lunedì 10 settembre 2007

Art. 308 - Abuso di denominazione assicurativa


Newsletter Anno V° - n°30 - 10 Settembre 2007





Cari Colleghi,

prosegue la pubblicazione delle bozze di regolamento al Codice delle Assicurazioni, da parte dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private.

È la volta dell’articolo 308 - Abuso di denominazione assicurativa - del Titolo XVIII: Sanzioni e procedimenti sanzionatori; capo I: Abusivismo.
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.

l’articolo 308 del Codice delle Assicurazioni, vieta dunque l’utilizzo, nella denominazione sociale, nelle insegne commerciali e in ogni comunicazione destinata al pubblico, di parole idonee a trarre in inganno il mercato sullo svolgimento dell’attività assicurativa, attività di intermediazione assicurativa e attività di perito di assicurazione da parte di soggetti non legittimati.

Una prima lettura dell’articolo 308, sembrava portare al divieto d’uso della parola “assicurazioni” anche nella ragione sociale di una società di intermediazione. Secondo L’Autorità di Vigilanza, gli Intermediari assicurativi possono continuare ad usare le parole assicurazione e simili nelle loro denominazioni e insegne, purché si tratti di soggetti iscritti al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) e dunque autorizzati dall’ISVAP allo svolgimento della attività di intermediazione.

A questa determinazione è pervenuto L’Istituto, considerando che l’utilizzo di alcuni termini riservati alle imprese possa essere legittimamente consentito anche agli intermediari e ai periti, i quali svolgono comunque attività del settore soggette a vigilanza e non possono pertanto essere equiparati ai soggetti “non assicurativi”.

Inoltre è escluso, a tutela dei consumatori, qualsiasi equivoco sulla natura dell’attività svolta dagli Intermediari, in virtù delle comunicazioni informative precontrattuali obbligatorie, previste dal Regolamento n.5 con i moduli 7A e 7B, contenenti tra l’altro gli estremi d’iscrizione al Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi.

Osservazioni e commenti alla bozza di regolamento allegata, possono essere inviati all’Autorità entro l’8 ottobre 2007.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

Nessun commento: