lunedì 7 gennaio 2008

Sconti e provvigioni RCA in chiaro dal 31 marzo







Newsletter Anno VI° - n°01 - 7 Gennaio 2008


Cari Colleghi,
tra Natale e Capodanno, l’Isvap non ha resistito dal pubblicare la sua bozza di regolamento all’Art.131 del Codice delle Assicurazioni private.

Ecco in sintesi le novità valide per la RCA:
Ø le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:
a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni;
b) le condizioni generali e speciali di polizza;
c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.
Ø Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall’impresa ai fini della determinazione del premio, e indica inoltre:
a) il premio di tariffa;
b) la misura della provvigione, espressa in valore assoluto ed in percentuale, riconosciuta dall’impresa all’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati;
c) l’eventuale sconto complessivamente applicato dall’impresa e dall’intermediario, con distinta indicazione di ciascuna componente dello sconto medesimo.
Ø Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.
Ø Il preventivo gratuito personalizzato rilasciato sul sito internet delle imprese deve indicare specificatamente:
a) nel caso di imprese che operano anche attraverso intermediari, la misura massima della provvigione riconosciuta dall’impresa alla rete distributiva di cui si avvale;
b) nel caso di imprese che operano mediante tecniche di vendita a distanza ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet contiene l’avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all’intermediario.
Ø in presenza di clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nell’apposita area del sito internet dell’impresa, è inserito l’elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi in caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo.
Ø le imprese possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.
Ø Le imprese indicano alle proprie reti distributive la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo, ma non fissano limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto al premio di tariffa.
Ø Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all’assicurazione RCA, contengono l’indicazione:
o del premio di tariffa;
o delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario con essa operante in rapporto diretto, riportate in percentuale ed in valore assoluto;
o dell’eventuale sconto complessivamente applicato, con distinta indicazione della componente praticata dall’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa e dell’eventuale sconto praticato da quest’ultima.
Ø Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico l’informativa relativa alle imprese per conto delle quali operano ed ai livelli provvigionali riconosciuti da ciascuna. L’informativa, è fornita:
a) tramite affissione presso i locali dell’intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico;
b) mediante adeguata evidenziazione nell’ambito del sito internet eventualmente allestito dall’intermediario medesimo.
Ø Prima della sottoscrizione del contratto, l’intermediario consegna al contraente l’allegato 7B; documento contenente l’informativa relativa alle imprese per conto delle quali opera ed ai livelli provvigionali riconosciuti da ciascuna di esse. L’informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.
Ø Qualora l’intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa, l’informativa riguarda il livello provvigionale riconosciuto dall’impresa a quest’ultimo.

Data prevista per l’entrata in vigore del nuovo regolamento, il prossimo 31 marzo.

Dalla relazione introduttiva, dello schema in pubblica consultazione, si apprende che questo risponde oltre che al dettato dell’art. 131 del D.Lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, anche al parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lo scorso 30 novembre 2007.

Peccato che il parere richiamato dall’Isvap, non faccia alcuna menzione al regime degli sconti elaborato nello schema di regolamento. Nelle diverse pagine del quale si compone il parere dell’AGCM di novembre, non è citato il termine sconto ed al pari, non esiste il termine provvigione.

Invero, l’Antitrust ha espresso il proprio parere, in questo modo, nel merito delle provvigioni in chiaro previste dalla legge 248/2006:
“…Il Decreto Bersani introduce un obbligo di informativa verso i consumatori sull’entità delle provvigioni percepite dall’agente per le polizze proposte dalle diverse imprese mandanti. Tale soluzione, oltre a non essere idonea ad eliminare le inefficienze del sistema, potrebbe creare ulteriori problematiche per i consumatori. Innanzitutto, si osserva che è prassi di mercato riconoscere agli intermediari, oltre a provvigioni in percentuale dei premi, altre forme di remunerazione, ad esempio commissioni legate al raggiungimento di determinati obiettivi o “rappels”, che rappresentano spesso una parte significativa dei loro guadagni. Analogamente, le imprese mandanti per polizze diverse dalla RC auto potrebbero incentivare gli agenti a distribuire polizze RC auto mediante variazioni della struttura remunerativa per altri rami. Pertanto, la sola conoscenza da parte dei consumatori del valore della provvigione per singola polizza venduta, non appare costituire un’informazione sufficiente a tutelarli; le imprese potrebbero, infatti, modificare la struttura delle remunerazioni, riconoscendo all’agente una provvigione molto bassa e rappels o altri emolumenti più elevati. Si deve peraltro rilevare che l’informazione sulle provvigioni resa accessibile ai consumatori diventa nota anche ai concorrenti, i quali potranno basare le proprie strategie commerciali anche su tali dati, potendo in tal modo aumentare la possibilità di comportamenti collusivi tra imprese. In ogni caso, la semplice conoscenza del valore della provvigione potrebbe considerarsi utile per i consumatori solo laddove i prodotti offerti dalle imprese fossero dotati di livelli di copertura e di qualità equivalenti, circostanza che non si verifica nelle polizze auto, oppure nel caso in cui fosse sempre possibile ritenere che le imprese per vendere i prodotti di qualità inferiore devono remunerare di più il distributore. Prescindendo dalla circostanza secondo la quale il consumatore non appare necessariamente interessato dalla conoscenza dei singoli elementi che compongono il prezzo finale (essenzialmente i costi dei sinistri, quelli di gestione e di distribuzione e il livello prescelto di mark up), si deve ricordare che la corresponsione di una provvigione elevata può rispondere anche a strategie pro-concorrenziali delle imprese. Si pensi ad esempio al caso di un nuovo entrante sul mercato che, per far conoscere i propri prodotti, deve incentivare la rete distributiva con commissioni elevate, oppure al lancio di un prodotto innovativo, da parte di imprese già presenti sul mercato, per cui è richiesta una determinata attività promozionale da parte degli agenti. La conoscenza delle provvigioni percepite dagli agenti per la vendita delle singole polizze rappresenta, pertanto, un’informazione parziale, poco utile per i consumatori, che in alcuni casi potrebbe anche indurli ad effettuare scelte distorte.”

Gli ultimi “colpi di coda” dell’Isvap… sembra vadano chiaramente al di là delle coerenti valutazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ma, nel tentativo di fare l’avvocato del diavolo, ci si può chiedere:
· e se questo regolamento fosse un ulteriore strumento in mano alle imprese per strumentalizzare il “monte sconti”, al fine di fidelizzare le reti, e per dissuaderle dal ricorso al plurimandato nella rc auto?
· Si sono valutate tutte le possibili discriminazioni all’interno della rete, nella concessione del monte sconti: è verosimile che esso sarà condizionato dagli andamenti S/P; ma potrà essere affidato anche sulla base della maggiore “simpatia” oppure a chi mantiene i budget produttivi imposti?
· A che potrà servire il costosissimo multipreventivatore rc auto in fase di realizzazione? Praticamente superato dalla possibilità di scontare la polizza a discrezione dell’intermediario: i prezzi evidenziati non troverebbero adeguata corrispondenza nel mercato, ed il cliente sarebbe più di prima costretto ad un lungo peregrinare tra intermediari, per contrattare lo sconto di loro competenza.

Insomma, sembra che invece di parlare di prodotti più competitivi e di best advice, l’attenzione sarà tutta verso lo sconto dell’intermediario, la solita musica, aggravata da trattative che ricordano tanto il mercatino delle pulci!

Allegato: Bozza Regolamento Art. 131 CdA.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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