lunedì 28 gennaio 2008

Statistica RCA 2001-2006






Newsletter Anno VI° - n°04 - 28 Gennaio 2008


Cari Colleghi,
l’attività statistica dell’Autorità per la vigilanza nel settore assicurativo si è occupata del ramo RCA - portafoglio diretto italiano, anni 2001-2006.

Osservando i bilanci delle compagnie di assicurazione che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali, sono state effettuate diverse elaborazioni riprodotte in 29 tabelle riassuntive:
· i premi lordi contabilizzati (1);
· la distribuzione regionale dei premi lordi contabilizzati (2);
· la distribuzione dei premi lordi contabilizzati per fasce di mercato (3);
· la raccolta premi per gruppo assicurativo (4);
· l’incidenza della riserva premi sui premi lordi contabilizzati nei singoli esercizi (5);
· i premi di competenza nei singoli esercizi (6);
· la composizione delle spese di gestione e la loro incidenza sui premi lordi contabilizzati (7);
· la distribuzione delle spese di gestione per fasce di mercato (8);
· il rapporto sinistri dell’esercizio a premi di competenza per generazione e antidurata (9);
· il numero dei sinistri denunciati e con seguito (10);
· la distribuzione del numero dei sinistri eliminati senza seguito al 31 dicembre 2006 (11);
· la distribuzione del numero dei sinistri riaperti al 31 dicembre 2006 (12);
· la distribuzione del numero dei sinistri senza seguito al netto dei riaperti al 31 dicembre 2006 (13);
· la velocità di liquidazione dei sinistri per numeri e la percentuale dei sinistri a riserva al 31 dicembre 2006 (14);
· la velocità di liquidazione dei sinistri per importi e la percentuale degli importi dei sinistri a riserva al 31 dicembre 2006 (15);
· i sinistri pagati dell’esercizio e degli esercizi precedenti (16);
· i sinistri riservati dell’esercizio e degli esercizi precedenti (17);
· il costo medio del pagato e del riservato per antidurata (18);
· il costo medio dei sinistri con seguito dall’anno di accadimento al 31 dicembre 2006 (19);
· la distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati (20);
· lo sviluppo della riserva sinistri (21);
· lo sviluppo della riserva sinistri per fasce di mercato (22);
· i sinistri con danni misti e solo a persone (23);
· i sinistri con danni a persone (24);
· i sinistri con soli danni a cose (25);
· i sinistri in causa pagati e riservati per antidurata (26);
· gli indicatori dei sinistri (27);
· gli indicatori dei sinistri per fasce di mercato (28);
· la sintesi del conto tecnico del ramo (29).

l’analisi complessiva conferma che Il risultato del conto tecnico al netto della riassicurazione ha mostrato per il quinto anno consecutivo un utile pari a 1.287 milioni di euro, con un’incidenza sui premi contabilizzati pari al 7%.

I premi del lavoro diretto italiano nel ramo r.c.auto e natanti, raccolti nel 2006 dalle 67 imprese nazionali e rappresentanze di imprese estere con sede legale in uno stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che hanno esercitato il ramo, sono stati pari a 18.415 milioni di euro, con un incremento dell’1,2% sull’anno precedente.

L’analisi della raccolta premi per fasce di mercato pone in evidenza variazioni significative nel periodo in esame, dovute essenzialmente alla realizzazione di processi di concentrazione societaria. Durante tale periodo nella prima fascia (raccolta premi oltre 500 mln di euro) si registra un aumento del numero di imprese (da 11 nel 2001 a 13 nel 2006) e della quota di mercato (dal 56,6% nel 2001 al 70,1% nel 2006). Così, a fronte di un mercato che ha perso in soli cinque anni ben 15 imprese operanti nel ramo rca, la concentrazione del 70% dei premi in sole 13 imprese dovrebbe far suonare un campanello d’allarme all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, unitamente al fatto che in soli nove gruppi assicurativi è concentrata una quota di mercato pari all’89,2%.

Per quanto riguarda l’incidenza delle provvigioni di acquisizione e di incasso sui premi, dai dati elaborati dall’Autorità emergerebbe che nel periodo in esame vi è stata una sostanziale riduzione, passando dall’11% del 2001 al 10,7% del 2006. Diversamente l’incidenza delle spese di amministrazione delle imprese, nel medesimo periodo, si è ridotta di un modesto 0,1%, passando dal 4,5% del 2001 al 4,4% del 2006.

Analizzando i dati dei sinistri, l’Autorità ha rilevato che i sinistri denunciati nel 2006, indipendentemente dall’anno di accadimento, sono stati 4.075.275 (+0,8% rispetto al 2005), registrando così un’inversione rispetto alla tendenza alla riduzione rilevata nei precedenti esercizi. I sinistri accaduti nel 2006 sono stati pagati ad un costo medio pari a 2.198 euro (+2% rispetto ai sinistri 2005) e riservati mediamente a 7.661 euro (+1,7% rispetto ai sinistri 2005).

Il rapporto tra i sinistri dell’esercizio (pagati e riservati) ed i premi di competenza nel 2006 è stato pari all’81,4%, in lieve miglioramento rispetto al 2005 (81,5%).

Ben diversa la situazione rispetto al 2001, quando le imprese chiudevano l’esercizio con una perdita di 452 milioni di euro, nel 2006 hanno consolidato un risultato in utile di 1.287 milioni di euro.

Il che, dovrebbe giustificare da solo un adeguamento della remunerazione degli intermediari agenti, al quale dopo la liberalizzazione tariffaria, le imprese hanno progressivamente ridotto le aliquote provvigionali, diminuite negli ultimi dieci anni anche oltre il 30%. Nel mentre sono esponenzialmente aumentati i costi di gestione delle agenzie, causa l’attuale sovraregolamentazione che strozza l’attività di consulenza orientata alla produzione, a favore di una farraginosa amministrazione burocratica, ed al contestuale trasferimento di incombenze dalle direzioni alle agenzie, che da ultimo si stanno facendo carico della gestione dei danni derivanti dal nuovo sistema del Risarcimento Diretto.

Molte agenzie accusano enormi difficoltà economiche, addirittura drammatiche nelle agenzie ristrutturate, che inoltre si devono far carico degli oneri derivanti dalla rivalsa, senza la certezza sul futuro delle polizze acquisite, oramai annualizzate dalla Legge Bersani.

Pertanto, quando i bilanci delle Imprese erano in rosso, queste non hanno esitato a ridurre le aliquote provvigionali agli agenti, affermando semplicemente che non era possibile che gli agenti guadagnassero da affari che producevano alle imprese gravi perdite. Oggi che le parti si sono invertite, agli agenti spetta quanto hanno responsabilmente lasciato nelle mani delle imprese, posto che non è accettabile che le imprese guadagnino, sugli affari, prodotti e gestiti dagli agenti, in perdita!

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 21 gennaio 2008

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione


Newsletter Anno VI° - n°03 - 21 Gennaio 2008


Cari Colleghi,
di recente, sul sito dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private, è stato pubblicato l’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio Nazionale, con annessi gli elenchi delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti allo Spazio Economico Europeo abilitate ad operare in Italia.
· Sezione I, le imprese di assicurazione con sede legale in Italia;
· Sezione II, le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
· Sezione III, le particolari mutue assicuratrici con sede legale in Italia;
· Sezione IV, le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia;
· Sezione V, le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
In appendice all'Albo sono collegati gli elenchi:
· delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia:
o in regime di stabilimento (Elenco I);
o in libertà di prestazione di servizi (Elenco II).
· delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Elenco III).

La finalità dell’albo è quello di dare notizia al mercato, delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, creando le condizioni per evitare truffe a danno dei consumatori.

L’Isvap, nel darne notizia, comunica che le imprese già operanti sono state iscritte di diritto nell’Albo, con assegnazione del numero di iscrizione.

Due pesi e due misure, potrebbero affermare gli Intermediari. È quanto si ricava dal diverso atteggiamento dell’Isvap. È il caso di ricordare che l’Autorità per la Vigilanza, allorquando dovendo di iscrivere nel famigerato Registro Unico gli intermediari di assicurazione e riassicurazione, ha predisposto un ginepraio di moduli, schede e tabelle, che hanno coinvolto ad oggi 222.726 intermediari tra persone fisiche e società iscritte alle cinque sezioni. Quando invece si è trattato di iscrivere le imprese, ha semplicemente ritenuto d’iscriverle d’ufficio.

Ma allora c’è da chiedersi, perché far dannare gli agenti italiani? Non si poteva adottare il trasferimento d’ufficio degli agenti operanti ed iscritti alla prima sezione all’Albo, con la collaborazione delle imprese?

Oltre le Alpi, l’esempio lo porta la Francia, dove per iscrivere i propri Agenti all’ORIAS, (l’equivalente del RUI italiano) le imprese hanno semplicemente inviato un file excel con i dati dei propri agenti! In ogni caso, oramai il lavoro è fatto, grazie alla disciplina e la pazienza degli Agenti italiani.

Tuttavia, ecco che prende corpo la tesi di chi sostiene che il regolamento 5 sull’intermediazione, sia in perfetto contrasto con quanto dettato dal comma 2 dell’articolo 191 del Codice delle Assicurazioni Private. Poiché lo stesso impegna l’Isvap affinché i regolamenti si conformino al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari. Obiettivo evidentemente centrato in Francia e non altrettanto in Italia.

Ad oggi il Regolamento 5 è oggetto di ricorso al Consiglio di Stato da parte del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione che, dopo il parere del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha deciso di appellarsi convinto che vi siano più di un motivo perché si riscrivano le norme di secondo livello. Norme capaci di affrontare i temi proposti dal Codice con un approccio meno burocratico e più consono alle esigenze del mercato.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 14 gennaio 2008

Convenzione tra assicuratori per il Risarcomento Diretto


Newsletter Anno VI° - n°02 - 14 Gennaio 2008


Cari Colleghi,
come noto l’art. 13 del DPR 254/2006, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, affida ad un Comitato Tecnico Ministeriale la revisione dei forfait per la regolazione delle partite previste dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto CARD-CID-CTT, ed operate dalla stanza di compensazione gestita dalla CONSAP.

Nel corso dei lavori per la definizione dei forfait applicabili dal 2008 nella stanza di compensazione per la CARD-CID, il Comitato Tecnico ha approfondito gli effetti dell’applicazione di un forfait identico per i danni a cose e lesioni al conducente, ritenendo utile apportare una modifica affinché il forfait sia diversificato tra danni al veicolo e cose trasportate e danni di lieve entità al conducente (fino al 9% di I.P.).

La maggiore criticità, osservata dal Comitato, è legata ai sinistri subiti dai motoveicoli, che presentano caratteristiche diverse rispetto ai sinistri subiti dagli altri veicoli, in termini di frequenza e costo medio, a causa soprattutto di una sensibile frequenza dei danni fisici alla persona, oltre che nella loro gravità.

Per questo motivo il Comitato Tecnico ha ritenuto di adottare due distinti forfait, uno per i soli danni al veicolo e alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente, diversificato per le tre macro aree territoriali, come già identificate nel 2007, e così modificati:
Gruppo territoriale
Fino al 31/12/2007
Dal 01/01/2008
1
2.300 euro
1.670 euro
2
2.000 euro
1.373 euro
3
1.800 euro
1.175 euro

Pertanto a partire dal 2008, per quanto riguarda i danni di lieve entità subiti dal conducente, il forfait è stato così determinato:
· per i danni d’importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro, si applicherà un forfait pari a 3.250 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro;
· per i danni d’importo superiore al plafond di 5.000 euro, il rimborso comprenderà il forfait di 3.250 euro maggiorato dal differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond sottraendo la franchigia prevista del 10%, con il massimo di 20.000 euro, da calcolarsi sull’importo del risarcimento.

Inoltre, a far data dal 2008, le nuove province della Regione Sardegna: Ogliastra e Olbia Tempio Pausania, sono state inserite nel Gruppo 2 e Carbonia Iglesias e Medio Campidano, nel Gruppo 3.

Nell’ambito dell’adeguamento del forfait per la Convenzione CARD-CTT, il rimborso dei danni risarciti al terzo trasportato (comprendente i danni alla persona e i danni alle cose di sua proprietà) è stato adeguato nella misura di 3.300 euro, con applicazione di una franchigia pari a 500,00 euro per danni fino al plafond di 5.000 euro. Per i danni superiori al plafond la franchigia sarà pari al 10% del danno con il massimo di 20.000 euro, applicandosi la medesima formulazione prevista per i danni al conducente CID.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 7 gennaio 2008

Sconti e provvigioni RCA in chiaro dal 31 marzo







Newsletter Anno VI° - n°01 - 7 Gennaio 2008


Cari Colleghi,
tra Natale e Capodanno, l’Isvap non ha resistito dal pubblicare la sua bozza di regolamento all’Art.131 del Codice delle Assicurazioni private.

Ecco in sintesi le novità valide per la RCA:
Ø le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:
a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni;
b) le condizioni generali e speciali di polizza;
c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.
Ø Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall’impresa ai fini della determinazione del premio, e indica inoltre:
a) il premio di tariffa;
b) la misura della provvigione, espressa in valore assoluto ed in percentuale, riconosciuta dall’impresa all’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati;
c) l’eventuale sconto complessivamente applicato dall’impresa e dall’intermediario, con distinta indicazione di ciascuna componente dello sconto medesimo.
Ø Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.
Ø Il preventivo gratuito personalizzato rilasciato sul sito internet delle imprese deve indicare specificatamente:
a) nel caso di imprese che operano anche attraverso intermediari, la misura massima della provvigione riconosciuta dall’impresa alla rete distributiva di cui si avvale;
b) nel caso di imprese che operano mediante tecniche di vendita a distanza ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet contiene l’avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all’intermediario.
Ø in presenza di clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nell’apposita area del sito internet dell’impresa, è inserito l’elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi in caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo.
Ø le imprese possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.
Ø Le imprese indicano alle proprie reti distributive la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo, ma non fissano limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto al premio di tariffa.
Ø Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all’assicurazione RCA, contengono l’indicazione:
o del premio di tariffa;
o delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario con essa operante in rapporto diretto, riportate in percentuale ed in valore assoluto;
o dell’eventuale sconto complessivamente applicato, con distinta indicazione della componente praticata dall’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa e dell’eventuale sconto praticato da quest’ultima.
Ø Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico l’informativa relativa alle imprese per conto delle quali operano ed ai livelli provvigionali riconosciuti da ciascuna. L’informativa, è fornita:
a) tramite affissione presso i locali dell’intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico;
b) mediante adeguata evidenziazione nell’ambito del sito internet eventualmente allestito dall’intermediario medesimo.
Ø Prima della sottoscrizione del contratto, l’intermediario consegna al contraente l’allegato 7B; documento contenente l’informativa relativa alle imprese per conto delle quali opera ed ai livelli provvigionali riconosciuti da ciascuna di esse. L’informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.
Ø Qualora l’intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa, l’informativa riguarda il livello provvigionale riconosciuto dall’impresa a quest’ultimo.

Data prevista per l’entrata in vigore del nuovo regolamento, il prossimo 31 marzo.

Dalla relazione introduttiva, dello schema in pubblica consultazione, si apprende che questo risponde oltre che al dettato dell’art. 131 del D.Lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, anche al parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lo scorso 30 novembre 2007.

Peccato che il parere richiamato dall’Isvap, non faccia alcuna menzione al regime degli sconti elaborato nello schema di regolamento. Nelle diverse pagine del quale si compone il parere dell’AGCM di novembre, non è citato il termine sconto ed al pari, non esiste il termine provvigione.

Invero, l’Antitrust ha espresso il proprio parere, in questo modo, nel merito delle provvigioni in chiaro previste dalla legge 248/2006:
“…Il Decreto Bersani introduce un obbligo di informativa verso i consumatori sull’entità delle provvigioni percepite dall’agente per le polizze proposte dalle diverse imprese mandanti. Tale soluzione, oltre a non essere idonea ad eliminare le inefficienze del sistema, potrebbe creare ulteriori problematiche per i consumatori. Innanzitutto, si osserva che è prassi di mercato riconoscere agli intermediari, oltre a provvigioni in percentuale dei premi, altre forme di remunerazione, ad esempio commissioni legate al raggiungimento di determinati obiettivi o “rappels”, che rappresentano spesso una parte significativa dei loro guadagni. Analogamente, le imprese mandanti per polizze diverse dalla RC auto potrebbero incentivare gli agenti a distribuire polizze RC auto mediante variazioni della struttura remunerativa per altri rami. Pertanto, la sola conoscenza da parte dei consumatori del valore della provvigione per singola polizza venduta, non appare costituire un’informazione sufficiente a tutelarli; le imprese potrebbero, infatti, modificare la struttura delle remunerazioni, riconoscendo all’agente una provvigione molto bassa e rappels o altri emolumenti più elevati. Si deve peraltro rilevare che l’informazione sulle provvigioni resa accessibile ai consumatori diventa nota anche ai concorrenti, i quali potranno basare le proprie strategie commerciali anche su tali dati, potendo in tal modo aumentare la possibilità di comportamenti collusivi tra imprese. In ogni caso, la semplice conoscenza del valore della provvigione potrebbe considerarsi utile per i consumatori solo laddove i prodotti offerti dalle imprese fossero dotati di livelli di copertura e di qualità equivalenti, circostanza che non si verifica nelle polizze auto, oppure nel caso in cui fosse sempre possibile ritenere che le imprese per vendere i prodotti di qualità inferiore devono remunerare di più il distributore. Prescindendo dalla circostanza secondo la quale il consumatore non appare necessariamente interessato dalla conoscenza dei singoli elementi che compongono il prezzo finale (essenzialmente i costi dei sinistri, quelli di gestione e di distribuzione e il livello prescelto di mark up), si deve ricordare che la corresponsione di una provvigione elevata può rispondere anche a strategie pro-concorrenziali delle imprese. Si pensi ad esempio al caso di un nuovo entrante sul mercato che, per far conoscere i propri prodotti, deve incentivare la rete distributiva con commissioni elevate, oppure al lancio di un prodotto innovativo, da parte di imprese già presenti sul mercato, per cui è richiesta una determinata attività promozionale da parte degli agenti. La conoscenza delle provvigioni percepite dagli agenti per la vendita delle singole polizze rappresenta, pertanto, un’informazione parziale, poco utile per i consumatori, che in alcuni casi potrebbe anche indurli ad effettuare scelte distorte.”

Gli ultimi “colpi di coda” dell’Isvap… sembra vadano chiaramente al di là delle coerenti valutazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ma, nel tentativo di fare l’avvocato del diavolo, ci si può chiedere:
· e se questo regolamento fosse un ulteriore strumento in mano alle imprese per strumentalizzare il “monte sconti”, al fine di fidelizzare le reti, e per dissuaderle dal ricorso al plurimandato nella rc auto?
· Si sono valutate tutte le possibili discriminazioni all’interno della rete, nella concessione del monte sconti: è verosimile che esso sarà condizionato dagli andamenti S/P; ma potrà essere affidato anche sulla base della maggiore “simpatia” oppure a chi mantiene i budget produttivi imposti?
· A che potrà servire il costosissimo multipreventivatore rc auto in fase di realizzazione? Praticamente superato dalla possibilità di scontare la polizza a discrezione dell’intermediario: i prezzi evidenziati non troverebbero adeguata corrispondenza nel mercato, ed il cliente sarebbe più di prima costretto ad un lungo peregrinare tra intermediari, per contrattare lo sconto di loro competenza.

Insomma, sembra che invece di parlare di prodotti più competitivi e di best advice, l’attenzione sarà tutta verso lo sconto dell’intermediario, la solita musica, aggravata da trattative che ricordano tanto il mercatino delle pulci!

Allegato: Bozza Regolamento Art. 131 CdA.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas