lunedì 10 dicembre 2007

Aec Underwriting corrispondente Lloyd's


Newsletter Anno V° - n°43 - 10 Dicembre 2007


Cari Colleghi,

alla vigilia, di quello che è stato definito dai più, l’anno zero della distribuzione assicurativa italiana, gli intermediari Agenti si guardano intorno per valutare le possibili alternative per dare avvio al, finalmente possibile, plurimandato agenziale. Interrogandosi sul come sperimentarlo e dare così attuazione ad un nuovo stile, offrendo scelte, in house, sulle possibili soluzioni, alle precise esigenze assicurative della propria clientela.

Ma in un contesto, tutto italiano, blindato da pochi gruppi assicurativi, in grado di controllare la quasi totalità del mercato, sono veramente rare le occasioni, di secondo mandato, che ricercano i più intrepidi e audaci Agenti. Per la verità, più che rari, i mandati in coabitazione, sono praticamente introvabili.

In questo contesto, una delle soluzioni che si stanno delineando per iniziare a dare attuazione a quella che costituirà una svolta nel rapporto con il cliente, è senz’altro il plurimandato orizzontale. Attraverso la costituzione di consorzi o società ad hoc tra agenti. Mettendo in comune i propri mandati, si favorisce il cliente nella scelta dei prodotti più validi nel rapporto prezzo/prestazioni.

Ma iniziano ad affacciarsi sul mercato anche nuove proposte di tipo specialistico. Alcune compagnie, per lo più straniere incominciano ad avanzare proposte di collaborazione su singoli rami assicurativi. Già affermate nei mercati di provenienza, per la loro peculiarità, offrono soluzioni nuove ed interessanti. Alla compagnia specialista fino a ieri era praticamente precluso il mercato italiano, perché il monomandato, ne impediva l’accesso.

Particolarmente apprezzata sembra essere una nuova formula che va delineandosi, quella dell’agenzia di assicurazione grossista. In attesa del via libera dell’Isvap, o di un intervento legislativo, sulla possibilità di collaborazione tra Agenti anche per gli altri rami danni non auto, la AEC underwriting - corrispondente dei Lloyd’s -, non perde tempo. Nata da una costola di AEC SpA, si propone quale interlocutore degli intermediari italiani per accedere al grande mercato dei rischi professionali dei Lloyd’s di Londra.

Conclusa lo scorso 22 Novembre a Milano, l’ultima di sei tappe nazionali, di un road show organizzato da AEC Underwriting per presentare il proprio progetto di collaborazione per il piazzamento di rischi della Responsabilità Professionale ed Amministrativa per oltre 200 professioni intellettuali riconosciute e non riconosciute. Al road show che ha interessato sei città, hanno partecipato oltre 1.000 Intermediari Agenti. La proposta del Presidente AEC, Fabrizio Callarà, è di una “collaborazione strategica”.

Quale prima Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione “grossista”, dedicata al piazzamento dei rischi professionali sul mercato dei Lloyd’s, AEC iscritta alla sezione A del RUI, offre l'accesso al principale mercato assicurativo e riassicurativo mondiale, tramite una collaborazione non invasiva, priva di costi, oneri amministrativi e gestionali o impegni di produzione. Con questa strategia intende favorire soluzioni assicurative studiate e personalizzate. Soluzioni, che non siano prodotti da banco, ma valide risposte da mettere a disposizione di tutti gli intermediari italiani, grazie alle capacità di sottoscrizione dei Lloyd’s.

Decisamente soddisfatto dell’interesse mostrato verso l’iniziativa, Fabrizio Callarà, Presidente AEC, resta fiducioso che l’Isvap vorrà risolvere, quanto prima, il problema della collaborazione tra due iscritti in sezione A del RUI, alla luce dell’entrata in vigore della Legge Bersani Bis, ma anche in linea con la risoluzione dell’On Fluvi, sollecitata dal Sindacato Nazionale Agenti, e approvata dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 3 dicembre 2007

Oplà Capofamiglia


Newsletter Anno V° - n°42 - 03 Dicembre 2007

Cari Colleghi,

a poco più di due anni, i tabaccai ci ritentano. Ricordate la vendita RCA della BPU assicurazioni sperimentata nell’estate del 2005 presso i bar-tabacchi? Bene, ora è Eurizon Tutela s.p.a., la compagnia di assicurazioni controllata al 100% da Eurizon Vita s.p.a., che distribuisce i suoi prodotti attraverso gli sportelli Sanpaolo (oggi entrati a far parte del nuovo Gruppo bancario Sanpaolo Intesa), ad offrire, dal 30 ottobre 2007, la polizza “Oplà Capofamiglia”, disponibile in anteprima presso le ricevitorie SISAL delle città di Asti, Mantova, Treviso e Lamezia Terme, ma presto diffusa su tutto il territorio nazionale.


“Oplà Capofamiglia” è una polizza di responsabilità civile del Capofamiglia, a tutela di tutto il nucleo famigliare, a partire da 49 euro e fino ad un massimale assicurato di 250.000 euro con possibilità di personalizzazione della polizza attraverso due estensioni: OPLÀ casa, la copertura si estende ai danni causati a terzi in qualità di proprietario o di conduttore dell’abitazione principale o secondaria. OPLÀ animali domestici, che protegge da danni causati dal cane non pericoloso, dal gatto o da altri animali domestici. La polizza - indica il sito internet Eurizon Tutela - sarà disponibile su tutta la rete Sisal nel primo semestre 2008.

Immediato l’intervento del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (SNA), che ha inviato una segnalazione all’indirizzo dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private. D’altronde la maggiore associazione della categoria, non poteva restare indifferente ad una iniziativa che sembra prendere gioco di tutta una serie di Leggi e Regolamenti, che hanno interessato il settore, dal D.Lgs 209/2005, al Regolamento Isvap n.5/2006.
Nella missiva, lo Sna evidenzia tutte le proprie riserve rispetto alla diffusione della polizza di Eurizon presso la SISAL, in particolare:
rispetto alla qualifica dei soggetti distributori, ai sensi dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni;
· sul rispetto della normativa in merito alla formazione ed all’aggiornamento professionale (art.38 Regolamento Isvap n.5);
· sul rispetto delle regole di comportamento e conflitto d’interessi (artt.47 e 48 del Reg. Isvap n.5);
· sul rispetto della normativa in merito all’informativa precontrattuale (art. 49 e ss Reg.5);
· sul rispetto dell’adeguatezza dei contratti offerti (art. 52);
· sul rispetto degli obblighi di separazione patrimoniale (art. 54)


Il tentativo, che ha dell’incredibile, è quello di favorire la distribuzione di un prodotto specialistico, quale la tutela della famiglia, tra un pacchetto di sigarette ed un “gratta e vinci”.


Per Tristano Ghironi, Presidente Nazionale SNA, la trovata, sembra una presa in giro non solo degli Agenti Professionisti, ma soprattutto per i consumatori. Ed ha ben da lamentarsi, considerato che la categoria con il recepimento della Direttiva Europea sull’intermediazione assicurativa nel Codice delle Assicurazioni e con il regolamento Isvap n.5, è fortemente impegnata a fronteggiare nuove incombenze che complicano e appesantiscono l’attività d’intermediazione con gravi ripercussioni anche sul versante della già modesta redditività.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 19 novembre 2007

Risoluzione dell'On Fluvi al vaglio della Commisione finanze


Newsletter Anno V° - n°40 - 19 Novembre 2007


Cari Colleghi,
diversi interventi parlamentari hanno interessato il settore assicurativo nella trascorsa settimana. Il primo provvedimento che ha ricevuto il via libera in Senato, e che adesso passerà al vaglio della Camera dei Deputati è l’emendamento alla legge finanziaria che introduce la class action. Ovvero l’azione risarcitoria collettiva proposta dalle associazioni dei consumatori nei confronti delle società fornitrici di beni e servizi.

Viene così anticipato quanto previsto in un apposito disegno di legge proposto nell'ambito delle misure di liberalizzazione, che aveva tra l'altro trovato il netto dissenso delle imprese e la forte preoccupazione delle assicurazioni, ma anche degli intermediari. Lo stesso Ministro Bersani, ha affermato: ”La norma può essere perfezionata”, riferendosi all’eventuale utilizzo distorto di quanto approvato. Nel sistema che ha ricevuto il si del Senato, manca qualsiasi possibilità di filtrare le azioni. Negli Usa questo compito è affidato al giudice, che blocca sul nascere azioni infondate o che potrebbero addirittura rivelarsi ricattatorie.

Il secondo impegno parlamentare nel settore assicurativo è della VIª commissione finanze della Camera dei Deputati che ha discusso due risoluzioni dell’On. Fluvi. Gli argomenti assicurativi: le frodi assicurative e la disciplina dell’intermediazione assicurativa. La Commissione parlamentare ne ha approvato il contenuto, pertanto il governo è impegnato a varare i relativi provvedimenti: una struttura antifrode nel settore assicurativo nel primo caso, ed a coordinare quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private e dai cosiddetti decreti-Bersani e conseguentemente a semplificare tutta la regolamentazione riguardante l'intermediazione assicurativa.

“a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private ed a seguito dell'apertura del mercato della intermediazione assicurativa disposta con la legge n. 40 del 2007, si avverte l'esigenza di coordinare al meglio le due normative nonché di apportare alcune semplificazioni operative all'attività di intermediazione”. Questa la premessa della risoluzione, approvata dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

la risoluzione è stata presentata grazie all'impegno e all'apporto del Sindacato Nazionale Agenti, che ha coadiuvato l'On. Fluvi nella predisposizione della documentazione necessaria ad argomentare, con attenta logica, le motivazioni della richiesta di modifica del Regolamento Isvap n.5, “al fine di evitare un eccessivo appesantimento burocratico ed una inutile produzione di adempimenti, che rischiano di frapporre ostacoli al rapporto fra intermediario assicurativo e consumatore”. Ma vediamo nel dettaglio i termini della risoluzione:
a) i soggetti iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari avranno anche la facoltà di svolgere le attività stabilite per la sezione E del registro, in quanto è superiore il livello di professionalità;
b) l'aggiornamento professionale deve essere rimesso alla valutazione delle parti (imprese, intermediari, collaboratori) per quanto attiene all'entità e durata dello stesso;
c) gli obblighi di comunicazione all’Isvap, devono essere riferiti alle modifiche delle collaborazioni stabili intrattenute dagli agenti (quali i rapporti di sub-agenzia, i rapporti con i produttori fissi);
d) le informazioni relative all'intermediario potranno essere raccolte in un unico documento. Un unico documento potrà contenere le informazioni precontrattuali e la raccolta degli elementi idonei a stabilire l'adeguatezza del contratto offerto, affidando alla professionalità degli intermediari ogni ulteriore attività informativa;
e) per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l'elenco delle singole violazioni con a fianco l'automatica applicazione delle sanzioni disciplinari, non è ritenuto conforme al dettato dell'articolo 329 del Codice delle Assicurazioni e dovrà essere modificato;
f) definitivo chiarimento in merito alla esclusione dall’obbligo contributivo all’Enasarco per gli Agenti di assicurazione, anche nei periodi pregressi (2000-2006).

Un importante risoluzione, quella approvata. Gli Agenti non possono che auspicare che il governo trovi presto spazio nell’agenda, per modificare un regolamento che sta producendo un aggravio di costi di gestione, ed ostacola il concreto avvio della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione assicurativa.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

venerdì 9 novembre 2007

Obblighi di separazione patrimoniale


Newsletter Anno V° - n°38 - 05 Novembre 2007


Cari Colleghi,
una delle tante norme che creano motivi di preoccupazione fra gli intermediari è certamente quella legata all’adempimento dell’art.54 comma 2, del Regolamento n.5 del 16 ottobre 2006 - Obblighi di separazione patrimoniale. In particolare per la sanzione prevista in proposito dall’art. 62 del regolamento 5, particolarmente punitivo, disponendo la radiazione dal Registro Unico degli Intermediari, in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 54;

Tuttavia l’introduzione del comma 3-bis nell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni D.Lgs 209/2005, previsto dalla Legge Finanziaria 2007, comma 1351 dell’Art.1, permetterebbe di sollevare gli intermediari dalla disposizione degli obblighi di separazione patrimoniale: “Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".

Sul punto, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione in relazione alla possibilità di esonero dall’obbligo del conto separato, in virtù del disposto del predetto comma 3-bis, art.117 del Codice delle Assicurazioni private, nell'interesse della categoria, ha elaborato il testo-tipo di fideiussione bancaria predisposto dai propri consulenti legali.

Si tratta ora di esplorare le condizioni economiche richieste dagli istituti bancari per la prestazione della garanzia. Su questo ambito potrebbero essere certamente utili gli interventi dei singoli gruppi agenti per la trattazione collettiva del tasso, così come analogamente avviene nella stipula delle polizze di gruppo.
Paolo Bullegas

lunedì 29 ottobre 2007

Auguri di Buon Compleanno


Caro Paolo,

sapendo quanto tempo, lavoro ed energia consumi affinché la tua Conoscenza arrivi gratuitamente e puntualmente, ogni lunedì, a tutti noi; spero che questo blog possa rappresentare quell'Idea che gratifica e riqualifica la nostra professione.

Con stima, una Collega.

Forum 2007 Montepaschi VIta


Newsletter Anno V° - n°37 - 29 Ottobre 2007


Cari Colleghi,
la bancassicurazione danni è al centro dell’interesse di molti operatori bancari ed assicurativi e ne è prova anche Il Forum Montepaschi Vita, nato nel 2002 su iniziativa del polo assicurativo del Gruppo Monte dei Paschi di Siena e The Geneva Association, e che vede coinvolta dal 2004 anche l’Ania.

Il Titolo dell’edizione 2007, tenutasi lo scorso 12 ottobre a Roma, era: “Assicurazioni e banche: complementarietà e competizione. Come creare il massimo valore della cooperazione tra banche e assicuratori”.

Negli ultimi dieci anni la raccolta premi danni allo sportello è passata da meno di 50 milioni ad oltre 1 miliardo di euro, con una crescita ben superiore alla media di sistema, con gli ultimi due anni caratterizzati da forte impulso.

Il Forum MPS aveva l’intento di confrontare esperienze e tracciare scenari futuri sulle modalità di creazione di valore attraverso "formule variabili" di cooperazione tra assicurazioni e banche, analizzandone gli impatti nelle diverse fasi della catena del valore, dalla produzione alla distribuzione.

Ecco alcune domande che si poneva il forum: Quali ulteriori innovazioni sul versante distributivo potranno essere introdotte alla luce delle diverse modalità di cooperazione tra assicurazioni e banche? In quali direzioni strategiche potranno evolversi la bancassicurazione e l’assurbanking sia in termini di produzione che di distribuzione?

In generale individuare ambiti di convergenza tra il business più tipicamente bancario e le soluzioni assicurative. I rischi casa, famiglia e salute hanno fatto crescere in maniera abbastanza significativa la quota di mercato della bancassicurazione, ma finora la percentuale d’intermediato in mano alla distribuzione bancaria rimane ancora limitato.

Ciò che invece non è trascurabile, sta nei programmi futuri della bancassurance. Molte banche stanno focalizzando l’attenzione sui rami danni, anche auto, ed imparando ad integrare l’offerta bancaria e quella assicurativa. La ricerca di nuove formule di collaborazione, ed un più stretto rapporto, tra banche e assicurazioni, può rappresentare una nuova realtà con il quale la distribuzione agenziale dovrà confrontarsi. Rapporto favorito anche dall’accordo Abi-Ania, dello scorso aprile, per la costituzione di una Federazione tra le due associazioni.

In realtà il portafoglio danni in mano alle banche è pari a circa il 3,4% e nell’auto riflette ancora una marginale penetrazione sulla propria clientela di riferimento. Ma in ogni caso non deve essere sottovalutato l’impatto sul sistema distributivo, considerata la spinta che intendono dare soprattutto le compagnie.

Ne sono la prova le dichiarazioni del Presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai. Nel corso del suo intervento al Forum MPS ha detto di essere favorevole alla vendita di polizze rc auto allo sportello bancario: «Può essere utile al mercato». Uno dei problemi, secondo Cerchiai, è che «le banche finora non hanno remunerato con commissioni i loro operatori, può essere che lo facciano in futuro». Secondo Cerchiai questo aspetto non può essere trascurato: «la biada che spinge il cavallo occorre», ha aggiunto con una battuta, per sottolineare il suo pensiero.

La posizione dell’Ania è dunque chiara, non lascia ambito ad interpretazioni. Da una parte è fermamente contraria al plurimandato agenziale che resta l’unica forma per promuovere vera concorrenza fra le compagnie, favorire lo sviluppo dei prodotti e la riduzione delle tariffe. Dall’altra parte si impegna perché le banche contribuiscano alla diffusione delle polizze, incentivando gli operatori bancari per la vendita allo sportello di prodotti standardizzati. Tutto questo senza tenere in minima considerazione gli interessi del mercato, ma ancor più grave, senza la minima considerazione sul futuro della distribuzione agenziale, nonostante questa abbia garantito e sostenuto, sulle sue spalle, la crescita economica, culturale e sociale del settore assicurativo di questo paese.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

martedì 23 ottobre 2007

Piu concorrenza Più diritti

Newsletter Anno V° - n°36 - 22 Ottobre 2007

Cari Colleghi,
sabato scorso, 20 ottobre, su oltre 100 piazze italiane si è tenuta la prima Giornata Nazionale delle Liberalizzazioni, su iniziativa delle Associazioni dei Consumatori: Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Intorno agli stand del progetto: “Più Concorrenza più Diritti”, migliaia di cittadini hanno avuto occasione di chiedere chiarimenti e consigli sui vari provvedimenti emanati dal Ministro per lo Sviluppo Economico.

Tra gli argomenti di maggiore interesse per i cittadini troviamo: le liberalizzazioni bancarie, per la chiusura dei conti correnti senza spese e per la portabilità dei mutui; poi le maggiori richieste di chiarimento hanno riguardato i servizi professionali, per i passaggi di proprietà di beni mobili; e di seguito l’interesse è stato riposto sulle Assicurazioni RC Auto e per la figura dell’Agente Plurimandatario.

Durante le manifestazioni, sono state distribuite oltre 300 mila copie di guide pratiche e vademecum, per informare sulle diverse novità normative. Dalla lettura di alcune righe del “Vademecum RC Auto” si avverte la grande aspettativa delle Associazioni dei consumatori verso il plurimandato agenziale “…Oggi quasi tutti gli agenti assicurativi sono monomandatari cioè vendono solo polizze della propria compagnia. Con le nuove norme, l’agente diventa plurimandatario cioè può vendere ai propri clienti polizze anche di altre compagnie e può praticare sconti sul prezzo. Pertanto ogni agente può, nell’interesse del proprio cliente, presentare preventivi di diverse compagnie, perché il cliente possa scegliere quella più conveniente…”

Le attese sono chiaramente quelle di poter conservare il rapporto con il proprio consulente assicurativo che, libero di proporre soluzioni di diverse compagnie, presenterà le migliori al cliente.

“Il grande interesse dimostrato dalla gente - dichiarano le Associazioni dei consumatori del progetto - conferma l’importanza dell’opera iniziata a favore delle liberalizzazioni. Per questo, le resistenze di questi giorni di alcune lobbies, sui nuovi provvedimenti in discussione, rappresentano un grave passo indietro verso la strada della tutela dei diritti dei cittadini”.

Il riferimento sembra destinato, tra gli altri, all’Ania, che non si da pace, e sembra voler portare avanti un braccio di ferro sul tema del plurimandato. Dopo la segnalazione spedita agli organi comunitari, che tentava di evidenziare improbabili caratteristiche di anticoncorrenzialità del decreto Bersani, l’Ania è pronta ad andare fino in fondo per tentare di bloccare il provvedimento che ha esteso a tutti i rami danni, il plurimandato.

Le compagnie di assicurazione, attente a non perdere il controllo delle reti di vendita, attendono impazienti il responso della Commissione Europea che non si è ancora espressa, a quasi un anno dall’esposto (dicembre 2006). “Se entro fine ottobre la Commissione Europea non fornirà risposte precise alle nostre richieste, siamo pronti a presentare una diffida formale”, spiega il professor Aldo Frignani (difensore Ania). A quel punto la commissione avrà 60 giorni di tempo per decidere. “Se non lo farà, ricorreremo davanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Così prosegue il tentativo dell’Associazione delle Imprese Assicuratrici di vanificare le leggi sul plurimandato, incurante delle pressioni sociali che desiderano prodotti più competitivi e maggiore concorrenza sui prezzi, ma soprattutto attendono la nuova figura di Agente-Consulente, più libero di esprimere la propria professionalità, per promuovere “il miglior consiglio”, nei soli interessi dei suoi clienti. Per dirla con le parole delle associazioni: "più concorrenza, più diritti!"

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

martedì 16 ottobre 2007

Tribunale di Firenze conferma la provvigionabilità del SSN e FGVS

Newsletter Anno V° - n°35 - 15 Ottobre 2007

Cari Colleghi,
giunge dal Tribunale di Firenze, terza sezione civile, la conferma della provvigionabilità del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).

Nella causa giunta a sentenza, il Giudice Luca Minniti, ha confermato le richieste dell'Agente, parte attrice difesa dagli Avvocati Fabio Rusconi e Gianluigi Malandrino, consulente SNA.

Articolata su più punti, i motivi della causa sono così sintetizzabili:
· Richiesta riconoscimento dell’indennità massima prevista dall’Accordo Nazionale Agenti Imprese, per immotivata revoca dell’incarico agenziale;
· Richiesta riconoscimento delle indennità previste per la riduzione del portafoglio, conseguenza della disdetta, ad opera dall’impresa, di polizze in gestione alla società agenziale;
· Richiesta riconoscimento provvigionale sui premi attinenti i contributi al SSN e FGVS.

Nell’accogliere le richieste dell’Agente il Tribunale con la sentenza n.307 ha motivato che:
· La descrizione delle ragioni del recesso è priva di effettiva consistenza giacchè non contiene alcuna indicazione degli asseriti difetti nell’operato dell’agente …“la vostra gestione agenziale con il suo operato non garantisce una crescita profittevole del portafoglio in linea con gli obiettivi che la compagnia si è posta”… il recesso privo di motivi va qualificato come esercitato ad nutum e rende esigibile da parte dell’Agente quanto previsto dall’accordo nazionale agenti imprese (ANA), ex art.12 bis, sottoscritto da SNA-Unapass e ANIA.
· È riconosciuta all’agente l’indennità prevista dall’ANA, ex art. 8, per riduzione del portafoglio di agenzia (circa 300 milioni di lire di premi annui), per il caso di disdetta di polizze operata dall’impresa. Per contro, ma senza successo, la compagnia affermava che l’indennità sarebbe spettata solo nel caso di riduzione del territorio agenziale.
· Per quanto attiene alla richiesta di provvigionabilità del contributo al SSN ed al FGVS, il giudicante aderisce integralmente alla soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Torino, sezione lavoro (sentenza 714/2005), ed ai motivi che ha portato a sostegno della decisione, ricordando che il contributo al Servizio Sanitario Nazionale è stato adottato per facilitare la rivalsa spettante alle regioni ed agli altri enti che erogano le prestazioni sanitarie. Inoltre ricorda la natura del contributo al FGVS, come legato al premio, dovendo da esso essere sottratto per trovare la destinazione che la legge impone. Allora non è legittimo escludere il contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada dal computo ai fini provvigionali. Ciò perché essi non sono altro che una mera componente tariffaria determinata annualmente (cfr. Corte Costituzionale Ordinanza n.200/1988). (Il testo integrale della sentenza è disponibile nell'area agenti del sito www.snaservice.it)

La Tesi in sentenza, è da sempre quella sostenuta dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, il quale suggerisce ai suoi iscritti di inviare alla mandante, con cadenza quinquennale, il rinnovo della richiesta di liquidazione delle provvigioni attinenti il SSN ed il FGVS (vedi testo predisposto), onde evitare la prescrizione. Secondo lo SNA in nessun caso pertanto tali contributi possono essere considerati “tasse o imposte”, sole voci escluse dalla definizione di “premio” ai sensi dell’art.3 Accordo Nazionale Agenti Imprese.

Amaramente si deve constatare che, per avere giustizia, gli Agenti debbono intentare delle cause civili che, pur con tempi biblici, in ogni caso, venute a sentenza vedono riconosciute le tesi SNA. In questo senso potrà essere di fondamentale importanza l’introduzione nel nostro ordinamento giudiziario della così detta “Class Action” ovvero l'azione collettiva risarcitoria (in esame alla II° Commissione Giustizia della Camera dei Deputati) che potrà porre fine ad una lunghissima querelle con le imprese.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 8 ottobre 2007

Accordo GAA Generali

Newsletter Anno V° - n°34- 08 Ottobre 2007 

Cari Colleghi,

il cavallo su cui hanno puntato gli Agenti delle Generali nel recente congresso elettivo di Ostuni ha fatto vincere i suoi scommettitori e non solo loro.
Vincenzo Cirasola, recentemente riconfermato Presidente del GAA Generali nonché Vice Presidente del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, ha siglato un’importante accordo con la compagnia del leone alato della Serenissima.

L'accordo prevede un compenso per l'attività degli Agenti nelle procedure di indennizzo diretto ed esclude, da parte della casa madre, il recupero delle provvigioni già pagate su polizze poliennali che ora possono venir disdettate prima della scadenza.

Questi i termini dell’accordo:

·definitivo riconoscimento e monetizzazione convenuta nella misura di 15 € per l’attività di apertura e gestione dei sinistri attivi RCA con procedura Indennizzo Diretto. Quantum elevato a 25 € per la liquidazione diretta dei sinistri dei rami elementari fino a € 750,00 (rischi incendio, furto e cristalli);

·La compagnia non terrà conto degli effetti di cui alla legge 40/2007 nel riconoscimento e calcolo dell’indennità dovuta all’agente ex art. 25 dell’ANA considerando l’effetto residuo del portafoglio poliennale emesso fino alla data di entrata in vigore della legge stessa, pur in presenza della rescindibilità ex lege 40/2007;

·La compagnia terrà indenne l’agenzia dagli effetti degli storni dei contratti per recesso dei clienti, in altre parole, dell’ammontare del recupero provvigionale.

L’accordo sottoscritto, rappresenta un indubbio segnale per le altre imprese ed i Gruppi Agenti, un esempio soprattutto perché non subordinato ad alcuna condizione o patto di non concorrenza, che finirebbe per svilire il contenuto della legge Bersani n.40 sul plurimandato, e si muove con concretezza verso la valorizzazione della rete di vendita, riconoscendo al canale agenziale un ruolo di primaria importanza nella consulenza al Cliente, anche nella gestione dei sinistri, fondamentale momento di erogazione del servizio assicurativo.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 17 settembre 2007

Non è stato un incontro solo di cortesia


Newsletter Anno V° - n°31 - 17 Settembre 2007 *******





Cari Colleghi,

il solo fatto che il ministro Bersani, lo scorso 3 settembre, abbia incontrato l’amministratore delegato del “Leone” di Trieste, Giovanni Perissinotto, è un segno da interpretare. «È stato un buon colloquio, molto amichevole», ha detto il ministro. Mentre L’ad Generali, ha dichiarato di essere «molto soddisfatto».

Dopo la famosa intervista con la quale il presidente del Leone, Antoine Bernheim, attaccava le misure in campo assicurativo previste dal pacchetto voluto da Pierluigi Bersani, in particolare sul provvedimento di cancellazione dell’esclusiva di mandato per gli Agenti, c’è da chiedersi: quali argomenti in discussione hanno soddisfatto entrambi?

"Non è stato un incontro solo di cortesia", ha detto il ministro ai giornalisti durante la conferenza stampa seguita a vari appuntamenti politici e istituzionali. Con Perissinotto, "abbiamo discusso -ha riferito Bersani- degli effetti delle lenzuolate sul sistema assicurativo".

Bersani ha spiegato: con l'ad "abbiamo condiviso il fatto che davanti a queste sfide ci sono delle occasioni di sviluppare delle opportunità. C'è un mondo -ha aggiunto Bersani- che si muove, la possibilità di agganciare, attraverso le tecnologie i processi di liberalizzazione, un'utenza che si abitua via via a muoversi, a leggere meglio le offerte commerciali, le proposte, una parte giovanile, in particolare. E quindi -ha detto Bersani- questo reciproco impegno ad essere dinamici".

Il Discorso del Ministro sembra tutto orientato al futuro portale RCA, ed alla probabile vendita diretta delle imprese. Sarà un caso abbia parlato di “utenza abituata a muoversi”, di “giovani”, di “tecnologie”? Sarà, ma come si dice… a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

Ricordate? il comma 3 dell’articolo 5 della Legge 40 dispone: “all'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale".

Ebbene, tutto ciò è noto da tempo, quello che non si sa realmente, è che appunto turba non poco gli animi, degli intermediari Agenti, è l’uso che voglia fare del portale comparativo RCA, l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, diretto appunto da Bersani.

Per dar corso al contenuto della predetta legge 40, l’Isvap ha stipulato una apposita convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, per la realizzazione di un software per l’elaborazione dei dati relativi ai premi r.c.auto, con l’intento di far crescere il livello di informazione dell’utenza, consentendo al singolo consumatore di confrontare agevolmente ed in via diretta, mediante l’apposito portale web, i preventivi che, a parità di garanzie offerte, le diverse compagnie assicurative propongono in relazione al profilo di rischio considerato. Ciò che invece non era previsto, è che tutte le compagnie potessero vendere l’rca direttamente!

Tralasciando tutte le considerazioni sull’affermazione di principio “a parità di garanzie offerte” che risulta improbabile da attuare, quello che desta seri dubbi sono i propositi dell’Isvap e del Ministero dello S.E. Dubbi che si manifestano nella lettura del capitolato d’appalto per la realizzazione del portale. Infatti non si comprende perché l’Isvap abbia deciso di impedire agli intermediari professionali l’utilizzo del portale. È quanto si legge nel capitolato a pagina 13. Ma ciò che risulta inaccettabile è la previsione della possibilità di procedere all’acquisto della polizza in via diretta (pagina 15).

“...Le imprese provvederanno ad effettuare il calcolo e risponderanno con l’invio del preventivo strutturato in modo uniforme, e contenente almeno le seguenti informazioni: “Numero del riferimento del preventivo”, “Periodo di validità del preventivo” e “Premio calcolato”. Il numero di riferimento del preventivo consentirà, infatti, all’utente collegandosi al sito della compagnia prescelta, di richiamare il suo preventivo, evidenziare le caratteristiche salienti del prodotto ed eventualmente procedere all’acquisto della polizza”.

Non è difficile disegnare quali scenari produrrà l’introduzione operativa del ortale, così predisposto, nel rispondere alle reali esigenze di sicurezza dei consumatori che, a fasi alternate, devono essere super informati dall’intermediario che nell’interesse del cliente dispone un’informativa al contratto, illustrando in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ma soprattutto ai limiti di copertura connessi alla sua sottoscrizione proponendo o consigliando solo contratti adeguati alle sue esigenze di copertura assicurativa. Mentre lo stesso consumatore, senza nessun ausilio, secondo l’Isvap ed il MiSE di Bersani, sarà in grado di acquistare in autonomia l’RCA, sul portale comparativo, con la medesima cognizione di causa e fondatezza giudizio! (Allegato capitolato tecnico Isvap).

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 10 settembre 2007

Art. 308 - Abuso di denominazione assicurativa


Newsletter Anno V° - n°30 - 10 Settembre 2007





Cari Colleghi,

prosegue la pubblicazione delle bozze di regolamento al Codice delle Assicurazioni, da parte dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private.

È la volta dell’articolo 308 - Abuso di denominazione assicurativa - del Titolo XVIII: Sanzioni e procedimenti sanzionatori; capo I: Abusivismo.
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.

l’articolo 308 del Codice delle Assicurazioni, vieta dunque l’utilizzo, nella denominazione sociale, nelle insegne commerciali e in ogni comunicazione destinata al pubblico, di parole idonee a trarre in inganno il mercato sullo svolgimento dell’attività assicurativa, attività di intermediazione assicurativa e attività di perito di assicurazione da parte di soggetti non legittimati.

Una prima lettura dell’articolo 308, sembrava portare al divieto d’uso della parola “assicurazioni” anche nella ragione sociale di una società di intermediazione. Secondo L’Autorità di Vigilanza, gli Intermediari assicurativi possono continuare ad usare le parole assicurazione e simili nelle loro denominazioni e insegne, purché si tratti di soggetti iscritti al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) e dunque autorizzati dall’ISVAP allo svolgimento della attività di intermediazione.

A questa determinazione è pervenuto L’Istituto, considerando che l’utilizzo di alcuni termini riservati alle imprese possa essere legittimamente consentito anche agli intermediari e ai periti, i quali svolgono comunque attività del settore soggette a vigilanza e non possono pertanto essere equiparati ai soggetti “non assicurativi”.

Inoltre è escluso, a tutela dei consumatori, qualsiasi equivoco sulla natura dell’attività svolta dagli Intermediari, in virtù delle comunicazioni informative precontrattuali obbligatorie, previste dal Regolamento n.5 con i moduli 7A e 7B, contenenti tra l’altro gli estremi d’iscrizione al Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi.

Osservazioni e commenti alla bozza di regolamento allegata, possono essere inviati all’Autorità entro l’8 ottobre 2007.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 3 settembre 2007

Divieto di assicurare il ritiro patente


Newsletter Anno V° - n°29 - 03 Settembre 2007





Cari Colleghi,

avete a mente il seguente oggetto assicurativo… “l’Impresa si obbliga a corrispondere al conducente la pattuita indennità giornaliera nel caso che al medesimo sia temporaneamente ritirata o sospesa la patente di guida per veicoli a motore in conseguenza diretta ed esclusiva…”; le polizze con questo oggetto probabilmente le ritroveremo solo negli archivi storici dell’agenzia. Si, presto la garanzia di diaria per ritiro patente sarà vietata, così come le spese necessarie per i corsi di recupero dei punti decurtati sulla patente di guida.

Lo prescrive l'Isvap, che ha messo in pubblica consultazione la bozza di regolamento che disciplina l'inquadramento dei rischi tra i vari rami tecnici nonché la materia della assicurabilità di taluni rischi, in attuazione del comma 6, articolo 2 del D.Lgs 209/2005 – Codice delle Assicurazioni.

Nell'ultimo mese l'autorità per vigilanza assicurativa ha messo in pubblica consultazione complessivamente cinque regolamenti. Oltre a quello sui rischi, sono stati pubblicati i regolamenti disciplinanti le seguenti materie: trattazione dei reclami degli utenti, criteri per la determinazione del margine di solvibilità di cui devono disporre le compagnie, tenuta dei registri assicurativi, disciplina delle imprese in liquidazione coatta amministrativa.

Il divieto di assicurare il ritiro della patente, insieme alle altre misure previste dall’Istituto di Vigilanza, andranno ad incidere ancor di più nell’economia della gestione agenziale. Il ramo ministeriale 16, perdite pecuniarie, al quale appartiene la garanzia, nel corso del 2006 ha incassato oltre 488.000 euro (+16,35%).

L'assicurazione del ramo perdite pecuniarie copre l’assicurato dai rischi connessi con la diminuzione di patrimonio, e continuava la sua forte espansione, legata soprattutto al significativo sviluppo dell’offerta di coperture di rischi connessi alla circolazione stradale (quali il ritiro della patente). L’incidenza dei premi, che in questo ramo era in progressiva crescita, subirà quindi un arresto improvviso.

La bozza di Regolamento esclude la possibilità di dare copertura al rischio di ritiro temporaneo o sospensione della patente di guida quando detto ritiro sia conseguente a violazioni del nuovo codice della strada. Tale divieto, viene esteso dal Regolamento alle conseguenze indirette dell’applicazione di sanzioni amministrative, quali il rischio derivante dalla necessità di sostenere spese per i corsi di recupero dei punti decurtati dalla patente all’assicurato/conducente, il rischio di spese per la revisione e per il riottenimento della patente stessa, la corresponsione di diarie.

Il Regolamento consente, invece, l’assicurazione del danno economico sopportato dall’azienda o dal datore di lavoro a causa del ritiro della patente disposto dalle autorità competenti nei confronti di un dipendente assunto con mansioni di autista (articolo 16). Ciò in ragione del fatto che l’interesse tutelato risulta in capo ad un soggetto, il datore di lavoro o l’azienda che beneficerà dell’assicurazione, diverso da quello che ha posto in essere l’infrazione punita con il ritiro della patente.

Il regolamento è aperto alle osservazioni del mercato che dovranno essere inviate all’istituto entro il 28 settembre 2007.

Non resta che verificare in quale misura riuscirà ad essere deterrente e responsabilizzare i conducenti, ma soprattutto in quale misura inciderà nei conti economici delle agenzie.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 6 agosto 2007

Nella speranza di non finire in depressione...vi racconto l'ultima


Newsletter Anno V° - n°28 - 06 Agosto 2007




Cari Colleghi,

da poco più di un mese, nelle agenzie di assicurazione c’è una sorta di sconvolgimento, comandato dalle nuove norme sull’adeguatezza dei contratti offerti e dalla nuova informativa precontrattuale.

Nel limine delle ferie estive, nella speranza di non finire in depressione… vi racconto l’ultima.

È di un Cliente che, stanco delle domande, stanco di ascoltare le informative ed i discorsi sulla trasparenza e sul conflitto di interessi e sulle norme di adeguatezza, mi dice: “…Le racconterò una storia capitata lo scorso anno ad un mio amico che ha avuto a che fare con un impeccabile tabaccaio…” e mi spiega: “nell’ascoltare quanto le racconterò del mio amico, scoprirà una sorprendente analogia a quanto sta accadendo con la sua informativa...”

Il mio amico si trovava in vacanza e desiderava acquistare un francobollo; vede una signora dall'altra parte della strada e le chiede se lì vicino ci sia un tabaccaio.

La signora gli risponde: "C’è un tabaccaio alla fine di questa via a circa 50 metri, ma non ci vada. Meglio fare circa un chilometro lungo quella salita e andare dall'altro tabaccaio, perché questo è troppo pignolo e le farà perdere un sacco di tempo".
Il mio amico s'incammina in salita, ma alle 11 di mattina, sotto il sole di luglio, la camminata appare faticosa.

"Ma che faccio -pensa-, sto a dar retta a quella donna quando qui vicino, e in discesa per giunta, c'è l'altro tabaccaio? Andrò lì".

"Buon giorno".

"Buon giorno a lei, signore, in cosa posso servirla?"

"Gentile ed efficiente il tabaccaio", -pensa il mio amico-, "Vorrei un francobollo".

"Subito, signore... ma... mi scusi... è per una lettera o per una cartolina?"

"Giusta osservazione, -e poi parlano di pignoleria-", e l'uomo risponde: "No, no, è per una lettera".

"Molto bene e... senta... è per una lettera d'affari o confidenziale?"

"Ma cosa c'entra?"

"C'entra, c'entra, caro il mio signore! Non se l'abbia a male, ma ci tengo a soddisfare il cliente al meglio delle mie possibilità: è bene scegliere il francobollo adatto".

"E' per una lettera confidenziale", -fa il mio amico un po' seccato-

"Ok, confidenziale... dunque, vediamo cosa posso offrirle..."

"Su, me ne dia uno qualsiasi"

"No, no e poi no! Mi lasci fare il mio lavoro. Vediamo... confidenziale... per un uomo o per una donna?"

"Ma insomma! Non ho molto tempo..."

"Allora è per una donna? Sì, dev'essere per una donna... una donna che certamente non vede da molto tempo e perciò è nervoso... si capisce, sì"

"No, senta, si faccia gli affari suoi..."

"Va bene, concludiamo, potrei darle questo, ecco qua."

"Bene, grazie", -e fa per prendere il francobollo-.

"Alt!", -fa il tabaccaio ritraendo la mano-. "Mi scusi, abbia pazienza… è un amore giovane o datato?"

"Basta, non la riguarda! Esigo il francobollo!"

"Va bene, va bene... è per l'Italia o per l'estero?"

"Qui ha ragione, il maledetto -pensa-", e a malincuore risponde: "Uhm... è per l'Italia."

"Ah, beh, allora abbiamo una grande scelta di raffigurazioni artistiche... ad esempio, le proporrei questo, oppure meglio dividere il prezzo di un francobollo in tre, magari scegliendo tre colori diversi, che so, uno rosa, l'altro azzurro, infine..."

"Stia zitto, non ne posso più, bastaaa".

Il mio amico è ormai imbestialito e sta per saltare addosso al tabaccaio… quando nel negozio entra un signore sulla quarantina d'anni con in braccio un water, ed una faccia stralunata. Si avvicina al bancone, e su questo, deposita pesantemente quanto aveva in braccio e -rivolto al tabaccaio- dice: “ecco qua, questo è il cesso, il culo me l'ha già visto, adesso mi vuole dare stà carta igienica?”

Quindi il Cliente sorridendo mi confessa: “Vede, le ho raccontato questa simpatica storia perché, come lei sa, sono tabaccaio, suo affezionato cliente da oramai tanti anni. Comprendo pertanto i buoni propositi, ma le informazioni che lei mi da, probabilmente, nulla hanno a che fare con la vera trasparenza… quella delle Compagnie, che avrò occasione di testare in caso di un malaugurato sinistro.” E prosegue: "In lei ho grande fiducia, ed apprezzo molto le sue premure, diversamente avrei già da tempo ascoltato le tante sirene delle compagnie telefoniche, pronte a farmi il contratto senza troppe domande… alla faccia, appunto, della trasparenza.”

Paolo Bullegas

lunedì 30 luglio 2007

Regolamento Isvap: reclami in pubblica consulatzione


Newsletter Anno V° - n°27 - 30 Luglio 2007




Cari Colleghi,

l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private, ha pubblicato la bozza di regolamento che reca la disciplina di presentazione dei reclami all’ISVAP, in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, da parte delle persone fisiche e giuridiche e delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli Intermediari e dei Periti assicurativi.

lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, secondo l’Isvap, è teso a favorire la più rapida ed equa soluzione delle controversie, in aggiunta ai poteri di applicazione di misure sanzionatorie conseguenti a condotte illecite realizzate dai soggetti vigilati.

Una delle novità più significative è la facoltà di proposizione dei reclami da parte delle Associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei Consumatori. Ne hanno titolo le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo.

Oltre ai reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni delle forme pensionistiche complementari, non rientrano nella competenza dell’ISVAP ai sensi del regolamento, i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed all’attribuzione di responsabilità e i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.

Chiunque potrà inviare osservazioni e commenti, entro il prossimo 10 settembre 2007, alla bozza di regolamento posto in pubblica consultazione, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: regolamentoreclami@isvap.it. Le osservazioni verranno pubblicate sul sito dell’Autorità, con indicazione del mittente - fatta eccezione per i dati dei quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni - unitamente alle conseguenti risoluzioni dell’Autorità stessa.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 23 luglio 2007

"L'infausta" ricorrenza


Newsletter Anno V° - n°26 - 23 Luglio 2007





Cari Colleghi,

ad un anno circa dalla pubblicazione della bozza di regolamento al titolo IX del Codice delle Assicurazioni, la categoria agenziale soffre “l’infausta” ricorrenza impegnata nell’adempimento del versamento relativo al contributo di vigilanza previsto dall’art. 336 del C. d. A.

Il contributo di vigilanza annuale, per il 2007 è dovuto da coloro che risultano iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi al 30 giugno 2007. Per quanto riguarda il mondo agenziale, sezione A del RUI, dovranno corrispondere, entro il prossimo 31 luglio, 60,00 euro gli Agenti persone fisiche, 260,00 euro gli Agenti persone giuridiche, che siano operativi oppure inoperativi.

Questi ultimi, nonostante il loro particolare status di inoperativi, o meglio inoccupati, perché privi di mandato, dovranno sottostare al versamento (art. 37 c.2 regolamento Isvap n.5), di quello che ha la connotazione di un formidabile balzello. Un aspetto così iniquo che dovrebbe indurre ad una attenta valutazione chi di competenza.

Per l’incasso del contributo l’Isvap ha quindi incaricato la Gerit S.p.A. che dovrà recapitare al domicilio dell’intermediario un apposito bollettino MAV precompilato con il quale si potrà procedere al versamento, senza addebito di commissioni, presso le filiali delle aziende di credito o tramite home banking. Oppure presso gli sportelli, nella provincia di Roma, della stessa Gerit. L’Istituto ha anche previsto il pagamento con commissioni presso gli uffici postali, ricevitorie Sisal, con carta di credito ed ancora con domiciliazione bancaria.

C’è da chiedersi quanto è stato opportuno stampare dei bollettini precompilati che con assurda probabilità non riusciranno ad essere recapitati entro la scadenza, ed a quali costi? Quando la burocrazia diventa addirittura ceca e non riesce a vedere oltre il naso.

Abbastanza discutibile anche l’indeducibilità dell’onere contributivo così come recita il comma 1 dell’art. 336 del C.d.A. Come se questo fosse una mera spesa personale di libera scelta, e non piuttosto, giustamente un costo aziendale.

Così come nella irragionevole predisposizione dello studio del settore, volto ad accertare i redditi, di per se evidentemente congrui e coerenti, perché frutto di operazioni visibili (le polizze), e innegabili perché certificate da terzi (le compagnia mandatarie), non frutto di una economia sommersa ma al contrario splendidamente visibile alla luce del sole. Anche in questa occasione si ha la sensazione che l’Agente sia un limone da spremere, fin tanto che si può, vittima del sistema.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 16 luglio 2007

Così ha deciso: " … accertato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla parte convenuta..."


Newsletter Anno V° - n°25 - 16 Luglio 2007










Cari Colleghi,

ricordate il filmato pubblicitario della compagnia diretta, che screditava il ruolo degli Agenti di assicurazione, raffigurati come soggetti poco professionali, antiquati, che vendono prodotti ingiustificatamente costosi?

Il personaggio chiave dello spot, raffigurante un agente di assicurazione, rappresentato come persona trasandata, sprofondata in una poltrona, con il collo della camicia slacciato, la cravatta allentata, dedito ad attività sciocche e banali (tempera le matite e ne osserva la punta), che utilizza mezzi tecnici antiquati e vetusti (effettua il calcolo del premio con una vecchia calcolatrice), maleducato ed indifferente alle esigenze del cliente, che resta seduto sia quando il cliente si avvicina alla scrivania, sia quando si allontana.

Ambientato all’interno di un’agenzia, rappresentata come luogo disordinato, con la scrivania piena di scartoffie, tazzine del caffè, vecchio monitor e scaffali metallici grigi, pieni di vecchi falconi, ed i dialoghi tra i protagonisti espliciti nel loro effetto denigratorio. Alla richiesta del preventivo, l’agente risponde sommando, con la calcolatrice manuale, vari importi, aggiungendo poi all’importo digitato altre voci, pronunciando, con fare casuale, le parole affitto, scrivania, cravatta nuova. Il cliente dapprima manifesta stupore, “affitto?”, quindi si alza ed esce dall’agenzia, mentre sulle immagini appariva in sovra impressione la scritta “con noi non paghi i costi dell’agente”.

Come non ricordare l’indignazione generale della Categoria che, su iniziativa del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, da prima si rivolse alle Autorità di settore, poi al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria che, nella sua pronuncia, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiarava il messaggio contestato non conforme all'art. 14 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, e ne disponeva l’immediata cessazione.

In conseguenza di ciò, l’Esecutivo Nazionale dello SNA ha ritenuto necessario radicare una causa civile per il risarcimento del danno, subito dall’intera Categoria. Causa che è stata portata a sentenza di recente, dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione prima, Giudice unico Dott. Claudio Marangoni che così ha deciso: … accertato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla parte convenuta tra il 19 aprile e la fine di maggio del 2004 costituisce illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. in danno alla Categoria degli Agenti di assicurazione, ne inibisce l’ulteriore diffusione e condanna la stessa parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell’Associazione attrice, liquidato in euro 10.000,00 … . Somma che il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha deciso di devolvere in favore della “Comunità Mamma della Pace”, dal 2002 impegnata a favore dei bambini in difficoltà della Repubblica Democratica del Congo.

Certamente è sentimento di tutti gli Agenti la parziale soddisfazione del dispositivo di sentenza, per il risarcimento del danno sofferto dalla Categoria, tuttavia vale la pena concludere che, gli Agenti di assicurazione stravincono sul confronto quotidiano, contro la guerra pubblicitaria delle assicurazioni direct, conservando un rapporto duraturo con i Clienti. Il che manifesta, oltre ogni dubbio, l’elevata soddisfazione di questi, che si affidano alla qualità del servizio Agenziale, caratterizzato dalla correttezza, professionalità e cortesia, elementi capaci di catalizzare gli interessi dei Clienti, oltre i limiti di un mero obbligo professionale.

Visita il sito www.snaservice.it leggi il testo della sentenza

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 9 luglio 2007

Privacy, guida pratica


Newsletter Anno V° - n°24 - 09 Luglio 2007





Cari Colleghi,

il Garante della Privacy ha messo a punto una guida pratica per facilitare le piccole medie imprese ad assolvere gli obblighi che la normativa impone a chi raccoglie, utilizza, conserva dati personali.

La Guida risponde alle domande in tema di trattamento dei dati, pensata come uno strumento di agile consultazione con domande e risposte, affronta tutti i vari aspetti e fornisce indicazioni sintetiche e soluzioni semplificate per un corretto trattamento dei dati personali. Integrata da un utile questionario con il quale è possibile accertare le eventuali criticità del trattamento.

Tra gli argomenti affrontati dalla Guida (pubblicata nella G.U. n. 142 del 21 giugno 2007), come e quando informare Clienti e Dipendenti sull'uso dei loro dati personali, come soddisfare le richieste di accesso ai loro dati da parte degli interessati, quali sono le figure che in una impresa hanno la responsabilità sul corretto trattamento dei dati personali, che cos'è la notifica al Garante per la protezione dei dati personali e quando è necessario farla, quali misure vanno adottate per mettere in sicurezza i dati, soprattutto quelli sensibili.

Benché l’Agente di assicurazione non sia obbligato ad assumere la titolarità, agendo quale Responsabile incaricato dall’impresa alla gestione dei dati personali conferiti dai Clienti, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione consiglia, agli effetti della Legge sulla privacy, per coloro che lo ritenessero opportuno, l’acquisizione di una dichiarazione di consenso al trattamento dei dati in qualità di Titolare (rilasciata su carta intestata dell’intermediario) e sottoscritta dal Cliente, utilizzando lo schema opportunamente predisposto e richiedibile ai Presidenti Provinciali SNA.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 2 luglio 2007


Newsletter Anno V° - n°23 - 02 Luglio 2007





Cari Colleghi,

il 30 giugno scorso abbiamo dato l’addio al fare assicurazioni secondo norme deontologiche e principi che ne asseveravano l’attività, insieme al giudizio dei Clienti, veri regolatori di mercato, per iniziare con nuovi burocratizzanti metodi, voluti dall’Autority per la vigilanza sulle assicurazioni.

Ed ecco che, gli Intermediari delle assicurazioni si confrontano con ulteriori moduli di informativa precontrattuale, schemi di adeguatezza, stampati di polizza, allegati di garanzia, formulari, modelli, e schede di ogni tipo per assolvere alla richiesta di un’assicurazione.

Ma quanto costa tutto ciò, quanto costerà attendere i milioni di clienti che sulle agenzie fanno giustamente affidamento per la propria tutela assicurativa.

Già l’introduzione dell’indennizzo diretto ha messo a dura prova le reti di distribuzione agenziale, costringendole a far da scudo sui ritardi, che via via si accumulano nella liquidazione dei sinistri e gravandole di oneri, come l’inserimento della denuncia di sinistro. Nei sistemi informativi predisposti dalle imprese, nel migliore dei casi, l’impiegato d’agenzia addetto all’inserimento dei dati per la così detta apertura del sinistro, impiega da 15 minuti, fino a oltre 30 minuti del proprio tempo lavorativo per singolo sinistro, nei sistemi più complessi.

Ma alle giuste richieste di discussione per la valutazione dell’equo indennizzo economico agli Agenti, la maggioranza delle Compagnie si sono rese irreperibili, altre hanno rinviato l’argomento ad una successiva valutazione, e alcune, evitando ogni confronto, hanno inviato comunicazione di importi ridicoli da riconoscere alla rete, se non addirittura offensivi della dignità professionale dei loro Agenti.

Così andando le cose, piuttosto che parlare di redditività delle agenzie, sentiremo parlare soltanto di sofferenza. E si, perché se vogliamo parlare dell’economica gestione di una agenzia modello oggi, allo stato attuale, non riusciremo. Sottoposti inoltre agli accresciuti costi, ultimo quello del lavoro per il personale dipendente d’agenzia.

Con l’attuazione della parte III del regolamento Isvap n.5, non cambia l’impegno intellettuale dell’intermediario che da secoli è interessato ad individuare la migliore soluzione assicurativa per le esigenze del proprio cliente, ma cambia il metodo. Dovendosi destreggiare con procedure, regole, direttive di sicura inefficacia, volti alla burocratizzazione, più capaci di confondere piuttosto che d’informare. Come si sa, l’eccesso di informazione corrisponde alla non informazione. Questo il rischio che si sta correndo.

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, fin subito l’emanazione del regolamento n.5, ebbe a sollevare giustificati dubbi sull’efficacia dell’impianto normativo. Tuttavia oggi, spetta alle Imprese di assicurazione riconoscere l’onerosa attività d’intermediazione. Forti anche di risultati economici dagli utili stellari, frutti prodotti con l’apporto professionale degli Agenti. È il caso che le Imprese rivalutino il significativo apporto dell’Agente. Ravvisandone propizio ed opportuno l’adeguamento economico provvigionale, naturale compimento anche d’un dovere morale, nei confronti d’un partner irrinunciabile, mediatore di oltre l’85% delle assicurazioni danni in Italia.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 18 giugno 2007

Nuove regole della distribuzione assicurativa












Newsletter Anno V° - n°22 - 18 Giugno 2007



Cari Colleghi,

l’Esecutivo Provinciale di Sassari, sulla scia delle recenti modifiche legislative, ha recentemente organizzato un convegno pubblico per discuterne i possibili scenari economico-professionali. Intorno al tema “Nuove regole della distribuzione assicurativa”, una ampia e competente platea di Agenti, Consumatori e Consulenti legali, tutti interessati a garantire, anche per il futuro, un adeguato livello di assistenza al Cliente-Consumatore.

A parlare di quanto sia cambiato il settore, sono stati chiamati ad esprimersi autorevoli rappresentanti di categoria nei vari ruoli di interesse. Moderati dal giornalista Dott. Marco Ledda, sono intervenuti per l’Ordine degli Avvocati di Sassari: l’avv. Giorgio Spanedda; in rappresentanza del Codacons: l’avv. Daniele Solinas; per l’associazione delle agenzie di infortunistica stradale: il dott. Bernardo Sodini, ed oltre al Presidente Provinciale SNA di Sassari: Giacomo Anedda; nella sua doppia veste di rappresentante italiano in seno al BIPAR (associazione internazionale degli intermediari assicurativi), è intervenuto il responsabile relazioni internazionali dell’Esecutivo Nazionale SNA, Jeans Francois Mossino.

Stuzzicato dal Moderatore, il Dott. Sodini, Agente di Infortunistica Stradale, non ha mancato di criticare l’intervento legislativo che ha ridotto le potenzialità di difesa del danneggiato, il quale, nella veste di conducente del veicolo non potrà ricevere la medesima tutela del trasportato. Infatti la norma dell’indennizzo diretto destina due diversi trattamenti. Al primo, conducente danneggiato, non è ammesso il rimborso delle eventuali spese di patrocinio, volte all’assistenza del più equo risarcimento, rispetto al trasportato, il quale conserva la possibilità di farsi assistere in tutto il processo liquidativo da un proprio consulente di fuducia. Evidenziando pertanto una iniqua disparità di trattamento delle parti coinvolte.

Il Dott. Sodini ha sottolineato inoltre le crescenti difficoltà incontrate dai Clienti dopo l’introduzione della norma dell’indennizzo diretto che, di fatto, per diversi motivi, subiscono ritardi inspiegabili, sia per l’apertura dei sinistri, sia per la perizia dei danni, e durante tutto l’iter liquidativo.

Per l’Avvocato D. Solinas rappresentante del Codacons, questo è soltanto uno dei tanti problemi legati alle nuove disposizioni. Passando in rassegna tutta una serie di problematiche venute alla luce nel nuovo sistema, si sofferma su quello che è il problema nei problemi: le tariffe. Pur di fronte ad una generale riduzione dei costi per le imprese assicuratrici, queste, non generano altrettante riduzioni nei premi assicurativi. Per i consumatori sono da criticare anche le nuove formule del risarcimento in forma specifica, forma assicurativa che prevede la possibilità per l’assicuratore di provvedere direttamente alla riparazione del veicolo per tramite delle carrozzerie convenzionate. Circa 4.000, a fronte delle oltre 18.000 imprese di autoriparazione presenti nel territorio nazionale sarebbero convenzionate con le imprese assicuratrici. Secondo l’avvocato D. Solinas, accordi di questo tipo, possono essere oltre che dannosi per la concorrenza, anche lesivi dei veri interessi dei Consumatori che potranno ricevere una riparazione non espressa alla regola d’arte, dovendo i riparatori sottostare a tariffe di riparazione imposte dalle imprese, con ovvie conseguenze sulle riparazioni che certamente saranno adeguate alla modesta spesa destinata dall’impresa assicuratrice agli autoriparatori.

L’Avvocato G. Spanedda, dell’Ordine di Sassari, ha ricordato la grande comunione di interessi tra gli Agenti e gli Avvocati, “entrambi miriamo alla soddisfazione del Cliente”. L’Agente, realizzando la migliore tutela assicurativa e l’avvocato, successivamente, tutelando il cliente nella fase di assistenza al sinistro. La consapevolezza del cliente dei suoi diritti per un completo risarcimento del danno è materia complessa che non può e non deve essere sottovalutata. Commenta l’avvocato Spanedda, non è improprio in un incidente stradale, fare riferimento alle diverse voci di danno patrimoniale, biologico e morale, dovute al danneggiato, così come quello legato al danno da fermo tecnico del veicolo in riparazione, che le imprese di assicurazione raramente riconoscono, e solo su espressa e ripetuta richiesta.

Anche l’avvocato Spanedda non manca di mettere in risalto alcuni temi di criticità dell’attuale sistema della liquidazione dei sinistri. In particolare fa riferimento alle tabelle di liquidazione dei danni di grave entità, ovvero quelli con una invalidità permanente oltre il 9%. Infatti, ancora oggi, in assenza del D.P.R. da emanarsi, che ne riassuma in una univoca fonte di valutazione, la liquidazione è parametrata alle tabelle individuate dai vari tribunali nazionali. Nella pratica, il medesimo danno è liquidato diversamente a seconda della giurisdizione competente. Critico anche sulle insufficienti sanzioni inflitte ai responsabili di gravi incidenti stradali, l’avv. G. Spanedda ritiene inoltre non sufficientemente adeguato il sistema dei Giudici di Pace, i quali, sono spesso impreparati nelle questioni tipicamente assicurative.

Jans Francois Mossino (particolarmente applaudito dai presenti), ha offerto una chiara visione internazionale della distribuzione assicurativa. Con la differenti situazioni che portano ad evidenti differenze nei rapporti con il mercato. Con semplicità ha spiegato le ragioni per cui l’adozione generalizzata di norme a livello europeo non possano essere adeguate nelle realtà delle sue varie regioni. Infatti ad esempio, è del tutto fuorviante l’esposizione della commissione dell’intermediario nel sud europa dove l’intermediazione è svolta prevalentemente dagli Agenti mandatari dell’impresa. Diversamente è più che valida nel nord europa, come nel caso della Norvegia, dove la presenza prevalente del Broker, necessita di una adeguata e chiara evidenza delle commissioni, in quanto il Broker operando su mandato del Cliente, è più che giusto che informi quest’ultimo dei costi che gravano su di lui. Osservazioni pienamente condivise dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il quale osserva, come può essere addirittura fuorviante per il Consumatore l’esposizione delle commissioni di intermediazione.

In Italia, rileva Mossino, il mercato dei rami danni saldamente in mano degli Agenti Professionisti è oltre l’80%, di questi oltre il 90% opera in regime di monomandato. Per effetto delle recenti modifiche legislative con l’introduzione del plurimandato, gli Agenti avranno maggiori opportunità per promuovere il cosiddetto “The bast advice” ovvero praticare il miglior consiglio e suggerire le soluzioni più idonee alle esigenze del Cliente. Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, intende valorizzare la categoria e prosegue nei suoi compiti, con la forza della ragione e con la forza data dagli associati, per suggerire soluzioni alle criticità emerse nel dibattito.

Il Presidente G. Anedda, non ha mancato di ricordare che i canali “alternativi”, pur con massicce campagne pubblicitarie che sbandierano sconti del 30, 40, ed anche del 50%, non riescono comunque a “sfondare” presso i consumatori e realizzano una raccolta complessiva di poco superiore al 6% del mercato. I motivi della forza agenziale sono soprattutto legati alla presenza sul territorio e la conoscenza personale della propria gente; un valore questo che, secondo Jans Francois Mossino, deve essere condiviso e adeguatamente remunerato dalle imprese.

La conoscenza del territorio con le sue specificità non potrà mai essere sostituito dai canali alternativi. La scelta effettuata da diverse imprese, intente alla riduzione dei costi, per tramite di concentrazioni societarie, economie di scala e non ultima la distribuzione assicurativa standardizzata, non sono condivisibili e porteranno al detrimento delle prestazioni, grave errore. Così come fortemente sbagliato il ritiro dal territorio delle strutture dedite alla liquidazione dei sinistri, per favorire l’esternalizzazione su strutture economicamente più vantaggiose, quali i call center, ma altrettanto inefficaci per la migliore assistenza del Cliente.

Giacomo Anedda conferma che gli Agenti, diversamente dalla “grande distribuzione”, mirano principalmente alla qualità dei prodotti venduti, passando attraverso il servizio, vero valore aggiunto nel rapporto Assicurato-Agente.

Al termine del Convegno il moderatore, Marco Ledda, ha espresso il convincimento che l’Agente, insieme agli altri attori che si occupano della fase di assistenza post-sinistro, restano interlocutori privilegiati ed insostituibili per il Cliente.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

lunedì 11 giugno 2007

Garante della Privacy e trattamento dei dati personali degli Agenti di Assicurazione


Newsletter Anno V° - n°21 - 11 Giugno 2007 *******



Cari Colleghi,

il trattamento dei dati personali da parte degli Agenti di assicurazione e gli aspetti connessi al cambio di gestione agenziale, sono stati oggetto, recentemente, di decisione del Garante della Privacy.

Possedere nella propria memoria, intesa quale capacità psico-fisica, dati riguardanti i Clienti, è certamente un fatto comune. Al suo trattamento, a fini di inoltro di comunicazioni promozionali o di offerte contrattuali effettuate con qualsiasi mezzo, può essere opposto ricorso, ma non può essere richiesta la cancellazione. Questa, in estrema sintesi, la decisione del Garante, pubblicata nel bollettino n°74.

Il caso esaminato dal G.d.P., è relativo alla lamentela di un cliente che riceveva da diverso tempo "continue ed insistenti telefonate" volte ad offrire condizioni contrattuali più vantaggiose di quelle offerte dall'attuale agente generale della compagnia dove era sempre stato assicurato. Le insistenti telefonate pervenivano al cliente da parte di una impiegata che precedentemente lavorava presso l’agenzia che successivamente cambiava la propria gestione.

Il tutto è frutto della particolare configurazione dell’Agente di assicurazione che, agendo quale responsabile dei dati conferiti al Titolare (Compagnia), non è autorizzato ad utilizzarli, laddove dovesse cambiare la Compagnia mandataria.

Per effetto del Decreto Legislativo n°196/2003, Codice della Privacy, è “Titolare”, la persona fisica o giuridica, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. È "Responsabile", la persona fisica o giuridica, preposti dal Titolare al trattamento di dati personali. Sono "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile.

Nella configurazione normalmente prevista dalle Compagnie mandatarie si identifica il Titolare nella Compagnia, il Responsabile nel suo Agente, e quali Incaricati i Collaboratori Dipendenti o Subagenti dell’Agente.

Tuttavia nulla osta perché l’Agente sia autonomo Titolare dei dati raccolti, previa informativa, con l’espresso consenso dell’interessato (cliente), il tutto nel rispetto del Codice, in materia di protezione dei dati personali.

Certamente è utile evidenziare quanto rivesta grande rilievo ed opportunità che gli Agenti siano Titolari dei dati conferiti dai clienti, anche alla luce della nuova figura di Agente plurimarca o plurimandatario, ma anche soprattutto nel possibile avvicendamento della compagnia mandataria.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

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Decione del Garante per la prtezione dei dati personali

Decisioni su ricorsi - 26 luglio 2006
Bollettino del n. 74/luglio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTE le istanze ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196) proposte in data 23 gennaio 2006 da Maria X, Sergio Y e Mauro Z nei confronti di AAA
assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., con la quale gli interessati, intestatari di
polizze r.c.a. e assicurazione casa emesse da Lloyd Adriatico S.p.A., lamentando di ricevere da diverso tempo "continue ed insistenti telefonate " volte ad offrire loro condizioni contrattuali più vantaggiose di quelle offerte dall'attuale agente generale Lloyd Adriatico S.p.A., VVV Assicurazioni e C. s.a.s., si erano opposti al trattamento dei dati personali che li riguardano da parte di AAA
assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., invitando quest'ultima ad astenersi dal prendere ulteriormente contatto con gli stessi;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 aprile 2006 proposto dai citati interessati, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio S, nei confronti di AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni CS, con il quale i ricorrenti hanno sostenuto che a
partire dall'inizio dell'anno 2004 sarebbero stati oggetto di ripetuti contatti telefonici da AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., attuale agente generale di Milano assicurazioni S.p.A., Divisione nuova MAA, la quale svolge la propria attività negli stessi uffici che sino al 31.12.2003 erano stati occupati da AAA Giampaolo e C. s.a.s., fino a quella data agente di Lloyd Adriatico S.p.A. di F Centro; rilevato che i ricorrenti, nel sostenere che la società resistente,
utilizzando in modo ritenuto illecito dati personali che li riguardano quali nominativi, indirizzi, scadenze delle polizze e condizioni applicate da Lloyd Adriatico S.p.A. (ben noti all'agenzia AAA Giampaolo e C. s.a.s.), avrebbe proposto loro di disdire le polizze in essere con Lloyd Adriatico S.p.A. e di stipulare nuove polizze a condizioni più vantaggiose con Milano assicurazioni S.p.A.,
Divisione nuova MAA; rilevato che, con il ricorso, i ricorrenti hanno ribadito l'opposizione al trattamento dei dati che li riguardano da parte di AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., chiedendo anche la cancellazione dei dati detenuti dalla società; rilevato, infine, che i
ricorrenti hanno chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli
interessati, nonché la nota del 6 giugno 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la memoria inviata il 25 maggio 2006 con la quale la resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha sostenuto di aver iniziato la propria attività il 1° gennaio 2004 continuando "quella che era la professione di famiglia" (il sig. Paolo BBB e la sig.a Maria Teresa AAA sono rispettivamente
genero e figlia del sig. Giampaolo AAA), ma "ricominciando da zero con il mandato di una nuova Compagnia (la "Milano Assicurazioni" S.p.A.) e con una nuova ragione sociale", riutilizzando gli uffici e il personale precedentemente impiegato presso l'agenzia del sig. Giampaolo AAA; rilevato che la resistente, nell'intento di offrire i prodotti assicurativi della compagnia mandante a quei soggetti che
conservassero un buon ricordo del sig. Giampaolo AAA, e che alle scadenze contrattuali fossero interessati a stipulare polizze con altre compagnie a condizioni più vantaggiose, ha utilizzato solamente "la memoria (in senso psico-fisico) dell'impiegata AAA Maura, l'elenco telefonico ed un pò
di pazienza"; rilevato che i recapiti di telefonia fissa sarebbero stati tratti dall'elenco telefonico, che i dati personali utilizzati per compilare i preventivi delle polizze offerte sarebbero stati forniti telefonicamente alla medesima impiegata dagli stessi ricorrenti contattati, mentre il numero di
telefono mobile del sig. Mauro Z sarebbe stato fornito telefonicamente dalla madre della sig.a Maria X che vive con quest'ultima e il genero sig. Y Sergio (la dichiarazione dell'impiegata AAA Maura è allegata alla memoria); rilevato che "tutta la documentazione della vecchia agenzia "Lloyd Adriatico" del signor AAA era stata restituita con regolare verbale di riconsegna all'atto del pensionamento ";
VISTA la memoria inviata il 27 giugno 2006 con la quale i ricorrenti hanno ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto ed hanno ribadito le proprie richieste;
VISTA la nota inviata il 27 giugno 2006 con la quale la resistente, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, ha ribadito di non detenere dati personali relativi agli interessati;
RITENUTO che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di cancellazione formulata dai ricorrenti soltanto in sede di ricorso e non previamente avanzata con l'interpello ai sensi dell'art. 146 del Codice; rilevato, peraltro, che nel corso del procedimento la resistente ha confermato, con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante "), di non detenere alcun dato personale relativo agli interessati;
RITENUTO che deve essere accolto il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento manifestata dai ricorrenti in relazione ai dati che li riguardano a fini di invio di comunicazioni e offerte contrattuali, non avendo la resistente fornito alcun riscontro in merito; ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla
resistente di astenersi, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, dal trattare i dati relativi ai ricorrenti a fini di inoltro di comunicazioni promozionali o offerte contrattuali con qualsiasi mezzo effettuate, adottando a tal fine ogni idonea misura, dando altresì conferma di tale
adempimento a questa Autorità entro il 10 settembre 2006;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e
BBB Paolo e C. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) accoglie il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati dei ricorrenti e ordina alla resistente di astenersi dal trattamento di tali dati a fini di inoltro di comunicazioni promozionali o di offerte contrattuali effettuate, con qualsiasi mezzo, adottando a tal fine ogni idonea misura, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell'adempimento a
questa Autorità entro il 10 settembre 2006;
b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di AAA assicurazioni s.a.s. di AAA Maria Teresa e BBB Paolo e C., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.
Roma, 26 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

lunedì 4 giugno 2007

Studi di settore e modello SG91U


Newsletter Anno V° - n°20 - 04 Giugno 2007




Cari Colleghi,

l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello SG91U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per l’attività prevalente degli Agenti di assicurazione (codice attività 67.20.1).
Il modello è composto dai seguenti quadri:
• quadro A – Personale addetto all’attività;
• quadro B – Unità locale destinata all’esercizio dell’attività;
• quadro D – Elementi specifici dell’attività;
• quadro E – Beni strumentali;
• quadro F – Elementi contabili relativi all’attività di impresa;
• quadro G – Elementi contabili relativi all’attività di lavoro autonomo;
• quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

È bene ricordare che il modello SG91U, costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, modello UNICO 2007, e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione. In caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.

il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, anche in occasione di questa edizione dello studio di settore, non fa mancare il suo supporto agli iscritti, con le proprie istruzioni alla compilazione, che hanno il precipuo scopo di favorire la lettura e la comprensione delle istruzioni ministeriali.

Nonostante il pregevole lavoro, elaborato dallo Studio Ciavorella, Consulente Nazionale SNA per il settore Fiscale, che percorre tutti i quadri e favorisce la compilazione con cognizione di causa, evitando inutili quanto inopportuni errori, si evidenzia l’impedimento alla compilazione di alcune sezioni. Infatti, anche con il più deciso impegno, in qualche caso, alcuni punti del modello non sono compilabili nemmeno coinvolgendo le compagnie mandanti, come la sezione dedicata alla tipologia di clientela.

Per questo, il Sindacato Nazionale Agenti nella difesa degli interessi imprenditoriali della Categoria, come già avvenuto in passato, si è attivato, presso il Ministero competente, per segnalare l'oggettiva difficoltà di compilazione, con dati attendibili, di alcune sezioni del modello.

Gli Agenti iscritti possono richiedere il documento: “Istruzioni alla compilazione del modello SG91U 2007”, ai Sigg. Presidenti Provinciali delle 120 Sezioni SNA.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas