lunedì 29 dicembre 2008

Valutazione dei rischi, attesa la proroga





Newsletter Anno VI - n°47 - 29 Dicembre 2008


Cari Colleghi,
possibile rinvio di sei mesi per gli adempimenti in tema sicurezza nei luoghi di lavoro, in scadenza il 31 dicembre 2008. Attesa, nella Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione del DECRETO-LEGGE: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Nel tradizionale decreto "milleproroghe", varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 dicembre, dovrebbe trovare spazio lo slittamento delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro che sarebbero dovute entrare in vigore all'inizio del 2009. In particolare, lo schema dovrebbe differire di sei mesi l'applicazione delle nuove norme sulla valutazione dei rischi aziendali e le relative sanzioni. L'aggiornamento, secondo le più stringenti regole del nuovo testo unico - Decreto Legislativo n. 81/2008.

Anche il termine per l'applicazione della norma che impone la comunicazione degli infortuni di durata superiore a un giorno sarà molto probabilmente differito. Il Governo prenderà tempo poiché è nelle sue intenzioni approvare dei decreti correttivi e integrativi rivisitando le previsioni del testo unico della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, D.L. 81/2008.

Come noto il 1 gennaio 2009 era la data prevista per l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’obbligo di valutazione dei rischi previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In virtù della proroga contenuta nell’articolo 4 della Legge 2 agosto 2008, n. 129 (il termine fissato per l’adeguamento della valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento era già slittato dal 29 luglio 2008 al 1 gennaio 2009).

Previsto l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi secondo i nuovi contenuti e le nuove modalità disposte dal testo unico, con particolare attenzione ai nuovi elementi introdotti, ovvero:
• la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
• la valutazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità);
• la valutazione dei rischi connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
• l’individuazione delle procedure e dei ruoli dell’organizzazione aziendale necessari per l’attuazione delle misure da realizzare;
• l’indicazione dei nominativi dei soggetti obbligati che hanno partecipato alla valutazione dei rischi, ovvero responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale, medico competente;
• l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori ai rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza e una formazione e addestramento adeguati;
• le modifiche apportate a eventuali rischi specifici.

Inoltre, il documento di valutazione con data certa (articolo 28, comma 2, D.L. 81/2008) andava rielaborato dal datore di lavoro, a seguito di una nuova valutazione, non solo in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, oppure in seguito al verificarsi di infortuni significativi, ovvero quando il risultato della sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 22 dicembre 2008

Pubblicata la bozza di modifica al regolamento degli intemediari






Newsletter Anno VI - n°46 - 22 Dicembre 2008



Cari Colleghi,
l’Istituto per la Vigilanza nelle Assicurazioni Private, pubblica la bozza del provvedimento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private. Inoltre, con il provvedimento n. 2664 del 17 dicembre, l’Isvap modifica l’articolo 37 del Regolamento 5 e rinuncia all’obbligo degli intermediari di comunicazione annuale del rinnovo della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale.

On line la bozza del nuovo regolamento 5, frutto di un tavolo di confronto aperto dopo le insistenti pressioni esercitate dalle associazioni di categoria, in primis il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione che fin dall’emanazione dello schema, settembre 2006, ebbe a contestare con decisione l’articolato regolamento.

Ebbene, dopo oltre due anni di frizioni, l’Autorità per la Vigilanza del settore assicurativo, prende atto dei significativi ricorsi degli Agenti e modifica alcune norme. Lasciando peraltro parzialmente soddisfatta la categoria agenziale per non aver raccolto tutti i punti oggetto di contestazione.

Si è trattato di un atto dovuto, infatti l’intervento risponde agli obiettivi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede all’Isvap e ad altre Autorità indipendenti di sottoporre a revisione, il contenuto degli atti di regolazione, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli assicurati.

In ogni caso, secondo l’Isvap, la portata fortemente innovativa della disciplina sull’intermediazione recata dal Regolamento n. 5/2006 ed il conseguente impatto sugli assetti del mercato della distribuzione assicurativa hanno suggerito di monitorare nel continuo l’effetto delle norme e di procedere ad una valutazione della loro applicazione in concreto in via anticipata rispetto al termine dei tre anni previsto dalla legge.

L’Authority ammette le ragioni delle associazioni degli intermediari, che hanno fatto emergere alcuni profili suscettibili di modifica e di miglioramento, finalizzati a semplificare e razionalizzare taluni adempimenti posti a carico degli intermediari, senza diminuire il livello di tutela degli assicurati.

Molte le variazioni previste in bozza:
• modifiche all’articolo 2, lettera z), del Regolamento concernente la definizione di “responsabili dell’attività di intermediazione”, esplicitando che tale qualifica può essere rivestita da coloro ai quali sono attribuite, nell’ambito della società per la quale operano, mansioni direttive con esercizio di specifici poteri e funzioni, indipendentemente dall’inquadramento nell’organico.
• modifica l’articolo 9 del Regolamento in tema di prova di idoneità prevista per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro, introducendo una semplificazione delle procedure di esame per i candidati che risultino iscritti nelle sezioni C od E nel registro nel biennio antecedente alla pubblicazione del bando d’esame. La modifica è volta a prevedere lo svolgimento della sola prova scritta per soggetti che risultino già in possesso di una professionalità acquisita sul campo. E’ inoltre introdotta una nuova previsione che limita l’esame alle sole materie riguardanti l’esercizio dell’attività riassicurativa per i candidati che intendano svolgere tale attività e che siano già iscritti nelle sezioni A o B del registro in qualità di intermediari assicurativi oppure abbiano già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.
• modifica l’articolo 11 del Regolamento che detta principi generali sui contenuti della polizza di responsabilità civile professionale di cui devono essere muniti gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro. Le modifiche sono volte ad adeguare, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, i massimali minimi di copertura della polizza, tenendo conto dell’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione stabilito dalla medesima direttiva (pari al 12,8%).
• modifiche all’articolo 24 del Regolamento relativo alle modalità di iscrizione degli intermediari nella sezione E del registro, introducendo alcune previsioni finalizzate a semplificare ed agevolare l’iscrizione di soggetti che cessino di svolgere l’attività per un intermediario per svolgere l’attività come addetti all’esterno dei locali di altro intermediario. In tale ottica, è stato inoltre previsto un nuovo modello concernente la modifica del rapporto di collaborazione (allegato n. 6) che consente di accorpare in un unico documento l’istanza di cancellazione sottoscritta dal primo intermediario e la domanda di iscrizione firmata dal nuovo soggetto per il quale verrà svolta l’attività. L’unificazione in un unico modello delle due domande è finalizzata ad attuare una semplificazione delle procedure funzionale al contenimento dei termini istruttori, in assenza di norme codicistiche che consentano di ammettere prima dell’iscrizione nel registro un’immediata operatività dei soggetti iscritti nella sezione E per conto del nuovo intermediario. Nel medesimo modello è inoltre inserita una dichiarazione con cui il soggetto iscritto in sezione E può informare l’ISVAP della intervenuta interruzione del rapporto di collaborazione, al fine di consentire all’Autorità di adottare i necessari interventi di vigilanza nel caso in cui il soggetto tenuto alla cancellazione, nonostante l’intervenuta interruzione, abbia omesso di richiedere la cancellazione dell’ex collaboratore.
• modifica l’articolo 26 del Regolamento in tema di cancellazione dal registro, introducendo alcune specifiche disposizioni per i soggetti iscritti nelle sezioni C od E. In particolare, sono state dettate previsioni con riguardo alla visibilità nel registro di soggetti sottoposti a procedimento disciplinare o ad accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso. E’ stato inoltre previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per le imprese o per gli intermediari che si avvalevano dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E di presentare all’ISVAP istanza di cancellazione entro un determinato termine. La previsione è finalizzata a consentire sia l’uscita dal registro di soggetti per i quali è venuto meno il presupposto (rapporto di collaborazione) che, in base alle disposizioni del Codice delle assicurazioni e del regolamento, giustifica il mantenimento della relativa iscrizione, sia la possibilità per detti soggetti di mutare la veste assunta in sede di pregressa iscrizione attraverso il passaggio ad altre sezioni del registro. Si tratta di un obbligo sanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativo pecuniario sia sotto quello disciplinare.
• modifica l’articolo 27 del Regolamento relativo alla reiscrizione nel registro, apportando variazioni con riferimento ai requisiti necessari per ottenere la reiscrizione. In particolare, coerentemente con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale all’articolo 38, viene prevista la necessità di attestare l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento solo nel caso in cui nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda di reiscrizione non sia stato effettuato l’aggiornamento.
• variazioni all’articolo 29 del Regolamento in tema di passaggio ad altra sezione del registro, al fine di rendere più agevoli le procedure per il trasferimento di sezione degli intermediari. Con tale obiettivo è stato altresì predisposto uno specifico modello (allegato n. 9) che, a fini di semplificazione, unifica nel medesimo documento le istanze da presentare ai fini della richiesta di passaggio.
• modifica l’articolo 36 del Regolamento, introducendo variazioni in tema di obblighi di comunicazione all’ISVAP da parte degli intermediari. In un’ottica di semplificazione, le informazioni da comunicare ai sensi dell’articolo 36 sono state circoscritte a quelle maggiormente rilevanti (sono state escluse le comunicazioni relative ai luoghi di conservazione della documentazione e alla denominazione delle imprese per le quali gli intermediari svolgono attività in altri Stati membri) ed è stato previsto un allungamento dei termini per effettuare talune comunicazioni, con esclusione di quelle (perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e avvio dell’operatività dei soggetti inoperativi) per le quali sussistono da parte dell’Autorità esigenze di maggiore tempestività nell’acquisizione delle informazioni dalle stesse recate. Sono state, altresì, riprodotte nell’articolo 36 le previsioni del Provvedimento n. 2473 del 16 novembre 2006, concernenti le modalità di comunicazione all’ISVAP in formato elettronico dei conferimenti, delle variazioni e delle cessazioni di incarichi agenziali o per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, nonché di alcune informazioni relative ai soggetti di cui alla sezione C del registro.
• modifiche all’articolo 38 del Regolamento, volte a ridefinire le modalità di adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale. E’ stato esteso dall’anno al biennio il termine per effettuare l’aggiornamento, specificando che il primo obbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione o, per gli addetti interni, di inizio dell’attività. Inoltre, sono stati individuati alcuni casi di esonero per gli intermediari inoperativi e per gli intermediari che si trovino in specifiche situazioni personali o di salute (gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio) che non consentano di partecipare ai corsi di aggiornamento. Le modifiche all’articolo 38 mantengono comunque inalterato il livello di professionalità richiesto per l’esercizio dell’attività; resta infatti ferma la previsione che, a prescindere da qualunque termine, richiede il tempestivo aggiornamento in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti o di evoluzione della normativa.
• nuovo articolo 44 bis finalizzato a dettare disposizioni in tema scioglimento dell’incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell’impresa di assicurazione. L’articolo disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell’attività nell’attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario, nonché gli effetti conseguenti alla mancata sostituzione dell’intermediario il cui rapporto è cessato. In particolare, è disciplinato il caso in cui l’impresa, nell’attesa del conferimento del nuovo incarico ad altro intermediario, assuma - attraverso la preposizione di propri dipendenti quali institori - la gestione diretta dell’attività per una durata massima, prevedendo che in tale periodo l’impresa assuma formalmente la responsabilità per l’operato dei collaboratori dell’agente cessato di cui si avvale nel periodo della gestione diretta. Sono inoltre dettate norme per regolare sia le ipotesi di sostituzione dell’intermediario sia i casi in cui tale sostituzione non si determini.
• modifica l’articolo 47 del Regolamento, elevando, per i contratti di assicurazione contro i danni, da 500 euro a 750 euro la misura del premio che gli intermediari possono ricevere come denaro contante.
• modifiche all’articolo 49 del Regolamento, relativo all’informativa precontrattuale, in tema di obblighi di consegna del modello 7A contenente il riepilogo dei principali doveri comportamentali cui sono tenuti gli intermediari e del modello 7B relativo ai dati essenziali degli intermediari e della loro attività. In particolare, con riferimento al modello 7A la nuova disposizione prevede che la consegna sia effettuata, al pari del modello 7B, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta anziché al momento del primo contatto con il cliente. Con riguardo al modello 7B, la variazione è volta a prevedere che in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto l’obbligo di consegna del modello sia limitato all’ipotesi in cui i dati relativi all’intermediario ed alla sua attività siano modificati rispetto a quelli già resi noti al momento della sottoscrizione della proposta o del contratto. Tali modifiche consentono di attuare una semplificazione delle prescrizioni relative all’informativa precontrattuale, sia allineando i tempi di consegna dei modelli previsti dalla normativa, con possibilità per gli intermediari di procedere ad una unificazione degli stessi senza tuttavia alterarne il contenuto, sia contenendo gli adempimenti posti in capo agli intermediari laddove, in assenza di variazioni dei dati, le esigenze di informativa siano state già soddisfatte con la prima consegna.
• modifiche all’articolo 54 del Regolamento che disciplina gli obblighi di separazione patrimoniale. In particolare, per tener conto delle diverse realtà operative e delle esigenze organizzative degli intermediari, sono stati elevati da cinque a dieci giorni i termini per procedere al versamento dei premi ricevuti dai contraenti nel conto separato ed è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento di detti premi nel conto separato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari laddove ciò sia consentito nel rapporto contrattuale con le imprese. La modifica lascia inalterate le finalità della previsione regolamentare dal momento che rimane ferma l’impossibilità per gli intermediari di effettuare versamenti temporanei su conti diversi da quello separato.
