42 - 03 Dicembre 2007

Cari Colleghi,

a poco più di due anni, i tabaccai ci ritentano. Ricordate la vendita RCA della BPU assicurazioni sperimentata nell’estate del 2005 presso i bar-tabacchi? Bene, ora è Eurizon Tutela s.p.a., la compagnia di assicurazioni controllata al 100% da Eurizon Vita s.p.a., che distribuisce i suoi prodotti attraverso gli sportelli Sanpaolo (oggi entrati a far parte del nuovo Gruppo bancario Sanpaolo Intesa), ad offrire, dal 30 ottobre 2007, la polizza “Oplà Capofamiglia”, disponibile in anteprima presso le ricevitorie SISAL delle città di Asti, Mantova, Treviso e Lamezia Terme, ma presto diffusa su tutto il territorio nazionale.


“Oplà Capofamiglia” è una polizza di responsabilità civile del Capofamiglia, a tutela di tutto il nucleo famigliare, a partire da 49 euro e fino ad un massimale assicurato di 250.000 euro con possibilità di personalizzazione della polizza attraverso due estensioni: OPLÀ casa, la copertura si estende ai danni causati a terzi in qualità di proprietario o di conduttore dell’abitazione principale o secondaria. OPLÀ animali domestici, che protegge da danni causati dal cane non pericoloso, dal gatto o da altri animali domestici. La polizza - indica il sito internet Eurizon Tutela - sarà disponibile su tutta la rete Sisal nel primo semestre 2008.

Immediato l’intervento del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (SNA), che ha inviato una segnalazione all’indirizzo dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private. D’altronde la maggiore associazione della categoria, non poteva restare indifferente ad una iniziativa che sembra prendere gioco di tutta una serie di Leggi e Regolamenti, che hanno interessato il settore, dal D.Lgs 209/2005, al Regolamento Isvap n.5/2006.
Nella missiva, lo Sna evidenzia tutte le proprie riserve rispetto alla diffusione della polizza di Eurizon presso la SISAL, in particolare:
rispetto alla qualifica dei soggetti distributori, ai sensi dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni;
· sul rispetto della normativa in merito alla formazione ed all’aggiornamento professionale (art.38 Regolamento Isvap n.5);
· sul rispetto delle regole di comportamento e conflitto d’interessi (artt.47 e 48 del Reg. Isvap n.5);
· sul rispetto della normativa in merito all’informativa precontrattuale (art. 49 e ss Reg.5);
· sul rispetto dell’adeguatezza dei contratti offerti (art. 52);
· sul rispetto degli obblighi di separazione patrimoniale (art. 54)


Il tentativo, che ha dell’incredibile, è quello di favorire la distribuzione di un prodotto specialistico, quale la tutela della famiglia, tra un pacchetto di sigarette ed un “gratta e vinci”.


Per Tristano Ghironi, Presidente Nazionale SNA, la trovata, sembra una presa in giro non solo degli Agenti Professionisti, ma soprattutto per i consumatori. Ed ha ben da lamentarsi, considerato che la categoria con il recepimento della Direttiva Europea sull’intermediazione assicurativa nel Codice delle Assicurazioni e con il regolamento Isvap n.5, è fortemente impegnata a fronteggiare nuove incombenze che complicano e appesantiscono l’attività d’intermediazione con gravi ripercussioni anche sul versante della già modesta redditività.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 19 novembre 2007

Risoluzione dell'On Fluvi al vaglio della Commisione finanze


Newsletter Anno V° - n°40 - 19 Novembre 2007


Cari Colleghi,
diversi interventi parlamentari hanno interessato il settore assicurativo nella trascorsa settimana. Il primo provvedimento che ha ricevuto il via libera in Senato, e che adesso passerà al vaglio della Camera dei Deputati è l’emendamento alla legge finanziaria che introduce la class action. Ovvero l’azione risarcitoria collettiva proposta dalle associazioni dei consumatori nei confronti delle società fornitrici di beni e servizi.

Viene così anticipato quanto previsto in un apposito disegno di legge proposto nell'ambito delle misure di liberalizzazione, che aveva tra l'altro trovato il netto dissenso delle imprese e la forte preoccupazione delle assicurazioni, ma anche degli intermediari. Lo stesso Ministro Bersani, ha affermato: ”La norma può essere perfezionata”, riferendosi all’eventuale utilizzo distorto di quanto approvato. Nel sistema che ha ricevuto il si del Senato, manca qualsiasi possibilità di filtrare le azioni. Negli Usa questo compito è affidato al giudice, che blocca sul nascere azioni infondate o che potrebbero addirittura rivelarsi ricattatorie.

Il secondo impegno parlamentare nel settore assicurativo è della VIª commissione finanze della Camera dei Deputati che ha discusso due risoluzioni dell’On. Fluvi. Gli argomenti assicurativi: le frodi assicurative e la disciplina dell’intermediazione assicurativa. La Commissione parlamentare ne ha approvato il contenuto, pertanto il governo è impegnato a varare i relativi provvedimenti: una struttura antifrode nel settore assicurativo nel primo caso, ed a coordinare quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private e dai cosiddetti decreti-Bersani e conseguentemente a semplificare tutta la regolamentazione riguardante l'intermediazione assicurativa.

“a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private ed a seguito dell'apertura del mercato della intermediazione assicurativa disposta con la legge n. 40 del 2007, si avverte l'esigenza di coordinare al meglio le due normative nonché di apportare alcune semplificazioni operative all'attività di intermediazione”. Questa la premessa della risoluzione, approvata dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

la risoluzione è stata presentata grazie all'impegno e all'apporto del Sindacato Nazionale Agenti, che ha coadiuvato l'On. Fluvi nella predisposizione della documentazione necessaria ad argomentare, con attenta logica, le motivazioni della richiesta di modifica del Regolamento Isvap n.5, “al fine di evitare un eccessivo appesantimento burocratico ed una inutile produzione di adempimenti, che rischiano di frapporre ostacoli al rapporto fra intermediario assicurativo e consumatore”. Ma vediamo nel dettaglio i termini della risoluzione:
a) i soggetti iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari avranno anche la facoltà di svolgere le attività stabilite per la sezione E del registro, in quanto è superiore il livello di professionalità;
b) l'aggiornamento professionale deve essere rimesso alla valutazione delle parti (imprese, intermediari, collaboratori) per quanto attiene all'entità e durata dello stesso;
c) gli obblighi di comunicazione all’Isvap, devono essere riferiti alle modifiche delle collaborazioni stabili intrattenute dagli agenti (quali i rapporti di sub-agenzia, i rapporti con i produttori fissi);
d) le informazioni relative all'intermediario potranno essere raccolte in un unico documento. Un unico documento potrà contenere le informazioni precontrattuali e la raccolta degli elementi idonei a stabilire l'adeguatezza del contratto offerto, affidando alla professionalità degli intermediari ogni ulteriore attività informativa;
e) per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l'elenco delle singole violazioni con a fianco l'automatica applicazione delle sanzioni disciplinari, non è ritenuto conforme al dettato dell'articolo 329 del Codice delle Assicurazioni e dovrà essere modificato;
f) definitivo chiarimento in merito alla esclusione dall’obbligo contributivo all’Enasarco per gli Agenti di assicurazione, anche nei periodi pregressi (2000-2006).

Un importante risoluzione, quella approvata. Gli Agenti non possono che auspicare che il governo trovi presto spazio nell’agenda, per modificare un regolamento che sta producendo un aggravio di costi di gestione, ed ostacola il concreto avvio della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione assicurativa.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

venerdì 9 novembre 2007

Obblighi di separazione patrimoniale


Newsletter Anno V° - n°38 - 05 Novembre 2007


Cari Colleghi,
una delle tante norme che creano motivi di preoccupazione fra gli intermediari è certamente quella legata all’adempimento dell’art.54 comma 2, del Regolamento n.5 del 16 ottobre 2006 - Obblighi di separazione patrimoniale. In particolare per la sanzione prevista in proposito dall’art. 62 del regolamento 5, particolarmente punitivo, disponendo la radiazione dal Registro Unico degli Intermediari, in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 54;

Tuttavia l’introduzione del comma 3-bis nell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni D.Lgs 209/2005, previsto dalla Legge Finanziaria 2007, comma 1351 dell’Art.1, permetterebbe di sollevare gli intermediari dalla disposizione degli obblighi di separazione patrimoniale: “Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".

Sul punto, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione in relazione alla possibilità di esonero dall’obbligo del conto separato, in virtù del disposto del predetto comma 3-bis, art.117 del Codice delle Assicurazioni private, nell'interesse della categoria, ha elaborato il testo-tipo di fideiussione bancaria predisposto dai propri consulenti legali.

Si tratta ora di esplorare le condizioni economiche richieste dagli istituti bancari per la prestazione della garanzia. Su questo ambito potrebbero essere certamente utili gli interventi dei singoli gruppi agenti per la trattazione collettiva del tasso, così come analogamente avviene nella stipula delle polizze di gruppo.
Paolo Bullegas