lunedì 30 luglio 2007

Regolamento Isvap: reclami in pubblica consulatzione


Newsletter Anno V° - n°27 - 30 Luglio 2007




Cari Colleghi,

l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private, ha pubblicato la bozza di regolamento che reca la disciplina di presentazione dei reclami all’ISVAP, in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, da parte delle persone fisiche e giuridiche e delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli Intermediari e dei Periti assicurativi.

lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, secondo l’Isvap, è teso a favorire la più rapida ed equa soluzione delle controversie, in aggiunta ai poteri di applicazione di misure sanzionatorie conseguenti a condotte illecite realizzate dai soggetti vigilati.

Una delle novità più significative è la facoltà di proposizione dei reclami da parte delle Associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei Consumatori. Ne hanno titolo le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo.

Oltre ai reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni delle forme pensionistiche complementari, non rientrano nella competenza dell’ISVAP ai sensi del regolamento, i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed all’attribuzione di responsabilità e i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.

Chiunque potrà inviare osservazioni e commenti, entro il prossimo 10 settembre 2007, alla bozza di regolamento posto in pubblica consultazione, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: regolamentoreclami@isvap.it. Le osservazioni verranno pubblicate sul sito dell’Autorità, con indicazione del mittente - fatta eccezione per i dati dei quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni - unitamente alle conseguenti risoluzioni dell’Autorità stessa.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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