• nuovo articolo 54 bis volto a recepire le modifiche apportate all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni dalla legge finanziaria 2007, che ha esentato gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D dagli obblighi di separazione patrimoniale, consentendo a questi ultimi, in alternativa al conto separato e senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’impresa al fine di non vanificare l’effettività della disposizione, di stipulare una fideiussione bancaria che presenti determinate caratteristiche. Il nuovo articolo 54 bis reca inoltre alcune previsioni di dettaglio relative alla stipulazione della fideiussione.
• modifica l’articolo 56 del Regolamento, introducendo per i contratti in forma collettiva una differenziazione di disciplina in relazione alla tipologia di copertura offerta. Le modifiche prevedono un regime semplificato per alcune polizze danni, prestate in occasione di determinati eventi (ricreativi, sportivi o culturali) e caratterizzate da una limitazione della durata della copertura, strettamente connessa al periodo temporale di svolgimento dell’evento. In particolare, per tali contratti è stata disposta l’applicazione delle norme di comportamento dettate dal comma 1, nei soli confronti del contraente. Ai fini di trasparenza nei confronti degli assicurati è stato inoltre previsto in capo al contraente l’obbligo di consegnare agli assicurati un documento sintetico, predisposto dall’impresa, volto ad informare gli stessi della sussistenza della copertura assicurativa, nonché ad illustrare le modalità di reperimento della documentazione relativa al contratto e/o le modalità per l’attivazione della copertura.
• modifiche all’articolo 57 del Regolamento in tema di obblighi di conservazione della documentazione. Al fine di ridurre gli oneri di conservazione posti in capo agli intermediari è stato eliminato l’obbligo di conservazione della documentazione non strettamente rilevante ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dalla disciplina sull’intermediazione assicurativa (corrispondenza intercorsa con le imprese e gli intermediari in relazione all’attività svolta). In coerenza con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale è stato introdotto un obbligo di conservazione della documentazione comprovante la sussistenza delle situazioni di esonero.
• modifiche all’articolo 62 del Regolamento in tema di illeciti disciplinari. E’ stata in primo luogo introdotta la possibilità di modulare maggiormente la sanzione disciplinare prevista per le fattispecie tipizzate in funzione della lesività in concreto del fatto commesso: si prevede che la sanzione del richiamo possa essere applicata anche alle ipotesi sanzionate di base con la radiazione e la censura, laddove il fatto commesso si configuri quale lieve manchevolezza. E’ stata inoltre differenziata la sanzione in ragione del tipo di illecito commesso per le fattispecie relative alla violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale ed alla inosservanza delle previsioni in tema di fideiussione bancaria. In particolare, è stata prevista la sanzione base della radiazione per l’ipotesi di mancata costituzione del conto separato o mancata stipulazione della fideiussione bancaria di cui agli articoli 54 e 54 bis del Regolamento, nonché per l’inosservanza della previsione che vieta i versamenti temporanei in conti diversi dal conto separato. E’ stata invece disposta la sanzione base della censura per le fattispecie di costituzione di un conto separato o stipulazione di una fideiussione bancaria non conformi alle disposizioni previste dagli articoli 54e 54 bis e per le ipotesi di versamento dei premi nel conto separato oltre i termini stabiliti dalla normativa. Per tener conto di casi concreti emersi con maggiore frequenza anche dall’attività del Collegio di garanzia per i procedimenti disciplinari sono state introdotte due ulteriori ipotesi di violazione disciplinare in materia di rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto, per la quale è stata prevista la sanzione base della radiazione, nonché in tema di assegnazione di classe di merito non corretta all’atto della stipulazione di polizze della responsabilità civile auto, per la quale è stata prevista la sanzione base della censura.
• modifiche agli allegati al regolamento, secondo una logica di massima semplificazione. In particolare sono stati realizzati modelli unici (uno per ciascuna delle sezioni del registro) che gli intermediari devono utilizzare per tutte le istanze relative alla propria persona, alla propria società e ai propri collaboratori. Ciascun intermediario utilizzerà il modello di riferimento compilando parti differenti (quadri) a seconda della richiesta (prima iscrizione, propria o della propria società, cancellazione, reiscrizione). In tal modo il modello si compone in funzione delle diverse esigenze. Come già descritto nell’ambito dei rispettivi articoli (artt. 24 e 29 del Regolamento) sono stati inoltre previsti due nuovi modelli relativi, rispettivamente, ai casi di richiesta di passaggio di sezione e di modifica del rapporto di collaborazione per gli iscritti nella sezione E. Sono stati infine eliminati il modello 5B relativo ad informazioni per le quali è stata prevista l’acquisizione attraverso l’adozione di altri modelli e l’allegato n. 9 contenente l’elenco delle imprese di assicurazione ed il relativo codice ISVAP da utilizzare ai fini dell’attestazione del possesso della polizza di responsabilità civile ora sostituito dal codice impresa indicato dall’albo delle imprese, consultabile sul sito dell’Autorità.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Autorità entro il 9 febbraio 2009 al seguente indirizzo di posta elettronica: modifichereg5@isvap.it.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 15 dicembre 2008

All'orizzonte nuovo Regolamento 5






Newsletter Anno VI - n°45 - 15 Dicembre 2008



Cari Colleghi,
a distanza di due anni dall’emanazione del regolamento concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private avvia un tavolo di confronto con le organizzazioni rappresentative degli Agenti di assicurazione. Al centro degli incontri le richieste avanzate dalle organizzazioni agenziali, SNA e Unapass, di verifica degli effetti che la normativa ha prodotto e per analizzare le aree di miglioramento.

Il tavolo aperto approfondirà tutte le questioni legate alla pesante burocrazia, che nella pratica quotidiana ha comportato sovrabbondanti quanto inutili adempimenti, senza generare particolari vantaggi, soprattutto per il consumatore.

La fase di consultazione apertasi dopo l’invio all’Isvap di un documento di proposta, sottoscritto congiuntamente dai Presidenti Tristano Ghironi e Massimo Congiu, prevede una prima fase di esame al quale potrà far seguito una nuova versione del regolamento che, come consuetudine, sarà posta in pubblica consultazione prima dell’emanazione della stesura definitiva.

L’apertura dell’Isvap al confronto è un segnale positivo, posto che molti degli argomenti messi all’attenzione del Regolatore, sono orientati in primis alla semplificazione operativa, nell’interesse generale dell’industria assicurativa.

Sna e Unapass hanno ribadito la necessità primaria di procedere alla eliminazione delle pastoie burocratiche, ed alla modifica dell’impianto sanzionatorio, ingiustamente repressivo anche per lievi manchevolezze, per poi analizzare una serie di norme che, diversamente regolate, potranno portare un clima di normalità nell’attività degli intermediari professionali.

Da parte sua l’Isvap, su alcuni punti, si è reso subito possibilista per modificare l’impianto, nell’ottica di una semplificazione operativa del regolamento. Sotto osservazione in particolare le comunicazioni per iscrizione/variazione/cancellazione nel Registro Unico degli Intermediari (RUI); la revisione dei documenti precontrattuali 7A e 7B da consegnare ai clienti insieme alla valutazione della adeguatezza contrattuale; la periodicità dell’aggiornamento professionale perché sia meno stringente; la semplificazione della prova d’esame per taluni soggetti già operativi.

Sul tavolo del confronto, gli intermediari hanno portato le questioni più spinose, tra le quali: la definizione di prodotto standardizzato; l’elevazione del termine per il versamento dei premi nel conto separato; la necessità di escludere dall’attività di intermediazione quella riservata all’esazione dei premi; l’esigenza di innalzamento del tetto per l’incasso in contanti dei premi danni non RCAuto; l’autorizzazione agli iscritti nelle sezioni A e B di operare liberamente tra loro.

Non ultimo Ghironi e Congiu, avanzano l’utilità di uno studio dedicato alla comparazione delle varie regolamentazioni con il quale i singoli Paesi UE hanno recepito la Direttiva Europea sull’intermediazione assicurativa.

Superare gli aspetti che insabbiano l’attività degli Intermediari professionali nella loro missione sociale di garanzia del futuro delle famiglie e delle imprese. Questo è quanto chiedono gli Agenti di assicurazione, per affrontare l’attuale contesto economico con maggiore sicurezza e per concorrere stabilmente al benessere del Paese. Ma anche per recuperare margini di redditività dal ripristino della semplificazione operativa, senza rinunciare alla trasparenza contrattuale e all’effettiva tutela dei diritti del consumatore.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

martedì 2 dicembre 2008

Provvigioni medie in ribasso nel 2007












Newsletter Anno VI - n°44 - 01 Dicembre 2008



Cari Colleghi,
nel 2007 le percentuali provvigionali degli intermediari sono state inferiori all’anno precedente, lo conferma l’Ufficio Statistiche e Studi Attuariali dell’ANIA.

Ania Trends focus Indici Aziendali, nella sua ventitreesima edizione, analizza gli indici informativi e ratio di performance aziendale degli anni 2003-2007.

Alla ricerca dell’Ania hanno partecipato 62 imprese, rappresentanti una raccolta premi di 66.733 milioni di Euro, pari al 67,3% del totale: l’84,1% per i rami Danni e il 57,1% per i rami Vita. La rilevazione analizza il Lavoro Diretto Italiano (L.D.I.).

Le prime tabelle di analisi, sono dedicate agli indici dei costi sostenuti dalle imprese sui premi.

Nel 2007 l’incidenza delle spese sui premi danni sono state pari al 29,15% in aumento rispetto all’anno precedente (28,63%). Nei rami vita le spese hanno inciso per il 6,48% (6,24% nel 2006).

Tuttavia l’incremento dei costi non è addebitabile alla gestione commerciale che segna una riduzione. L’Ania ha osservato le spese commerciali che comprendono le provvigioni alla rete distributiva, il costo dell'organizzazione produttiva, il costo del personale commerciale di sede e periferico, nonché le spese pubblicitarie e promozionali. Nel 2007, il livello dei costi commerciali delle imprese in rapporto ai premi dei rami danni presenta un valore pari al 16,62%, in diminuzione rispetto all’anno precedente (16,67%). I costi commerciali rispetto ai premi vita sono stati del 4,34%, erano pari al 4,58% nel 2006.

Esaustivo il livello di risparmio delle imprese per quanto riguarda le percentuali provvigionali retrocesse. Nel 2007 il decremento ha interessato sia il settore danni che quello vita. Sono state pagate provvigioni per il 15,43% sui premi del lavoro diretto italiano danni (erano il 15,56% nel 2006). Le provvigioni erogate nei rami vita sono state pari al 4,34% (4,58% nel 2006).

Mentre le imprese risparmiavano sulle provvigioni, aumentavano le altre spese. L’andamento delle altre spese commerciali nel 2007 hanno pesato complessivamente per lo 0,89% dei premi. Tale valore è in crescita rispetto al 2006 (0,70%). Nei rami Vita l’indicatore aumenta in maniera esponenziale, passando dallo 0,40% del 2006 allo 0,61% del 2007, con un incremento di 21 punti percentuali. Anche nei rami Danni l’incidenza delle altre spese commerciali sui premi è in aumento (da 1,10% del 2006 al 1,20% del 2007).

L’analisi dei costi delle imprese prosegue con quelli gestionali, che comprendono il costo del personale non commerciale (comprese le spese esterne per liquidazione sinistri) e le altre spese gestionali non di personale. Nell’ultimo anno l’indice dei costi gestionali, a livello totale, presenta un valore in aumento rispetto al 2006, passati dal 6,03% al 7,05%.

Il rapporto analizza anche l’incidenza sui premi del costo del personale (con contratto amministrativo e dedicato al solo lavoro diretto italiano). Nel 2007, a livello totale, emerge un valore medio del 2,93% con un incremento rispetto al 2006 (2,68%). Il valore di questo indicatore risulta, nell’ultimo anno, in diminuzione per i rami Danni (dal 5,21% del 2006 al 5,11% del 2007), mentre aumenta per i rami Vita (dallo 0,81% del 2006 allo 0,98% dell’ultimo anno).

Per quanto riguarda il Costo medio dei dipendenti con contratto amministrativo, tale indicatore presenta un valore medio di € 76.290, con un aumento nell'ultimo anno pari al 3,6%. Calcolato sommando le voci di spesa sostenute per tutto il personale (retribuzioni lorde, provvigioni e interessenze, diarie e rimborsi spese, oneri sociali, incremento al fondo TFR, oneri a carico delle imprese per polizze assicurative stipulate per i propri dipendenti), comprendendo anche i dirigenti e rapportando tale totale all'organico complessivo in essere al 31 dicembre dell'anno considerato. Nel calcolo della media sono considerati anche i costi dei dipendenti dei call center e le spese per lavoro interinale.

Per analizzare la componente “lavoro”, l’Ania ha esaminato anche i seguenti indici:
- premio medio di portafoglio per singola polizza;
- volume premi rapportato al numero dei dipendenti;
- numero medio di giornate di formazione del personale amministrativo (si considerano le giornate/uomo in seminari inter-aziendali o aziendali o altri istituti di formazione);
- costo della formazione sul costo del personale (il costo della formazione è ottenuto moltiplicando il numero delle giornate/uomo dedicate alla formazione e il costo medio di una giornata di formazione presso l’I.R.S.A.;
- tasso di assenteismo (sono state conteggiate tutte le ore di assenza, escluse le ferie, effettuate a qualunque titolo dal personale amministrativo esclusi i dirigenti);


Per quanto riguarda il tasso di assenteismo, questo ha assunto un valore pari a 222,5 ore non lavorate. Circa sei settimane di assenza oltre le ferie.

In considerazione sono state prese anche le provvigioni in rapporto ai premi del L.D.I. per i vari canali distributivi sia a livello totale che per i principali sottorami. In evidenza, per quanto macroscopico, le percentuali provvigionali erogate dalle imprese al canale bancario nei rami danni che segna il valore medio del 22,71% (25,81 nel 2006), superiore al valore del canale agenziale di oltre sei punti e mezzo percentuali.

L’analisi degli indici aziendali 2007 restituisce una fotografia che vede le imprese incrementare le spese gestionali e risparmiare sulle provvigioni. Per quanto superfluo, è utile sottolineare che le dichiarazioni degli esponenti dell’Ania, all’indomani dell’emanazione della Legge che introduceva il divieto di esclusiva nei mandati agenziali, tese ad allarmare il mercato circa l’aumento dei premi assicurativi per conseguenza dei maggiori costi provvigionali, sono state fuori luogo e smentite dai fatti.

I dati inequivocabilmente mettono in luce la critica situazione agenziale che riduce sensibilmente il proprio fatturato provvigioni e nel contempo deve fare i conti con spese gestionali ed organizzative fortemente aumentate.

E allora sarà necessaria la completa revisione del rapporto con le imprese, con l’obiettivo del riequilibrio economico delle agenzie, in particolare attraverso la revisione generale dei compiti degli agenti, cioè degli adempimenti operativi gestionali che le compagnie scaricano comodamente sulle agenzie.

Su questi temi, sarà chiamato a lavorare con maggiore concretezza il prossimo Esecutivo del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, che sarà eletto nel corso del prossimo Congresso Nazionale in programma il 3 febbraio 2009 a Bologna.

Tutta la categoria è pertanto chiamata a stringersi nelle proprie sezioni provinciali, dove saranno dibattute le tesi per la costruzione del programma dell’attività politica degli Agenti, in tutte le questioni aperte dalle nuove norme, ma non solo, soprattutto sui temi che si sapranno porre per lo sviluppo delle nostre realtà e per guardare con fiducia al futuro.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas