lunedì 17 settembre 2007

Non è stato un incontro solo di cortesia


Newsletter Anno V° - n°31 - 17 Settembre 2007 *******





Cari Colleghi,

il solo fatto che il ministro Bersani, lo scorso 3 settembre, abbia incontrato l’amministratore delegato del “Leone” di Trieste, Giovanni Perissinotto, è un segno da interpretare. «È stato un buon colloquio, molto amichevole», ha detto il ministro. Mentre L’ad Generali, ha dichiarato di essere «molto soddisfatto».

Dopo la famosa intervista con la quale il presidente del Leone, Antoine Bernheim, attaccava le misure in campo assicurativo previste dal pacchetto voluto da Pierluigi Bersani, in particolare sul provvedimento di cancellazione dell’esclusiva di mandato per gli Agenti, c’è da chiedersi: quali argomenti in discussione hanno soddisfatto entrambi?

"Non è stato un incontro solo di cortesia", ha detto il ministro ai giornalisti durante la conferenza stampa seguita a vari appuntamenti politici e istituzionali. Con Perissinotto, "abbiamo discusso -ha riferito Bersani- degli effetti delle lenzuolate sul sistema assicurativo".

Bersani ha spiegato: con l'ad "abbiamo condiviso il fatto che davanti a queste sfide ci sono delle occasioni di sviluppare delle opportunità. C'è un mondo -ha aggiunto Bersani- che si muove, la possibilità di agganciare, attraverso le tecnologie i processi di liberalizzazione, un'utenza che si abitua via via a muoversi, a leggere meglio le offerte commerciali, le proposte, una parte giovanile, in particolare. E quindi -ha detto Bersani- questo reciproco impegno ad essere dinamici".

Il Discorso del Ministro sembra tutto orientato al futuro portale RCA, ed alla probabile vendita diretta delle imprese. Sarà un caso abbia parlato di “utenza abituata a muoversi”, di “giovani”, di “tecnologie”? Sarà, ma come si dice… a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

Ricordate? il comma 3 dell’articolo 5 della Legge 40 dispone: “all'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale".

Ebbene, tutto ciò è noto da tempo, quello che non si sa realmente, è che appunto turba non poco gli animi, degli intermediari Agenti, è l’uso che voglia fare del portale comparativo RCA, l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, diretto appunto da Bersani.

Per dar corso al contenuto della predetta legge 40, l’Isvap ha stipulato una apposita convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, per la realizzazione di un software per l’elaborazione dei dati relativi ai premi r.c.auto, con l’intento di far crescere il livello di informazione dell’utenza, consentendo al singolo consumatore di confrontare agevolmente ed in via diretta, mediante l’apposito portale web, i preventivi che, a parità di garanzie offerte, le diverse compagnie assicurative propongono in relazione al profilo di rischio considerato. Ciò che invece non era previsto, è che tutte le compagnie potessero vendere l’rca direttamente!

Tralasciando tutte le considerazioni sull’affermazione di principio “a parità di garanzie offerte” che risulta improbabile da attuare, quello che desta seri dubbi sono i propositi dell’Isvap e del Ministero dello S.E. Dubbi che si manifestano nella lettura del capitolato d’appalto per la realizzazione del portale. Infatti non si comprende perché l’Isvap abbia deciso di impedire agli intermediari professionali l’utilizzo del portale. È quanto si legge nel capitolato a pagina 13. Ma ciò che risulta inaccettabile è la previsione della possibilità di procedere all’acquisto della polizza in via diretta (pagina 15).

“...Le imprese provvederanno ad effettuare il calcolo e risponderanno con l’invio del preventivo strutturato in modo uniforme, e contenente almeno le seguenti informazioni: “Numero del riferimento del preventivo”, “Periodo di validità del preventivo” e “Premio calcolato”. Il numero di riferimento del preventivo consentirà, infatti, all’utente collegandosi al sito della compagnia prescelta, di richiamare il suo preventivo, evidenziare le caratteristiche salienti del prodotto ed eventualmente procedere all’acquisto della polizza”.

Non è difficile disegnare quali scenari produrrà l’introduzione operativa del ortale, così predisposto, nel rispondere alle reali esigenze di sicurezza dei consumatori che, a fasi alternate, devono essere super informati dall’intermediario che nell’interesse del cliente dispone un’informativa al contratto, illustrando in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ma soprattutto ai limiti di copertura connessi alla sua sottoscrizione proponendo o consigliando solo contratti adeguati alle sue esigenze di copertura assicurativa. Mentre lo stesso consumatore, senza nessun ausilio, secondo l’Isvap ed il MiSE di Bersani, sarà in grado di acquistare in autonomia l’RCA, sul portale comparativo, con la medesima cognizione di causa e fondatezza giudizio! (Allegato capitolato tecnico Isvap).

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 10 settembre 2007

Art. 308 - Abuso di denominazione assicurativa


Newsletter Anno V° - n°30 - 10 Settembre 2007





Cari Colleghi,

prosegue la pubblicazione delle bozze di regolamento al Codice delle Assicurazioni, da parte dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private.

È la volta dell’articolo 308 - Abuso di denominazione assicurativa - del Titolo XVIII: Sanzioni e procedimenti sanzionatori; capo I: Abusivismo.
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.

l’articolo 308 del Codice delle Assicurazioni, vieta dunque l’utilizzo, nella denominazione sociale, nelle insegne commerciali e in ogni comunicazione destinata al pubblico, di parole idonee a trarre in inganno il mercato sullo svolgimento dell’attività assicurativa, attività di intermediazione assicurativa e attività di perito di assicurazione da parte di soggetti non legittimati.

Una prima lettura dell’articolo 308, sembrava portare al divieto d’uso della parola “assicurazioni” anche nella ragione sociale di una società di intermediazione. Secondo L’Autorità di Vigilanza, gli Intermediari assicurativi possono continuare ad usare le parole assicurazione e simili nelle loro denominazioni e insegne, purché si tratti di soggetti iscritti al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) e dunque autorizzati dall’ISVAP allo svolgimento della attività di intermediazione.

A questa determinazione è pervenuto L’Istituto, considerando che l’utilizzo di alcuni termini riservati alle imprese possa essere legittimamente consentito anche agli intermediari e ai periti, i quali svolgono comunque attività del settore soggette a vigilanza e non possono pertanto essere equiparati ai soggetti “non assicurativi”.

Inoltre è escluso, a tutela dei consumatori, qualsiasi equivoco sulla natura dell’attività svolta dagli Intermediari, in virtù delle comunicazioni informative precontrattuali obbligatorie, previste dal Regolamento n.5 con i moduli 7A e 7B, contenenti tra l’altro gli estremi d’iscrizione al Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi.

Osservazioni e commenti alla bozza di regolamento allegata, possono essere inviati all’Autorità entro l’8 ottobre 2007.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 3 settembre 2007

Divieto di assicurare il ritiro patente


Newsletter Anno V° - n°29 - 03 Settembre 2007





Cari Colleghi,

avete a mente il seguente oggetto assicurativo… “l’Impresa si obbliga a corrispondere al conducente la pattuita indennità giornaliera nel caso che al medesimo sia temporaneamente ritirata o sospesa la patente di guida per veicoli a motore in conseguenza diretta ed esclusiva…”; le polizze con questo oggetto probabilmente le ritroveremo solo negli archivi storici dell’agenzia. Si, presto la garanzia di diaria per ritiro patente sarà vietata, così come le spese necessarie per i corsi di recupero dei punti decurtati sulla patente di guida.

Lo prescrive l'Isvap, che ha messo in pubblica consultazione la bozza di regolamento che disciplina l'inquadramento dei rischi tra i vari rami tecnici nonché la materia della assicurabilità di taluni rischi, in attuazione del comma 6, articolo 2 del D.Lgs 209/2005 – Codice delle Assicurazioni.

Nell'ultimo mese l'autorità per vigilanza assicurativa ha messo in pubblica consultazione complessivamente cinque regolamenti. Oltre a quello sui rischi, sono stati pubblicati i regolamenti disciplinanti le seguenti materie: trattazione dei reclami degli utenti, criteri per la determinazione del margine di solvibilità di cui devono disporre le compagnie, tenuta dei registri assicurativi, disciplina delle imprese in liquidazione coatta amministrativa.

Il divieto di assicurare il ritiro della patente, insieme alle altre misure previste dall’Istituto di Vigilanza, andranno ad incidere ancor di più nell’economia della gestione agenziale. Il ramo ministeriale 16, perdite pecuniarie, al quale appartiene la garanzia, nel corso del 2006 ha incassato oltre 488.000 euro (+16,35%).

L'assicurazione del ramo perdite pecuniarie copre l’assicurato dai rischi connessi con la diminuzione di patrimonio, e continuava la sua forte espansione, legata soprattutto al significativo sviluppo dell’offerta di coperture di rischi connessi alla circolazione stradale (quali il ritiro della patente). L’incidenza dei premi, che in questo ramo era in progressiva crescita, subirà quindi un arresto improvviso.

La bozza di Regolamento esclude la possibilità di dare copertura al rischio di ritiro temporaneo o sospensione della patente di guida quando detto ritiro sia conseguente a violazioni del nuovo codice della strada. Tale divieto, viene esteso dal Regolamento alle conseguenze indirette dell’applicazione di sanzioni amministrative, quali il rischio derivante dalla necessità di sostenere spese per i corsi di recupero dei punti decurtati dalla patente all’assicurato/conducente, il rischio di spese per la revisione e per il riottenimento della patente stessa, la corresponsione di diarie.

Il Regolamento consente, invece, l’assicurazione del danno economico sopportato dall’azienda o dal datore di lavoro a causa del ritiro della patente disposto dalle autorità competenti nei confronti di un dipendente assunto con mansioni di autista (articolo 16). Ciò in ragione del fatto che l’interesse tutelato risulta in capo ad un soggetto, il datore di lavoro o l’azienda che beneficerà dell’assicurazione, diverso da quello che ha posto in essere l’infrazione punita con il ritiro della patente.

Il regolamento è aperto alle osservazioni del mercato che dovranno essere inviate all’istituto entro il 28 settembre 2007.

Non resta che verificare in quale misura riuscirà ad essere deterrente e responsabilizzare i conducenti, ma soprattutto in quale misura inciderà nei conti economici delle agenzie.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas