lunedì 30 luglio 2007

Regolamento Isvap: reclami in pubblica consulatzione


Newsletter Anno V° - n°27 - 30 Luglio 2007




Cari Colleghi,

l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private, ha pubblicato la bozza di regolamento che reca la disciplina di presentazione dei reclami all’ISVAP, in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, da parte delle persone fisiche e giuridiche e delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli Intermediari e dei Periti assicurativi.

lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, secondo l’Isvap, è teso a favorire la più rapida ed equa soluzione delle controversie, in aggiunta ai poteri di applicazione di misure sanzionatorie conseguenti a condotte illecite realizzate dai soggetti vigilati.

Una delle novità più significative è la facoltà di proposizione dei reclami da parte delle Associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei Consumatori. Ne hanno titolo le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo.

Oltre ai reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni delle forme pensionistiche complementari, non rientrano nella competenza dell’ISVAP ai sensi del regolamento, i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed all’attribuzione di responsabilità e i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.

Chiunque potrà inviare osservazioni e commenti, entro il prossimo 10 settembre 2007, alla bozza di regolamento posto in pubblica consultazione, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: regolamentoreclami@isvap.it. Le osservazioni verranno pubblicate sul sito dell’Autorità, con indicazione del mittente - fatta eccezione per i dati dei quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni - unitamente alle conseguenti risoluzioni dell’Autorità stessa.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 23 luglio 2007

"L'infausta" ricorrenza


Newsletter Anno V° - n°26 - 23 Luglio 2007





Cari Colleghi,

ad un anno circa dalla pubblicazione della bozza di regolamento al titolo IX del Codice delle Assicurazioni, la categoria agenziale soffre “l’infausta” ricorrenza impegnata nell’adempimento del versamento relativo al contributo di vigilanza previsto dall’art. 336 del C. d. A.

Il contributo di vigilanza annuale, per il 2007 è dovuto da coloro che risultano iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi al 30 giugno 2007. Per quanto riguarda il mondo agenziale, sezione A del RUI, dovranno corrispondere, entro il prossimo 31 luglio, 60,00 euro gli Agenti persone fisiche, 260,00 euro gli Agenti persone giuridiche, che siano operativi oppure inoperativi.

Questi ultimi, nonostante il loro particolare status di inoperativi, o meglio inoccupati, perché privi di mandato, dovranno sottostare al versamento (art. 37 c.2 regolamento Isvap n.5), di quello che ha la connotazione di un formidabile balzello. Un aspetto così iniquo che dovrebbe indurre ad una attenta valutazione chi di competenza.

Per l’incasso del contributo l’Isvap ha quindi incaricato la Gerit S.p.A. che dovrà recapitare al domicilio dell’intermediario un apposito bollettino MAV precompilato con il quale si potrà procedere al versamento, senza addebito di commissioni, presso le filiali delle aziende di credito o tramite home banking. Oppure presso gli sportelli, nella provincia di Roma, della stessa Gerit. L’Istituto ha anche previsto il pagamento con commissioni presso gli uffici postali, ricevitorie Sisal, con carta di credito ed ancora con domiciliazione bancaria.

C’è da chiedersi quanto è stato opportuno stampare dei bollettini precompilati che con assurda probabilità non riusciranno ad essere recapitati entro la scadenza, ed a quali costi? Quando la burocrazia diventa addirittura ceca e non riesce a vedere oltre il naso.

Abbastanza discutibile anche l’indeducibilità dell’onere contributivo così come recita il comma 1 dell’art. 336 del C.d.A. Come se questo fosse una mera spesa personale di libera scelta, e non piuttosto, giustamente un costo aziendale.

Così come nella irragionevole predisposizione dello studio del settore, volto ad accertare i redditi, di per se evidentemente congrui e coerenti, perché frutto di operazioni visibili (le polizze), e innegabili perché certificate da terzi (le compagnia mandatarie), non frutto di una economia sommersa ma al contrario splendidamente visibile alla luce del sole. Anche in questa occasione si ha la sensazione che l’Agente sia un limone da spremere, fin tanto che si può, vittima del sistema.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 16 luglio 2007

Così ha deciso: " … accertato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla parte convenuta..."


Newsletter Anno V° - n°25 - 16 Luglio 2007










Cari Colleghi,

ricordate il filmato pubblicitario della compagnia diretta, che screditava il ruolo degli Agenti di assicurazione, raffigurati come soggetti poco professionali, antiquati, che vendono prodotti ingiustificatamente costosi?

Il personaggio chiave dello spot, raffigurante un agente di assicurazione, rappresentato come persona trasandata, sprofondata in una poltrona, con il collo della camicia slacciato, la cravatta allentata, dedito ad attività sciocche e banali (tempera le matite e ne osserva la punta), che utilizza mezzi tecnici antiquati e vetusti (effettua il calcolo del premio con una vecchia calcolatrice), maleducato ed indifferente alle esigenze del cliente, che resta seduto sia quando il cliente si avvicina alla scrivania, sia quando si allontana.

Ambientato all’interno di un’agenzia, rappresentata come luogo disordinato, con la scrivania piena di scartoffie, tazzine del caffè, vecchio monitor e scaffali metallici grigi, pieni di vecchi falconi, ed i dialoghi tra i protagonisti espliciti nel loro effetto denigratorio. Alla richiesta del preventivo, l’agente risponde sommando, con la calcolatrice manuale, vari importi, aggiungendo poi all’importo digitato altre voci, pronunciando, con fare casuale, le parole affitto, scrivania, cravatta nuova. Il cliente dapprima manifesta stupore, “affitto?”, quindi si alza ed esce dall’agenzia, mentre sulle immagini appariva in sovra impressione la scritta “con noi non paghi i costi dell’agente”.

Come non ricordare l’indignazione generale della Categoria che, su iniziativa del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, da prima si rivolse alle Autorità di settore, poi al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria che, nella sua pronuncia, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiarava il messaggio contestato non conforme all'art. 14 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, e ne disponeva l’immediata cessazione.

In conseguenza di ciò, l’Esecutivo Nazionale dello SNA ha ritenuto necessario radicare una causa civile per il risarcimento del danno, subito dall’intera Categoria. Causa che è stata portata a sentenza di recente, dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione prima, Giudice unico Dott. Claudio Marangoni che così ha deciso: … accertato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla parte convenuta tra il 19 aprile e la fine di maggio del 2004 costituisce illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. in danno alla Categoria degli Agenti di assicurazione, ne inibisce l’ulteriore diffusione e condanna la stessa parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell’Associazione attrice, liquidato in euro 10.000,00 … . Somma che il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha deciso di devolvere in favore della “Comunità Mamma della Pace”, dal 2002 impegnata a favore dei bambini in difficoltà della Repubblica Democratica del Congo.

Certamente è sentimento di tutti gli Agenti la parziale soddisfazione del dispositivo di sentenza, per il risarcimento del danno sofferto dalla Categoria, tuttavia vale la pena concludere che, gli Agenti di assicurazione stravincono sul confronto quotidiano, contro la guerra pubblicitaria delle assicurazioni direct, conservando un rapporto duraturo con i Clienti. Il che manifesta, oltre ogni dubbio, l’elevata soddisfazione di questi, che si affidano alla qualità del servizio Agenziale, caratterizzato dalla correttezza, professionalità e cortesia, elementi capaci di catalizzare gli interessi dei Clienti, oltre i limiti di un mero obbligo professionale.

Visita il sito www.snaservice.it leggi il testo della sentenza

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 9 luglio 2007

Privacy, guida pratica


Newsletter Anno V° - n°24 - 09 Luglio 2007





Cari Colleghi,

il Garante della Privacy ha messo a punto una guida pratica per facilitare le piccole medie imprese ad assolvere gli obblighi che la normativa impone a chi raccoglie, utilizza, conserva dati personali.

La Guida risponde alle domande in tema di trattamento dei dati, pensata come uno strumento di agile consultazione con domande e risposte, affronta tutti i vari aspetti e fornisce indicazioni sintetiche e soluzioni semplificate per un corretto trattamento dei dati personali. Integrata da un utile questionario con il quale è possibile accertare le eventuali criticità del trattamento.

Tra gli argomenti affrontati dalla Guida (pubblicata nella G.U. n. 142 del 21 giugno 2007), come e quando informare Clienti e Dipendenti sull'uso dei loro dati personali, come soddisfare le richieste di accesso ai loro dati da parte degli interessati, quali sono le figure che in una impresa hanno la responsabilità sul corretto trattamento dei dati personali, che cos'è la notifica al Garante per la protezione dei dati personali e quando è necessario farla, quali misure vanno adottate per mettere in sicurezza i dati, soprattutto quelli sensibili.

Benché l’Agente di assicurazione non sia obbligato ad assumere la titolarità, agendo quale Responsabile incaricato dall’impresa alla gestione dei dati personali conferiti dai Clienti, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione consiglia, agli effetti della Legge sulla privacy, per coloro che lo ritenessero opportuno, l’acquisizione di una dichiarazione di consenso al trattamento dei dati in qualità di Titolare (rilasciata su carta intestata dell’intermediario) e sottoscritta dal Cliente, utilizzando lo schema opportunamente predisposto e richiedibile ai Presidenti Provinciali SNA.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 2 luglio 2007


Newsletter Anno V° - n°23 - 02 Luglio 2007





Cari Colleghi,

il 30 giugno scorso abbiamo dato l’addio al fare assicurazioni secondo norme deontologiche e principi che ne asseveravano l’attività, insieme al giudizio dei Clienti, veri regolatori di mercato, per iniziare con nuovi burocratizzanti metodi, voluti dall’Autority per la vigilanza sulle assicurazioni.

Ed ecco che, gli Intermediari delle assicurazioni si confrontano con ulteriori moduli di informativa precontrattuale, schemi di adeguatezza, stampati di polizza, allegati di garanzia, formulari, modelli, e schede di ogni tipo per assolvere alla richiesta di un’assicurazione.

Ma quanto costa tutto ciò, quanto costerà attendere i milioni di clienti che sulle agenzie fanno giustamente affidamento per la propria tutela assicurativa.

Già l’introduzione dell’indennizzo diretto ha messo a dura prova le reti di distribuzione agenziale, costringendole a far da scudo sui ritardi, che via via si accumulano nella liquidazione dei sinistri e gravandole di oneri, come l’inserimento della denuncia di sinistro. Nei sistemi informativi predisposti dalle imprese, nel migliore dei casi, l’impiegato d’agenzia addetto all’inserimento dei dati per la così detta apertura del sinistro, impiega da 15 minuti, fino a oltre 30 minuti del proprio tempo lavorativo per singolo sinistro, nei sistemi più complessi.

Ma alle giuste richieste di discussione per la valutazione dell’equo indennizzo economico agli Agenti, la maggioranza delle Compagnie si sono rese irreperibili, altre hanno rinviato l’argomento ad una successiva valutazione, e alcune, evitando ogni confronto, hanno inviato comunicazione di importi ridicoli da riconoscere alla rete, se non addirittura offensivi della dignità professionale dei loro Agenti.

Così andando le cose, piuttosto che parlare di redditività delle agenzie, sentiremo parlare soltanto di sofferenza. E si, perché se vogliamo parlare dell’economica gestione di una agenzia modello oggi, allo stato attuale, non riusciremo. Sottoposti inoltre agli accresciuti costi, ultimo quello del lavoro per il personale dipendente d’agenzia.

Con l’attuazione della parte III del regolamento Isvap n.5, non cambia l’impegno intellettuale dell’intermediario che da secoli è interessato ad individuare la migliore soluzione assicurativa per le esigenze del proprio cliente, ma cambia il metodo. Dovendosi destreggiare con procedure, regole, direttive di sicura inefficacia, volti alla burocratizzazione, più capaci di confondere piuttosto che d’informare. Come si sa, l’eccesso di informazione corrisponde alla non informazione. Questo il rischio che si sta correndo.

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, fin subito l’emanazione del regolamento n.5, ebbe a sollevare giustificati dubbi sull’efficacia dell’impianto normativo. Tuttavia oggi, spetta alle Imprese di assicurazione riconoscere l’onerosa attività d’intermediazione. Forti anche di risultati economici dagli utili stellari, frutti prodotti con l’apporto professionale degli Agenti. È il caso che le Imprese rivalutino il significativo apporto dell’Agente. Ravvisandone propizio ed opportuno l’adeguamento economico provvigionale, naturale compimento anche d’un dovere morale, nei confronti d’un partner irrinunciabile, mediatore di oltre l’85% delle assicurazioni danni in Italia.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas