lunedì 6 luglio 2009

Modificato il Regolamento Isvap n.5 sulla intermediazione



Newsletter Anno VII - n°316 - 06 Luglio 2009



Cari Colleghi,
con il provvedimento 2.720 del 2 luglio 2009, l’Isvap emana modifiche ed Integrazioni al regolamento n.5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private.

Secondo l’istituto di vigilanza, “il nuovo intervento di regolazione risponde agli obiettivi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede all’ISVAP e ad altre Autorità indipendenti di sottoporre a revisione, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli assicurati. La portata fortemente innovativa della disciplina sull’intermediazione recata dal Regolamento n. 5/2006 ed il conseguente impatto sugli assetti del mercato della distribuzione assicurativa hanno suggerito di monitorare nel continuo l’impatto delle norme e di procedere ad una valutazione della loro applicazione in concreto in via anticipata rispetto al termine previsto dalla legge. In questo periodo l’esperienza applicativa e il continuo confronto con i soggetti vigilati e con le loro associazioni rappresentative hanno fatto emergere alcuni profili suscettibili di modifica e di miglioramento, finalizzati a semplificare e razionalizzare taluni adempimenti posti a carico degli intermediari, senza diminuire il livello di tutela degli assicurati”.

Ecco le modifiche introdotte:

L’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 2, comma 1, lettera z), del Regolamento concernente la definizione di “responsabili dell’attività di intermediazione”, esplicitando chetale qualifica può essere rivestita da coloro ai quali sono attribuite, nell’ambito della società per la quale operano, mansioni direttive con esercizio di specifici poteri e funzioni, indipendentemente dall’inquadramento nell’organico.

L’articolo 2 modifica l’articolo 9 del Regolamento in tema di prova di idoneità prevista per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro, introducendo una semplificazione delle procedure di esame per i candidati che risultino iscritti nelle sezioni C od E nel registro nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando d’esame. La modifica è volta a prevedere lo svolgimento della sola prova scritta per soggetti che risultino già in possesso di una professionalità acquisita sul campo. Con riferimento a tali soggetti è stato inoltre modificato il punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità, fissandolo in settanta centesimi. E’ inoltre introdotta una nuova previsione che chiarisce che, per i candidati che intendano svolgere l’attività riassicurativa e che siano già iscritti nelle sezioni A o B del registro in qualità di intermediari assicurativi oppure abbiano già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, l’esame si limita alle sole materie riguardanti l’esercizio dell’attività riassicurativa.

L’articolo 3 modifica l’articolo 11 del Regolamento che detta principi generali sui contenuti della polizza di responsabilità civile professionale di cui devono essere muniti gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro. Le modifiche sono volte ad adeguare, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, i massimali minimi di copertura della polizza, tenendo conto dell’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione stabilito dalla medesima direttiva (pari al 12,8%).

L’articolo 4 modifica l’articolo 12 del Regolamento relativamente ai modelli da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B.

L’articolo 5 modifica l’articolo 16 del Regolamento relativamente ai modelli da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione delle società nelle sezioni A o B.

L’articolo 6 modifica l’articolo 18 del Regolamento relativamente al modello da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C.

L’articolo 7 modifica l’articolo 20 del Regolamento relativamente al modello da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione nella sezione D.

L’articolo 8 modifica l’articolo 24 del Regolamento relativamente ai modelli da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione nella sezione E. Nel caso in cui la domanda di iscrizione riguardi soggetti già iscritti nella sezione E è stato previsto l’utilizzo di uno specifico modello, come descritto successivamente nell’ambito dell’illustrazione del nuovo articolo 28 bis del Regolamento relativo all’avvio o alla modifica di rapporti di collaborazione con i predetti soggetti.

L’articolo 9 modifica l’articolo 25 del Regolamento in coerenza con le disposizioni previste nel nuovo articolo 28 bis.

L’articolo 10 modifica l’articolo 26 del Regolamento in tema di cancellazione dal registro, introducendo nuovi modelli per la presentazione della relativa domanda, nonché alcune disposizioni specifiche per i soggetti iscritti nella sezione E. In particolare, è stato previsto che, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto da parte dell’intermediario per cui era svolta l’attività, salvo che il soggetto iscritto nella sezione E svolga l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’ISVAP procede alla cancellazione d’ufficio.

L’articolo 11 e l’articolo 12 modificano rispettivamente l’articolo 27 e l’articolo 28 del Regolamento relativamente ai modelli da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di reiscrizione nel registro di intermediari persone fisiche e di intermediari società.

L’articolo 13 introduce nel Regolamento l’articolo 28 bis finalizzato a semplificare le procedure in tema di avvio e modifica dei rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti nella sezione E. In particolare, posto che un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, che intenda avvalersi di un soggetto già iscritto nella sezione E da altro intermediario, deve presentare apposita domanda di iscrizione del soggetto quale suo collaboratore, al fine di contenere i tempi del procedimento è stata disposta la riduzione da 90 a 45 giorni per lo svolgimento dell’istruttoria, nonché la semplificazione del relativo modello. L’articolo dispone, inoltre, che nel caso in cui l’intermediario da iscrivere in E cessi il rapporto di collaborazione con l’intermediario che lo aveva iscritto, quest’ultimo debba comunicare all’ISVAP, attraverso l’utilizzo di un apposito modello, l’interruzione del rapporto entro 10 giorni. In assenza di tale comunicazione, è stato previsto che il soggetto iscritto in E possa informare l’Autorità dell’intervenuta cessazione del rapporto di collaborazione, attraverso una apposita dichiarazione inserita nel modello utilizzato dal nuovo intermediario per il quale verrà svolta l’attività. Ciò, al fine di consentire all’ISVAP l’esercizio dei necessari poteri di vigilanza nei confronti del soggetto che abbia omesso di effettuare la comunicazione di interruzione del rapporto.

L’articolo 14 apporta variazioni all’articolo 29 del Regolamento in tema di passaggio ad altra sezione del registro, al fine di rendere più agevoli le procedure e di semplificare il modello.

L’articolo 15 modifica l’articolo 31 del Regolamento relativamente al modello da compilare ai fini dell’estensione dell’attività di intermediazione in altri Stati membri degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D.

L’articolo 16 modifica l’articolo 36 del Regolamento, introducendo variazioni in tema di obblighi di comunicazione all’ISVAP da parte degli intermediari. In un’ottica di semplificazione, le informazioni da comunicare sono state circoscritte a quelle maggiormente rilevanti (sono state escluse le comunicazioni relative ai luoghi di conservazione della documentazione e alla denominazione delle imprese per le quali gli intermediari svolgono attività in altri Stati membri) ed è stato previsto un allungamento dei termini per effettuare talune comunicazioni, con esclusione di quelle (perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e avvio dell’operatività dei soggetti inoperativi) per le quali sussistono da parte dell’Autorità esigenze di maggiore tempestività nell’acquisizione delle informazioni dalle stesse recate. E’ stata poi introdotta una previsione che semplifica le comunicazioni inerenti le variazioni delle cariche rivestite da soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro nell’ambito di società iscritte nelle medesime sezioni. E’ stato previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per le imprese o per gli intermediari che si avvalevano dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E di presentare all’ISVAP apposita comunicazione (tramite specifico modello), entro un determinato termine oppure la documentazione attestante le cause che giustificano la mancata presentazione della comunicazione stessa. Si tratta di un obbligo sanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativo pecuniario sia sotto quello disciplinare. Sono state, altresì, riprodotte nell’articolo 36 le previsioni del Provvedimento n. 2473 del 16 novembre 2006, concernenti le modalità di comunicazione all’ISVAP in formato elettronico dei conferimenti, delle variazioni e delle cessazioni di incarichi agenziali o per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, nonché di alcune informazioni relative ai soggetti di cui alla sezione C del registro.

L’articolo 17 apporta modifiche all’articolo 38 del Regolamento, individuando alcuni casi di esonero dall’aggiornamento professionale per gli intermediari inoperativi e per gli intermediari che si trovino in specifiche situazioni personali o di salute (gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio) che non consentano di partecipare ai corsi di aggiornamento.

L’articolo 18 modifica l’articolo 42 del Regolamento concernente gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali, rettificando un mero errore formale.

L’articolo 19 introduce nel Regolamento un nuovo articolo 44 bis finalizzato a dettare disposizioni in tema di scioglimento dell’incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell’impresa di assicurazione, la cui effettiva sussistenza è verificata dall’Autorità. L’articolo disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell’attività nell’attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario, nonché gli effetti conseguenti alla mancata sostituzione dell’intermediario il cui rapporto è cessato. In particolare, è disciplinato il caso in cui l’impresa, nell’attesa del conferimento del nuovo incarico ad altro intermediario, assuma - attraverso la preposizione di propri dipendenti quali institori - la gestione diretta dell’attività per una durata massima, prevedendo che in tale periodo l’impresa assuma formalmente la responsabilità per l’operato dei collaboratori dell’agente cessato dei quali si avvale. E’ stato altresì previsto che, a fini di pubblicità in merito all’assunzione della gestione diretta, l’impresa ne fornisca notizia sul proprio sito internet indicando la data di avvio e di cessazione della gestione medesima.

L’articolo 20 modifica l’articolo 47 del Regolamento, elevando, per i contratti di assicurazione contro i danni, da 500 euro a 750 euro la misura del premio che gli intermediari possono ricevere come denaro contante.

L’articolo 21 apporta modifiche all’articolo 49 del Regolamento, relativo all’informativa precontrattuale, in tema di obblighi di consegna del modello 7A contenente il riepilogo dei principali doveri comportamentali cui sono tenuti gli intermediari e del modello 7B relativo ai dati essenziali degli intermediari e della loro attività. In particolare, con riferimento al modello 7A la nuova disposizione prevede che la consegna sia effettuata, al pari del modello 7B, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta anziché al momento del primo contatto con il cliente. Con riguardo al modello 7B, la variazione è volta a prevedere che in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto l’obbligo di consegna del modello sia limitato all’ipotesi in cui i dati relativi all’intermediario ed alla sua attività siano modificati rispetto a quelli già resi noti al momento della sottoscrizione iniziale. Tali modifiche consentono di attuare una semplificazione delle prescrizioni relative all’informativa precontrattuale, sia allineando i tempi di consegna dei modelli, con possibilità per gli intermediari di procedere ad una unificazione degli stessi senza tuttavia alterarne il contenuto, sia contenendo gli adempimenti posti in capo agli intermediari laddove, in assenza di variazioni dei dati, le esigenze di informativa siano state già soddisfatte con la prima consegna.

L’articolo 22 apporta modifiche formali all’articolo 51 del Regolamento in conseguenza della modifiche introdotte all’articolo 49.

L’articolo 23 apporta modifiche all’articolo 54 del Regolamento che disciplina gli obblighi di separazione patrimoniale. In particolare, per tener conto delle diverse realtà operative e delle esigenze organizzative degli intermediari, sono stati elevati da cinque a dieci giorni i termini per procedere al versamento dei premi ricevuti dai contraenti nel conto separato ed è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento di detti premi nel conto separato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari laddove ciò sia consentito nel rapporto contrattuale con le imprese. La modifica lascia inalterate le finalità della previsione regolamentare dal momento che rimane ferma l’impossibilità per gli intermediari di effettuare versamenti temporanei su conti diversi da quello separato.

L’articolo 24 inserisce nel Regolamento un nuovo articolo 54 bis volto a recepire le modifiche apportate all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni dalla legge finanziaria 2007, che ha esentato gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D dagli obblighi di separazione patrimoniale, consentendo a questi ultimi, in alternativa al conto separato e senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’impresa al fine di non vanificare l’effettività della disposizione, di stipulare una fideiussione bancaria che presenti determinate caratteristiche. Il nuovo articolo 54 bis reca inoltre alcune previsioni di dettaglio relative alla stipulazione della fideiussione, quali in particolare l’operatività a prima richiesta, la necessità del mantenimento costante delle caratteristiche della garanzia previste dalla norma primaria e i parametri di riferimento per la determinazione della capacità finanziaria oggetto della garanzia.

L’articolo 25 modifica l’articolo 56 del Regolamento, semplificando gli adempimenti a carico degli intermediari tenute conto delle caratteristiche delle polizze collettive.

L’articolo 26 apporta alcune modifiche all’articolo 57 del Regolamento in tema di obblighi di conservazione della documentazione. Al fine di ridurre gli oneri è stato eliminato l’obbligo di conservazione della documentazione non strettamente rilevante ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dalla disciplina sull’intermediazione assicurativa. In coerenza con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale è stato introdotto un obbligo di conservazione della documentazione comprovante la sussistenza delle situazioni di esonero.

Gli articoli 27 e 28 in tema di contratti di assicurazione a distanza modificano i riferimenti normativi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recati dagli articoli 59 e 60 del Regolamento, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione di tale decreto e dell’inserimento delle previsioni nello stesso contenute nel Codice del consumo.

L’articolo 29 reca modifiche all’articolo 62 del Regolamento in tema di illeciti disciplinari. E’ stata differenziata la sanzione in ragione del tipo di illecito commesso per le fattispecie relative alla violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale ed alla inosservanza delle previsioni in tema di fideiussione bancaria. In particolare, è stata prevista la sanzione base della radiazione per l’ipotesi di mancata costituzione del conto separato o mancata stipulazione della fideiussione bancaria di cui agli articoli 54 e 54 bis del Regolamento, nonché per l’inosservanza della previsione che vieta i versamenti temporanei in conti diversi dal conto separato. E’ stata invece disposta la sanzione base della censura per le fattispecie di costituzione di un conto separato o stipulazione di una fideiussione bancaria non conformi alle disposizioni previste dagli articoli 54e 54 bis e per le ipotesi di versamento dei premi nel conto separato oltre i termini stabiliti dalla normativa. Per tener conto di casi concreti emersi con maggiore frequenza anche dall’attività del Collegio di garanzia per i procedimenti disciplinari sono state introdotte due ulteriori ipotesi di violazione disciplinare in materia di rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto, per la quale è stata prevista la sanzione base della radiazione, nonché in tema di assegnazione di classe di merito non corretta all’atto della stipulazione di polizze della responsabilità civile auto, per la quale è stata prevista la sanzione base della censura.

L’articolo 30 dispone la soppressione dell’articolo 74 del Regolamento che rinviava a successive disposizioni per la comunicazione all’ISVAP in formato elettronico di alcune informazioni. Ciò, tenuto conto che il Provvedimento ISVAP n. 2473 del 16 novembre 2006, emanato in attuazione detta dell’articolo 74, risulta abrogato dall’articolo 32 del presente Provvedimento in quanto i relativi contenuti sono rifluiti nell’articolo 36 del Regolamento e negli allegati ivi richiamati.

Gli articoli 31 e 32 dettano disposizioni, rispettivamente in tema di allegati al Regolamento e di abrogazioni.

L’articolo 33 e l’articolo 34 disciplinano l’entrata in vigore e la pubblicazione del Provvedimento. Il Provvedimento apporta inoltre modifiche agli allegati al Regolamento, secondo una logica di massima semplificazione. In particolare sono stati realizzati modelli unici (uno per ciascuna delle sezioni del registro) che gli intermediari devono utilizzare per tutte le istanze relative alla propria persona, alla propria società e ai propri collaboratori. Ciascun intermediario utilizzerà il modello di riferimento compilando parti differenti (quadri) a seconda della richiesta (prima iscrizione, propria o della propria società, cancellazione, reiscrizione). In tal modo il modello si compone in funzione delle diverse esigenze. Sono stati inoltre previsti due nuovi modelli relativi, rispettivamente, ai casi di richiesta di iscrizione di soggetti già iscritti nella sezione E del registro e di passaggio di sezione, nonché un nuovo modello per la comunicazione all’ISVAP dell’interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E da parte dell’intermediario per il quale era svolta l’attività. Sono stati infine eliminati il modello 5B relativo ad informazioni per le quali è stata prevista l’acquisizione attraverso l’adozione di altri modelli e il previgente allegato n. 9 contenente l’elenco delle imprese di assicurazione ed il relativo codice ISVAP da utilizzare ai fini dell’attestazione del possesso della polizza di responsabilità civile ora sostituto dal codice impresa indicato dall’albo delle imprese, consultabile sul sito dell’Autorità.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 22 giugno 2009

Preventivatore unico MiSE/Isvap: fuorviante ed inutile




Newsletter Anno VII - n°314 - 22 Giugno 2009



Cari Colleghi,
Isvap annuncia l’avvio del preventivatore unico R.C.Auto, e partono le critiche verso lo strumento, bollato: fuorviante ed inutile.

Si chiama www.tuopreventivatore.it, il sito internet messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e dall’Isvap per confrontare le tariffe di tutte le 65 compagnie di assicurazione operanti in Italia nella R.C.Auto.


Voluto da Pier Luigi Bersani - a capo del MiSE nella precedente legislatura - ed introdotto con modifica dell’art. 136 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs 209/2005), allo scopo di consentire al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.

Tuttavia la conoscenza delle tariffe praticate dalle imprese, senza il necessario contributo sulle specifiche condizioni contrattuali applicate, in alcuni casi decisamente limitanti, rappresenta un’informazione parziale, poco utile per i consumatori, che potrebbe anche indurli ad effettuare scelte distorte. È questo il parere di Livio Selvaggio, Consigliere Esecutivo Nazionale SNA, Responsabile Commissione R.C.Auto.

Seguendo il ragionamento di Selvaggio, si profila per tuopreventivatore un diverso obiettivo rispetto a quello auspicato dalla stessa Autorità di Vigilanza per il settore assicurativo. Infatti il pericolo che incombe è quello che le imprese siano incentivate a salire la classica della miglior tariffa, trascurando le superiori condizioni contrattuali, orientandosi più semplicemente a proporre contratti low-cost intercettando la debolezza del consumatore verso l’acquisto al prezzo più basso.

Tutto ciò in antitesi con gli auspici del Presidente Isvap che nella relazione conclusiva dell’attività 2008 afferma: «di fronte ad una platea di consumatori sempre più facilitata nella ricerca del premio migliore deve corrispondere da parte delle compagnie, nel loro stesso interesse, il massimo sforzo affinché questo premio sia la risultante della migliore efficienza del loro operato» ... «L’innovazione commerciale del settore, sempre più orientata alle esigenze del cliente/consumatore, si realizza non solo attraverso l’innovazione di prodotto ma anche attraverso l’attività di intermediari responsabili, adeguatamente formati ed in grado di valutare ciò di cui il cliente ha bisogno e gli strumenti assicurativi più adeguati per fornirglielo». Difficile contraddire Giannini su questi principi. Ma è il suo preventivatore ad accrescere l’orientamento delle imprese alla disintermediazione in atto nel mercato R.C.Auto.

Il mercato oggi risulta fortemente scosso dalle imponenti campagne pubblicitarie delle imprese che proponendo i contratti, a basso valore aggiunto, accompagnati da promesse di risparmio fino al 50% delle compagnie dirette, controllate per lo più dai grandi gruppi, concorrono a ridurre la quota di mercato degli intermediari professionali. Il risultato di questi massicci investimenti pubblicitari lo si può leggere anche nei dati del primo trimestre 2009. La quota di mercato degli Agenti segna una debole flessione che dovrebbe aiutare a riflettere: nel I trimestre 2009 si registra una quota di mercato danni degli Agenti del 83,79%, era del 84,90% nel 2008; nel ramo R.C.Auto gli Agenti detengono nel 2009 il 90,14%, contro il 90,86% registrato lo scorso anno.



Tornando al preventivatore ed alla sua funzionalità, è accesa la critica per non aver previsto la scelta di un massimale diverso da quello minimo di legge (774.685,35 euro), timbrato dalla stragrande maggioranza degli intermediari: inadeguato allo scopo di protezione del proprio patrimonio da richieste di risarcimento. Massimale per lo più in disuso anche per l’imminente introduzione dei nuovi minimi previsti dalla comunità europea; a partire dall'11 dicembre 2009 diventeranno obbligatori massimali pari ad almeno 2,5 milioni di euro per sinistro con danni alle persone - indipendentemente dal numero delle vittime - e 500mila euro per sinistro per danni alle cose).

Discutibile l’affermazione nella guida all’utilizzo: “dalle direzioni o dai punti vendita delle compagnie si possono ottenere sconti, sia per ragioni commerciali, sia per l'inserimento in speciali convenzioni ovvero per la presenza a bordo del veicolo assicurato di dispositivi di infomobilità”. Come noto l’articolo 7 del Regolamento Isvap n.23, recita: “Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato” … “Le imprese che operano attraverso intermediari, indicano agli stessi la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo”. Piaceva leggere la norma come uno sconto tecnico “ulteriore personalizzazione del rischio”. Ma come ben si può immaginare, il sistema del monte sconti non è in grado di soddisfare le esigenze commerciali che si presentano di volta in volta.

Così, tuopreventivatore risulta praticamente superato dalla possibilità di scontare la polizza a discrezione dell’intermediario: i prezzi evidenziati non troveranno adeguata corrispondenza nel mercato, ed il cliente sarà più di prima costretto ad un lungo peregrinare tra intermediari, per contrattare lo sconto di loro competenza.

Insomma, sembra che invece di parlare di prodotti più competitivi e di best advice, l’attenzione sarà tutta verso lo sconto e il prezzo più basso.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 15 giugno 2009

Unapass conferma Presidente Congiu e nuova sintonia con Sna





Newsletter Anno VII - n°313 - 15 Giugno 2009



Cari Colleghi,
l’Unapass in Assemblea Generale a Roma conferma la fiducia al Presidente Massimo Congiu ed alla sua Giunta Esecutiva.

I lavori della XII Assemblea dell’Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione si sono tenuti presso il Sol Melià Hotel venerdì 12 e sabato 13 giugno 2009. Aperti dalla relazione del Presidente Congiu, i lavori sono stati caratterizzati dall’intervento di Giovanni Metti, Presidente Nazionale SNA, che ha particolarmente coinvolto la platea sulle condivisione dei temi che più stanno a cuore al mondo agenziale.

In effetti già la relazione del Presidente Congiu aveva mostrato la pressoché totale coerenza dei ragionamenti con la visione dei problemi affrontati dal recente Congresso SNA di Bologna. Molti di questi sono risultati in più parti come specchiati nella relazione del Presidente Congiu. Anche la linea delle possibili soluzioni si può intravedere unica.

La relazione del Presidente Unapass inizia con un richiamo alle forze politiche ed affronta subito il problema della redditività agenziale minata su più fronti dalla riduzione dei premi del settore, in costanza dei costi, e dai recenti aumenti frontali delle tariffe Rca che minano il rapporto fiduciario con l’agenzia. E pone l’attenzione sull’assurda spinosa situazione di concorrenza messa in piedi dalle imprese, pronte ad assumere gli stessi rischi a premi fortemente scontati dai loro canali diretti internet, telefonici e dei concessionari d’auto.

Alle imprese Massimo Congiu fa un richiamo perché si riponga più attenzione al proprio core business dell’assicurazione e si lasci la finanza ai margini degli obiettivi di ritorno sull’investimento, aprendo la strada a nuovi rischi assicurativi per favorirne il consumo. Più si, e meno no, alle richieste di copertura provenienti dal mondo agenziale, investendo di più sulla fiducia dell’intermediario, é il monito di Congiu.

Ma di visione unica si parla anche per quanto alle rispettive aree d’intervento dei Gruppi Agenti e delle Associazioni di Categoria, con il ruolo di queste ultime per la contrattazione di primo livello: a partire dall’Accordo Nazionale Agenti che dovrà essere rivisto soprattutto nell’istituto della rivalsa.

Stessa visione di SNA anche sul tema regolamentare “degli obblighi inutili” dell’eccesso di burocrazia, e sul continuo trasferimento alle agenzie di attività improprie.

Il Presidente Unapass riconosce come l’azione congiunta con lo SNA sia risultata fondamentale per contrastare con tempismo ed efficacemente le azioni politiche di ritorno all’esclusiva e alla poliennalità delle polizze danni. Tuttavia si interroga se questa prova muscolare può durare ancora. Proponendo alle parti sociali una soluzione condivisa che tenga debito conto dei principi che stanno alla base e riduca le criticità presenti, come quella della collaborazione tra intermediari iscritti nella medesima sezione A del Rui.

Una sintonia pressoché totale con lo SNA, è quanto emerso pure nel termine del discorso, sottolineando la rimessa in moto dell’attività federativa, ha avvalorato la possibile costruzione di una nuova rappresentanza unica degli Agenti Professionisti di assicurazione.

I Congressisti al voto hanno confermato pieno sostegno alla Giunta Esecutiva uscente, riconfermata nelle persone di:
Massimo Congiu - Presidente;
Paolo Iurassek - Vice presidente;
Loretta Credaro - Consigliere Esecutivo;
Fabio Zullo - Consigliere Esecutivo;
Angelo Migliorini - Consigliere Esecutivo;
Manuele Innocenti - Consigliere Esecutivo;
Daniele Capogrossi - Consigliere Esecutivo;
Nicola Gentili - Consigliere Esecutivo;
Alessandro Nardilli - Consigliere Esecutivo.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 8 giugno 2009

Polizze vita: cresce la raccolta



Newsletter Anno VII - n°312 - 08 Giugno 2009



Cari Colleghi,
cresce la produzione vita. Nel mese di aprile la nuova produzione vita ha registrato premi individuali per 5,1 miliardi di euro, con un incremento del 47,4% rispetto allo stesso mese del 2008; nei primi quattro mesi la raccolta premi è stata pari a 17miliardi (+25,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Spetta agli sportelli bancari e postali nonché ai promotori finanziari la palma d’oro della produzione vita. Sportelli e operatori finanziari hanno segnato un risultato positivo e pari al 35,0%. Nel mese di aprile gli agenti, hanno emesso nuove polizze per 488 milioni di premi, con una contrazione del 22,3% rispetto ad aprile 2008.

Questi i dati pubblicati dall’Ania nel suo periodico Ania-Trends di giugno, che riassume l’attenzione degli sportelli per la promozione di prodotti vita tradizionali. Il ramo I, con 4,6 miliardi di nuovi premi, è in forte crescita rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; da gennaio tale ramo ha registrato una raccolta pari a 14,6 miliardi, che rappresenta oltre l’85% del totale dei nuovi premi. Seppur meno rilevanti (211milioni), anche i premi di ramo V continuano ad aumentare rispetto ad aprile 2008; medesimo il risultato da inizio anno, con premi complessivi che hanno raggiunto 838 milioni. Con oltre l’80% in meno di premi raccolti rispetto allo scorso anno, prosegue, in aprile, la contrazione delle nuove emissioni di polizze “linked”. Prevale la forte riduzione registrata tra i prodotti index (-96,4%), a fronte di una raccolta premi di appena 25 milioni; i premi relativi alle unit sono stati invece pari a 266 milioni, con una diminuzione di oltre il 70% rispetto allo stesso mese del 2008. Nei primi quattro mesi sul ramo III si è osservata la medesima tendenza, con premi che hanno raggiunto 1,5 miliardi di euro. Da gennaio i premi/contributi relativi alle nuove adesioni individuali a fondi pensione aperti sono stati pari a 8 milioni; includendo anche i PIP, i premi/contributi hanno raggiunto 114 milioni (-40,8% rispetto al medesimo periodo del 2008).

Dalla fotografia della nuova produzione vita si può considerare che il dissesto finanziario scatenato dal caso Lehman Brothers ha indotto le banche a voltare strada: lasciando quella dei complessi prodotti index linked per prendere la via dei prodotti tradizionali che fino a ieri è stata ad appannaggio dei più cauti agenti. Si tratta di un segnale del fatto che i risparmiatori italiani, in genere, cercano sicurezza e scelgono polizze a capitale garantito, seppur con un rendimento minimo, non amando i rischi dei mercati: questo gli Agenti lo hanno sempre saputo.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 1 giugno 2009

Sanzione antitrust di 60mila euro per illecito invio avvisi di scadenza







Newsletter Anno VII - n°311 - 01 Giugno 2009



Cari Colleghi,
può costare caro inviare un avviso di pagamento dopo la disdetta del contratto. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delibera una sanzione amministrativa pecuniaria di 60mila euro ad Allianz-Ras per pratica commerciale scorretta.

Il caso segnalato, da alcuni clienti dell’Allianz-Ras all’Autorità Antitrust, riguarda l’invio dell’avviso di scadenza e, dopo qualche tempo, del sollecito di pagamento di contratti assicurativi regolarmente disdettati con richiesta di cancellazione dei propri dati personali.

Per l’Autorità vi erano gli elementi per ipotizzare una pratica contraria alla diligenza professionale atta a falsare il comportamento del consumatore medio ed avviava l’istruttoria nei confronti dell’impresa mandante e dei suoi agenti.

Dalle risultanze dell’indagine emergeva che le disdette oggetto di segnalazione all’Autorità sono state tutte inviate direttamente ed esclusivamente alla Compagnia e il caricamento informatico dell’avvenuta cessazione del rapporto spettava pertanto, alla Direzione dell’Impresa. La verifica, da parte dell’agente sulla base delle risultanze degli archivi di agenzia, in ordine alla correttezza dell’invio dell’avviso di scadenza, presupponeva che la dichiarazione di recesso fosse stata regolarmente registrata dalla Compagnia, ovvero che la stessa dichiarazione fosse pervenuta in Agenzia. Ma nei casi esaminati nessuna delle due circostanze si è verificata, pertanto la verifica posta in essere dall’agenzia non poteva in nessun caso consentire di escludere l’invio degli avvisi di pagamento.

A nulla è servito per l’impresa giustificare l’esiguità dei casi segnalati, e che questi siano stati determinati dalla ex gestione agenziale in seguito ad un attacco al portafoglio. Così come è ininfluente per l’Autorità il recesso avvenuto in forza della Legge Bersani che ha modificato l’articolo 1899 C.C., e il fatto che non si trattasse di un consumatore sprovveduto.

Per l’Autorità: “Il consumatore medio di prodotti assicurativi il quale, pur avendo esercitato la facoltà di recesso o di disdetta dal contratto, si veda recapitare un avviso di scadenza relativo ad un periodo assicurativo per il quale il contratto avrebbe dovuto risultare cessato, solo in casi marginalissimi imputerà l’evento ad un mero errore del professionista, cui non dare alcun seguito. Al contrario, il consumatore medio di prodotti assicurativi, anche in ragione del carattere tecnico-giuridico di tali prodotti, è certamente dotato di un bagaglio di conoscenze tali da apprezzare le potenziali implicazioni di un avviso di scadenza, di talché sarà indotto ad assumere un comportamento avente valenza economica che non avrebbe altrimenti assunto. Potrà infatti accadere che l’assicurato si determini a contattare l’agenzia o la compagnia per chiedere chiarimenti e rivendicare la cessazione degli effetti del contratto di assicurazione, venendo per tale via a realizzare un contatto diretto con il professionista a potenziale vantaggio di quest’ultimo, il quale potrà sfruttare l’opportunità sia per tentare di indurre un mutamento nelle determinazioni del cliente, sia per indagare le ragioni della scelta, sia per proporre soluzioni alternative, ecc.. In alternativa, potrà accadere che l’assicurato raggiunto dall’avviso di scadenza dubiti di aver effettivamente inoltrato la dichiarazione di volontà di segno contrario (specie quando l’invio sia avvenuto con ampio preavviso), ovvero ritenga, confidando nella correttezza della valutazione del professionista, che la propria dichiarazione di recesso/disdetta sia risultata concretamente inidonea a produrre l’effetto desiderato”.

Pertanto la pratica commerciale esaminata è risultata scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e c), 24, con specifico riferimento all’articolo 25, lettera d), e 26, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore medio di servizi assicurativi, mediante indebito condizionamento a limitare considerevolmente la sua libertà di comportamento. Allianz è stata condannata dall'Antitrust a pagare una multa di 60mila euro.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 25 maggio 2009

Polizze al supermercato con informativa low cost





Newsletter Anno VII - n°310 - 25 Maggio 2009



Cari Colleghi,
acquistabili in cassa come le ricariche telefoniche, le polizze saranno presto commercializzate nei supermercati del gruppo Interdis. Il progetto, in fase sperimentale, coinvolgerà inizialmente alcuni centri urbani.

La novità assoluta riguarda, oltre al punto di commercializzazione, anche le tipologie di prodotto vendute: due polizze dedicate alla famiglia per i danni materiali causati al contenuto della dimora in seguito a incendio, furto/scippo, nonché per i danni causati a terzi in relazione a fatti accidentali verificatisi nell'ambito della sfera privata e di relazione, causati con responsabilità civile del contraente o dei suoi familiari.

La proposta nasce da un accordo con la compagnia Piemontese assicurazioni, divisione Rem (Gruppo Reale Mutua), ed è stata sviluppata con una preparazione “scientifica” che ha coinvolto 36 tra direttori e capo reparto per seguire un corso di formazione di adeguamento alle norme che regolano il settore assicurativo previste dal Codice delle Assicurazioni. I prodotti sono stati messi a punto dalla divisione Rem, considerato un laboratorio di eccellenza del gruppo per lo sviluppo dei canali innovativi di bancassicurazione e prodotti per le famiglie, le Pmi e affinity Group.

Il cliente, prima di stipulare il contratto, può analizzare con calma a casa la polizza e, quindi, sottoscriverla, pagandola a una cassa qualsiasi del punto vendita, dopo, però essere passato per pratiche burocratiche presso la cassa centrale. Il costo dei prodotti assicurativi si aggirerà sui 54 euro annui. La copertura partirà dal momento dell'emissione dello scontrino, una novità interessante considerato che in genere le polizze decorrono a partire dalle ore 24.

Le polizze saranno offerte a partire dal prossimo luglio in 32 punti vendita delle catene Di Meglio e Sidis. All'interno dei diversi store, sarà dunque allestito un corner dedicato presso il quale saranno presenti gli addetti per la corretta stipula del contratto e la corretta compilazione dei moduli. La catena Interdis attende il via libera dell’Isvap per avviare l’offerta delle polizze al supermercato, affidando a cartelloni ben visibili e chiari la spiegazione dei contenuti.

Secondo i test cronometrici eseguiti da Interdis saranno sufficienti 3 minuti per riempire i moduli e sottoscrivere la polizza, garantendo una corretta informazione al consumatore.

In questo modo la distribuzione organizzata (DO) oltre a scendere sul campo delle polizze con prodotti standardizzati low cost, lancia anche l’informativa low cost.

Cronometro alla mano sfidano gli intermediari professionali, e in soli 3 minuti informeranno in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta. Promettono di Proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente; a tal fine acquisiscono ogni informazione che ritengono utile. Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza. Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto. Informano il contraente sui mezzi di pagamento, a titolo di versamento dei premi assicurativi… tutto in 3 minuti!

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 18 maggio 2009

La Federazione Unitaria SNA-Unapass in audizione al Senato






Newsletter Anno VII - n°309 - 18 Maggio 2009



Cari Colleghi,
la Commissione straordinaria del Senato per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati, ha svolto il seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe e sulle ricadute sui cittadini consumatori.

In audizione la Federazione Unitaria SNA-Unapass: in rappresentanza sono intervenuti il Vicepresidente vicario SNA, Jean François Mossino, il Presidente di Unapass, Massimo Congiu, e il componente dell'Esecutivo Nazionale SNA Claudio Demozzi.

Il Vicepresidente Sna premette che le agenzie di assicurazione detengono una quota pari all'85% del mercato assicurativo relativo al ramo danni e che esse si distinguono altresì dagli altri canali distributivi non professionali per l'elevato livello di assistenza ai consumatori, anche dopo la scelta del prodotto assicurativo, caratterizzandosi come elemento di costante riferimento delle compagnie sul territorio.

Mossino, sollecita l'impegno del legislatore ad adoperarsi per creare un mercato libero da vincoli, sia con riguardo al conferimento dei mandati da parte delle compagnie, sia relativamente alla durata delle polizze stipulate dagli assicurati, contribuendo così allo sviluppo della competitività e migliorando al contempo la qualità dell'offerta dei servizi assicurativi.

In tale contesto, Mossino rileva la necessità di non bloccare il positivo processo competitivo avviato grazie alla maggiore libertà acquisita dagli agenti monomandatari, che ha fatto registrare una sostanziosa riduzione dei premi assicurativi fin dall'avvio delle misure di liberalizzazione. Tale processo ha infatti accresciuto la concorrenza tra le compagnie, migliorando la qualità delle polizze e dei servizi, con una diminuzione dei livelli tariffari.

Ricorda in proposito il Vicepresidente Sna, che le Autorità di vigilanza hanno più volte sostenuto che il vincolo dell'esclusiva rappresenta la principale causa della scarsa concorrenza dell'offerta di prodotti e servizi assicurativi nonché il maggiore ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori. Infatti il settore assicurativo italiano appare fortemente concentrato, anche in seguito ai processi di aggregazione sinora intervenuti, comportando una riduzione della libertà di scelta dei consumatori e una progressiva standardizzazione delle tipologie assicurative offerte dalle compagnie.

È opinione della Federazione Sna-Unapass che negli ultimi due anni, per effetto delle liberalizzazioni avviate dal precedente Governo, si è registrata una diminuzione del valore dei premi assicurativi in rapporto al PIL, sia per il ramo vita che per quello danni. Osservando peraltro l'incidenza del ramo danni: la maggior parte dei Paesi europei presenta indici pari al doppio o talvolta al triplo di quelli italiani.

Occorre pertanto migliorare la cultura del settore assicurativo, attraverso l'adozione di adeguati stimoli alla concorrenza che consentano un'apertura del mercato italiano anche nei confronti degli operatori stranieri.

Mossino presenta quindi i vantaggi del divieto del rapporto di esclusiva nella distribuzione delle polizze, che incentiva la mobilità degli assicurati e degli agenti, esercitando una pressione verso la riduzione dei prezzi. Esprimendo forte preoccupazione per l'eventualità che il legislatore abroghi il divieto di esclusiva nei contratti di agenzia e la durata annuale delle polizze nei rami danni.

In relazione al primo profilo, sfata il luogo comune che individua nel plurimandato la principale causa dell'aumento dei costi di distribuzione delle polizze: al contrario, il divieto di esclusiva ha lasciato inalterato il margine di remunerazione degli agenti, anche se, sui contratti integrativi temporanei, si sono avuti ritocchi verso l'alto per compensare le riduzioni degli introiti delle agenzie a causa del venir meno del sistema di «preconto», in conseguenza del divieto di stipula di contratti poliennali.

Mossino smentisce anche la tesi secondo la quale la sottoscrizione di una polizza di durata pluriennale sarebbe più vantaggiosa per i clienti in termini di entità dello sconto praticato. In proposito, nel far riferimento all’emendamento al Disegno di Legge n. 1195, all'esame dell'Assemblea del Senato, osserva con sfavore che esso intende reintrodurre un sistema non condivisibile, che contempla uno sconto pari all'1 per cento sulla tariffa per ciascun anno di durata del contratto. Viceversa, l'attuale prassi contrattuale, basata sull'assunzione di impegni di durata annuale, presenta una maggior flessibilità tariffaria che permette al cliente di ottenere sconti di pari o maggiore ammontare.

Il Vicario Sna mette poi in guardia il legislatore dal promuovere condizioni di concorrenza basate esclusivamente sul contenimento dei costi dei servizi, rimarcando che tale soluzione rischia di attenuare la tutela effettiva dei consumatori. Al contrario, occorre puntare anche sulla qualità dell'offerta, per fornire servizi più efficaci e trasparenti, adeguati alle concrete esigenze del singolo consumatore. Ove non si seguisse tale indirizzo, evidenzia che gli assicurati correrebbero il rischio di vedere diminuita la loro copertura, esponendosi alle conseguenze delle azioni risarcitorie o di rivalsa proposte dal danneggiato o dalla compagnia assicurativa.

Mossino ha anche rimarcato la necessità di maggiore impegno per contrastare con decisione i fenomeni speculativi e di frode, che si riflettono negativamente sui livelli dei prezzi, osservando che tale azione richiede la collaborazione dello Stato e degli operatori di settore, in analogia con quanto è accaduto in Francia nell'ultimo decennio. In tale scenario, ritiene fondamentale agire sui livelli delle tariffe per l'assicurazione relativa alle automobili, che risultano particolarmente elevate nelle regioni meridionali, evitando che l'aumento dei loro costi possa incentivare la diffusione di comportamenti illegali, come la contraffazione dei certificati di assicurazione o la circolazione di veicoli privi di copertura.

Il Vicepresidente Sna conclude l'esposizione, rilevando che vi sono le condizioni grazie alle quali le istituzioni e gli intermediari professionali possono collaborare per contribuire a creare un mercato assicurativo equilibrato e attento all'esigenze dei cittadini.

Conclusivamente, Jean François Mossino, ha preso positivamente atto del consenso trasversale che si è determinato in ordine all'esigenza di mantenere in vigore il divieto di esclusiva, nell'ottica di salvaguardare i consumatori e di accrescere i livelli di concorrenza nel settore assicurativo.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas