lunedì 6 dicembre 2010

Pubblica consultazione per la II Direttiva Ue sulla mediazione assicurativa





Newsletter Anno VIII - n°369 - 06 Dicembre 2010



Cari Colleghi,
la Commissione Ue pronta alla revisione della Insurance Mediation Directive (IMD), meglio nota in Italia con l’acronimo DMA (Direttiva della Mediazione Assicurativa).

Lo scorso 26 novembre è stata avviata la pubblica consultazione sulla revisione della Direttiva con l’invito alle parti interessate a commentare l'attuale funzionamento dell’intermediazione assicurativa, e suggerire le possibili modifiche in vista della preparazione della DMA II.

Nella Direzione Generale Mercato Interno e Servizi della Commissione Europea hanno fiducia di ricevere importanti contributi da questa consultazione, indicazioni fondamentali per la predisposizione di una proposta formale della Commissione che possa recepire le esigenze emerse dopo l’introduzione della Direttiva 2002/92/CE.

Proponendosi di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, in un quadro giuridico che mira a un elevato livello di professionalità e competenza degli intermediari assicurativi, la Direttiva 2002 a causa del suo carattere di minima armonizzazione ha creato un mosaico di normative nazionali adottate dagli Stati membri. Sembra che in questa consapevolezza la Commissione intenda procedere in tempi rapidi alla sua revisione, correggendo quindi le gravi lacune e incongruenze dell'attività di intermediazione assicurativa in Ue.

I servizi della Commissione ha monitorato l’attuazione della Direttiva analizzando l’efficacia del livello minimo di tutela dei consumatori legata all’informazione completa spettante prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione sia alla stipula che nel caso della sua modifica o in occasione del rinnovo.

Negli orientamenti della Commissione c’è la regolazione inerente tutta una serie di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati – i cosiddetti PRIPs (Packaged Retail Investment Products) – come i prodotti assicurativi vita unit-linked, e questo in coerenza con i principi dettati da Solvency II e Mifid. È opinione della Commissione che la remunerazione agli intermediari attraverso gli incentivi, può influenzare i consigli per i consumatori e la valutazione della idoneità del prodotto finanziario; ed intenderebbe valutare diverse ipotesi di pubblicità nella remunerazione per gli intermediari di assicurazione.

Secondo i servizi della D.G. mercato interno della Commissione, i consumatori hanno una comprensione ancora insufficiente dei rischi, i costi e le caratteristiche dei prodotti assicurativi, la Direttiva in questo senso dovrebbe correggere i significativi conflitti di interesse, ad esempio, quando la retribuzione e gli incentivi sono più alti per la vendita di alcuni prodotti assicurativi in confronto con altri. Altro importante tema che si impegna a modificare la nuova Direttiva, sarà quello di introdurre alcune disposizioni sui dipendenti delle imprese di assicurazione dirette, al fine di garantire parità di condizioni con gli intermediari professionisti.

L’esperienza di questi anni, sembra non sarà trascurata, anzi le domande poste nel documento di consultazione pubblica pare che siano particolarmente attente a valutare ogni possibile utile soluzione per creare le condizioni di un mercato più attento al consumatore

Nel primo gruppo di domande poste in consultazione c’è un chiaro orientamento dei servizi della Commissione Ue: la prima domanda del documento chiede se gli obblighi informativi debbano essere estesi ai dipendenti delle imprese di assicurazione dirette, tenendo conto delle specificità dei canali di distribuzione esistenti. Una lacuna della precedente direttiva. Si chiede poi se l'esonero dagli obblighi di informazione per i grandi rischi debba essere conservato. Se nel contesto dei requisiti di informazione per la mediazione di prodotti assicurativi gli Stati membri possano imporre requisiti più rigorosi. Se pensate che una definizione di consulenza, simile o identica alla definizione in MiFID, è necessaria per la mediazione di prodotti assicurativi? Ritenete che determinati prodotti assicurativi possono essere venduti senza consiglio? Se sì, quali prodotti avete in mente e come potrebbe essere mitigato un possibile pregiudizio per i consumatori? Quali misure pratiche possono essere previste per la riduzione degli oneri amministrativi?

Nel secondo gruppo di domande si entra nel merito della gestione efficace dei conflitti di interessi e di trasparenza. Uno degli obiettivi della revisione della DMA dovrebbe essere quello di adottare regole chiare ed efficaci sui conflitti di interessi e di trasparenza che riguardano la distribuzione assicurativa, in particolare valuterà con particolare attenzione le preoccupazioni già sollevate dalla Commissione di Business Insurance Sector Inquiry 2007, in relazione al potenziale conflitto di interesse legato al duplice ruolo di broker come consulente per i loro clienti e come canale di distribuzione per l'impresa; potenziale fonte di conflitto tra l'obiettività della consulenza e le proprie considerazioni commerciali, in particolare sulla mancanza di comunicazione spontanea della retribuzione percepita dagli assicuratori, e le pratiche volte ad incitare i broker che in particolare hanno il potenziale di minare la concorrenza leale, e gli assicuratori potrebbero risultare in concorrenza tra loro a livello di remunerazione offerta ai broker. La relazione finale sull'indagine settoriale ha confermato l’importanza che la Commissione esamini la questione nel quadro della revisione della DMA II. In questo contesto, una soluzione potenziale sembra essere quella di usare la MiFID come punto di partenza per la gestione dei conflitti di interesse, in particolare per quanto riguarda la remunerazione.

Queste le domande: Quali sono i principi di alto livello che si propone di gestire in modo efficace i conflitti di interesse, tenendo conto delle differenze tra gli investimenti in polizze di assicurazione sulla vita e le altre categorie di prodotti assicurativi? Come potevano conciliarsi questi principi per tutti i partecipanti coinvolti nella vendita di prodotti assicurativi? Siete d'accordo che la MiFID potrebbe essere considerato come punto di partenza per la gestione dei conflitti di interessi? Come può la trasparenza della retribuzione nella vendita delle polizze di assicurazione essere migliorata per tutti i partecipanti coinvolti nella vendita di prodotti assicurativi, tenendo conto della necessità di pari condizioni? Siete d'accordo che tutti gli intermediari assicurativi dovrebbero avere il diritto alla parità di trattamento in termini di struttura della loro retribuzione, ad esempio, che i Broker dovrebbero essere autorizzati a ricevere commissioni da imprese di assicurazione e agenti di assicurazione? Quali condizioni si dovrebbero applicare per la divulgazione di informazioni sulle retribuzioni? Quali tipi di remunerazione devono essere incluse nelle informazioni sulle retribuzioni?

Il terzo gruppo di domande riguarda invece gli aspetti della vera parità di condizioni tra tutti i partecipanti coinvolti nella vendita di prodotti assicurativi. In termini pratici l’obiettivo sarà quello di estendere la DMA II alle imprese di assicurazione dirette e loro dipendenti. Inoltre, la Commissione vorrebbe prendere in considerazione le differenze tra gli investimenti in polizze di assicurazione sulla vita (PRIPs) e le altre categorie di prodotti assicurativi e le esenzioni dal campo di applicazione. A questo proposito, l'attenzione sarà anche dedicata all'eliminazione di inutili oneri amministrativi; mentre le vendite di prodotti assicurativi attraverso i mezzi di commercializzazione a distanza dovrebbero essere incluse nel perimetro della DMA II. Tali disposizioni potranno tenere conto delle attuali definizioni basate sulle attività di intermediazione assicurativa; e le esenzioni dal campo di applicazione potranno riconsiderare non i tipi di "professioni", ad esempio agenzie di viaggio; ma l’attività di intermediazione assicurativa, rimanendo quindi nell'ambito di applicazione della Direttiva. Infine, quando un'impresa di assicurazione vende i prodotti di un'altra impresa di assicurazione, La prima dovrà essere considerata come l'intermediario della seconda e fatte salve le disposizioni in materia di intermediazione assicurativa.

Domande: Al fine di garantire un livello di vera parità di condizioni tra tutti i partecipanti coinvolti nella vendita di prodotti assicurativi, in quale misura la corrente DMA dovrebbe essere applicabile anche alle imprese di assicurazione e loro dipendenti diretti? Una mancanza di chiarezza circa la portata della DMA potrebbe portare a inutili oneri amministrativi. Quali sono gli eventuali chiarimenti da apportare al campo di applicazione attuale della DMA a questo riguardo? Quali casi per l'esenzione dalla DMA II dovrebbero essere considerati, tenendo conto della necessità di garantire la certezza del diritto e tutela dei consumatori? Se un sito web o una persona dà solo informazioni su assicurazioni, queste devono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva DMA II? Come potrebbero essere più ben definiti i confini rispetto alla intermediazione assicurativa? Avete esempi di attività che, nella maggior parte degli Stati membri, rientrano nell'ambito DMA, ma che si ritiene non dovrebbe essere trattato, come la vendita di determinati prodotti assicurativi da parte delle imprese di noleggio auto? O al contrario, avete esempi di attività che attualmente non rientrano nella Direttiva, ma che dovrebbero essere inseriti?
Quali particolari esigenze derivanti dalla Direttiva sui servizi finanziari a distanza (DMFS) dovrebbero essere presi in considerazione nella DMA II?

Il quarto gruppo di domande si preoccupa dell’opportunità di migliorare il quadro giuridico in relazione al processo di notifica riguardante la libertà di stabilimento (FOE), e la libera prestazione di servizi (FOS) integrando le definizioni su FOS e FOE nella DMA II, al fine di rendere più agevole l’intermediazione assicurativa inserendo la clausola di reciproco riconoscimento della formazione professionale.

Domande: Sei d'accordo con l'inclusione della definizione della libera prestazione dei servizi (FOS), come stabilito nel protocollo di Lussemburgo del CEIOPS, nel testo della direttiva DMA II? C'è una necessità di chiarire ulteriormente le norme in materia di libertà di stabilimento (FOE) e integrare queste norme nella DMA II? Come può il processo di notifica essere reso più efficiente e utile? Siete d'accordo che ulteriori norme sul FOS e FOE dovrebbero essere inclusi nella DMA II, al fine di fornire maggiore certezza del diritto? Ci sono dei problemi con riferimento alle norme generali in relazione alla dimensione transfrontaliera dell’intermediazione assicurativa? Quali problemi devono affrontare oggi gli intermediari assicurativi in caso di vendita transfrontaliere? Come dovrebbe essere modificata la Direttiva per migliorare le condizioni delle attività FOE / FOS? Sarebbe utile a questo riguardo l'integrazione nella DMA II della clausola CEIOPS del protocollo di Lussemburgo sul reciproco riconoscimento? Disposizioni analoghe a quelle contenute nella direttiva sul commercio elettronico in vista di un uso appropriato e trasparente di buone regole generali potrebbero essere integrate nella DMA II?

Un quinto gruppo di domande è dedicato ai requisiti della formazione, ed è orientato a stabilire principi comuni di base per i requisiti professionali per tutti i venditori di prodotti assicurativi. In questo contesto, si potrebbe garantire che tutte le persone in imprese di assicurazione che sono responsabili della distribuzione assicurativa, così come tutti gli altri dipendenti che partecipano direttamente alla proposta di assicurazione o riassicurazione, abbiano le conoscenze e le abilità necessarie per l'espletamento delle loro funzioni.

Domande: Quali sono i requisiti di alto livello che sarebbe opportuno considerare per la conoscenza e la capacità di tutti i partecipanti coinvolti nella vendita di prodotti assicurativi nelle differenze esistenti nei sistemi di qualificazione applicabili negli Stati membri? Questi requisiti dovrebbero essere adattati a seconda del canale di distribuzione?

Nel sesto e ultimo gruppo di domande, la Commissione si pone l’esigenza di rendere più trasparente la promozione dei prodotti assicurativi vita finanziari. Le imprese di assicurazione o gli intermediari che propongono polizze vita finanziarie (PRIPs) dovranno necessariamente garantire che il cliente riceva informazioni per quanto riguarda la remunerazione (rendendo evidente la differenza tra il premio versato e la parte realmente investita del premio). L’orientamento è quello di prevedere strutture di remunerazione che non dovranno avere un impatto rilevante sulla capacità degli intermediari di agire nel miglior interesse del cliente, strutturando la remunerazione in modo tale da evitare o gestire in modo efficace i conflitti di interesse che possono sorgere.

Domande: Quali sono le sfide concrete che pensi dovrebbero essere affrontate quando si elabora una nuova normativa sulla distribuzione delle PRIPs assicurazione? Quali sono le più importanti questioni pratiche da prendere in considerazione quando si applica il parametro di riferimento MiFID per la vendita di PRIPs?

Tutti gli interessati sono invitati dalla Commissione a rispondere alle domande poste nel documento di consultazione. In particolare c’è da aspettarsi che Le associazioni degli intermediari saranno particolarmente attive nel partecipare alla pubblica consultazione, così da risolvere a livello comunitario ciò che ha trovato mille difficoltà di soluzione in ambito nazionale. L’invito ad essere il più specifici possibile nelle risposte, illustrando le posizioni con esempi concreti e di individuare, ove possibile, la natura e la dimensione degli eventuali costi e dei benefici connessi; è certamente un occasione ghiotta per affrontare i nodi della Regolamentazione Isvap al Codice delle Assicurazioni e rappresentare in sede Ue le eccezionalità previste dall’Autority nostrana.

La pubblica consultazione si chiude il prossimo 31 gennaio 2011. Le risposte dovranno essere inviate a markt-h2@ec.europa.eu.

La direzione generale della Commissione europea ha organizzato un convegno pubblico per la presentazione della pubblica consultazione per la revisione della Direttiva sulla Mediazione Assicurativa, Venerdì 10 dicembre 2010, dalle 09:00 alle 18:00 a Bruxelles, in rue Froissart, ed alla presenza delle associazioni degli intermediari di assicurazione, imprese di assicurazione, Ceiops e associazioni dei consumatori.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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