lunedì 19 novembre 2007

Risoluzione dell'On Fluvi al vaglio della Commisione finanze


Newsletter Anno V° - n°40 - 19 Novembre 2007


Cari Colleghi,
diversi interventi parlamentari hanno interessato il settore assicurativo nella trascorsa settimana. Il primo provvedimento che ha ricevuto il via libera in Senato, e che adesso passerà al vaglio della Camera dei Deputati è l’emendamento alla legge finanziaria che introduce la class action. Ovvero l’azione risarcitoria collettiva proposta dalle associazioni dei consumatori nei confronti delle società fornitrici di beni e servizi.

Viene così anticipato quanto previsto in un apposito disegno di legge proposto nell'ambito delle misure di liberalizzazione, che aveva tra l'altro trovato il netto dissenso delle imprese e la forte preoccupazione delle assicurazioni, ma anche degli intermediari. Lo stesso Ministro Bersani, ha affermato: ”La norma può essere perfezionata”, riferendosi all’eventuale utilizzo distorto di quanto approvato. Nel sistema che ha ricevuto il si del Senato, manca qualsiasi possibilità di filtrare le azioni. Negli Usa questo compito è affidato al giudice, che blocca sul nascere azioni infondate o che potrebbero addirittura rivelarsi ricattatorie.

Il secondo impegno parlamentare nel settore assicurativo è della VIª commissione finanze della Camera dei Deputati che ha discusso due risoluzioni dell’On. Fluvi. Gli argomenti assicurativi: le frodi assicurative e la disciplina dell’intermediazione assicurativa. La Commissione parlamentare ne ha approvato il contenuto, pertanto il governo è impegnato a varare i relativi provvedimenti: una struttura antifrode nel settore assicurativo nel primo caso, ed a coordinare quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private e dai cosiddetti decreti-Bersani e conseguentemente a semplificare tutta la regolamentazione riguardante l'intermediazione assicurativa.

“a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private ed a seguito dell'apertura del mercato della intermediazione assicurativa disposta con la legge n. 40 del 2007, si avverte l'esigenza di coordinare al meglio le due normative nonché di apportare alcune semplificazioni operative all'attività di intermediazione”. Questa la premessa della risoluzione, approvata dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

la risoluzione è stata presentata grazie all'impegno e all'apporto del Sindacato Nazionale Agenti, che ha coadiuvato l'On. Fluvi nella predisposizione della documentazione necessaria ad argomentare, con attenta logica, le motivazioni della richiesta di modifica del Regolamento Isvap n.5, “al fine di evitare un eccessivo appesantimento burocratico ed una inutile produzione di adempimenti, che rischiano di frapporre ostacoli al rapporto fra intermediario assicurativo e consumatore”. Ma vediamo nel dettaglio i termini della risoluzione:
a) i soggetti iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari avranno anche la facoltà di svolgere le attività stabilite per la sezione E del registro, in quanto è superiore il livello di professionalità;
b) l'aggiornamento professionale deve essere rimesso alla valutazione delle parti (imprese, intermediari, collaboratori) per quanto attiene all'entità e durata dello stesso;
c) gli obblighi di comunicazione all’Isvap, devono essere riferiti alle modifiche delle collaborazioni stabili intrattenute dagli agenti (quali i rapporti di sub-agenzia, i rapporti con i produttori fissi);
d) le informazioni relative all'intermediario potranno essere raccolte in un unico documento. Un unico documento potrà contenere le informazioni precontrattuali e la raccolta degli elementi idonei a stabilire l'adeguatezza del contratto offerto, affidando alla professionalità degli intermediari ogni ulteriore attività informativa;
e) per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l'elenco delle singole violazioni con a fianco l'automatica applicazione delle sanzioni disciplinari, non è ritenuto conforme al dettato dell'articolo 329 del Codice delle Assicurazioni e dovrà essere modificato;
f) definitivo chiarimento in merito alla esclusione dall’obbligo contributivo all’Enasarco per gli Agenti di assicurazione, anche nei periodi pregressi (2000-2006).

Un importante risoluzione, quella approvata. Gli Agenti non possono che auspicare che il governo trovi presto spazio nell’agenda, per modificare un regolamento che sta producendo un aggravio di costi di gestione, ed ostacola il concreto avvio della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione assicurativa.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

venerdì 9 novembre 2007

Obblighi di separazione patrimoniale


Newsletter Anno V° - n°38 - 05 Novembre 2007


Cari Colleghi,
una delle tante norme che creano motivi di preoccupazione fra gli intermediari è certamente quella legata all’adempimento dell’art.54 comma 2, del Regolamento n.5 del 16 ottobre 2006 - Obblighi di separazione patrimoniale. In particolare per la sanzione prevista in proposito dall’art. 62 del regolamento 5, particolarmente punitivo, disponendo la radiazione dal Registro Unico degli Intermediari, in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 54;

Tuttavia l’introduzione del comma 3-bis nell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni D.Lgs 209/2005, previsto dalla Legge Finanziaria 2007, comma 1351 dell’Art.1, permetterebbe di sollevare gli intermediari dalla disposizione degli obblighi di separazione patrimoniale: “Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".

Sul punto, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione in relazione alla possibilità di esonero dall’obbligo del conto separato, in virtù del disposto del predetto comma 3-bis, art.117 del Codice delle Assicurazioni private, nell'interesse della categoria, ha elaborato il testo-tipo di fideiussione bancaria predisposto dai propri consulenti legali.

Si tratta ora di esplorare le condizioni economiche richieste dagli istituti bancari per la prestazione della garanzia. Su questo ambito potrebbero essere certamente utili gli interventi dei singoli gruppi agenti per la trattazione collettiva del tasso, così come analogamente avviene nella stipula delle polizze di gruppo.
Paolo Bullegas