lunedì 22 dicembre 2008

Pubblicata la bozza di modifica al regolamento degli intemediari






Newsletter Anno VI - n°46 - 22 Dicembre 2008



Cari Colleghi,
l’Istituto per la Vigilanza nelle Assicurazioni Private, pubblica la bozza del provvedimento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private. Inoltre, con il provvedimento n. 2664 del 17 dicembre, l’Isvap modifica l’articolo 37 del Regolamento 5 e rinuncia all’obbligo degli intermediari di comunicazione annuale del rinnovo della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale.

On line la bozza del nuovo regolamento 5, frutto di un tavolo di confronto aperto dopo le insistenti pressioni esercitate dalle associazioni di categoria, in primis il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione che fin dall’emanazione dello schema, settembre 2006, ebbe a contestare con decisione l’articolato regolamento.

Ebbene, dopo oltre due anni di frizioni, l’Autorità per la Vigilanza del settore assicurativo, prende atto dei significativi ricorsi degli Agenti e modifica alcune norme. Lasciando peraltro parzialmente soddisfatta la categoria agenziale per non aver raccolto tutti i punti oggetto di contestazione.

Si è trattato di un atto dovuto, infatti l’intervento risponde agli obiettivi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede all’Isvap e ad altre Autorità indipendenti di sottoporre a revisione, il contenuto degli atti di regolazione, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli assicurati.

In ogni caso, secondo l’Isvap, la portata fortemente innovativa della disciplina sull’intermediazione recata dal Regolamento n. 5/2006 ed il conseguente impatto sugli assetti del mercato della distribuzione assicurativa hanno suggerito di monitorare nel continuo l’effetto delle norme e di procedere ad una valutazione della loro applicazione in concreto in via anticipata rispetto al termine dei tre anni previsto dalla legge.

L’Authority ammette le ragioni delle associazioni degli intermediari, che hanno fatto emergere alcuni profili suscettibili di modifica e di miglioramento, finalizzati a semplificare e razionalizzare taluni adempimenti posti a carico degli intermediari, senza diminuire il livello di tutela degli assicurati.

Molte le variazioni previste in bozza:
• modifiche all’articolo 2, lettera z), del Regolamento concernente la definizione di “responsabili dell’attività di intermediazione”, esplicitando che tale qualifica può essere rivestita da coloro ai quali sono attribuite, nell’ambito della società per la quale operano, mansioni direttive con esercizio di specifici poteri e funzioni, indipendentemente dall’inquadramento nell’organico.
• modifica l’articolo 9 del Regolamento in tema di prova di idoneità prevista per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro, introducendo una semplificazione delle procedure di esame per i candidati che risultino iscritti nelle sezioni C od E nel registro nel biennio antecedente alla pubblicazione del bando d’esame. La modifica è volta a prevedere lo svolgimento della sola prova scritta per soggetti che risultino già in possesso di una professionalità acquisita sul campo. E’ inoltre introdotta una nuova previsione che limita l’esame alle sole materie riguardanti l’esercizio dell’attività riassicurativa per i candidati che intendano svolgere tale attività e che siano già iscritti nelle sezioni A o B del registro in qualità di intermediari assicurativi oppure abbiano già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.
• modifica l’articolo 11 del Regolamento che detta principi generali sui contenuti della polizza di responsabilità civile professionale di cui devono essere muniti gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro. Le modifiche sono volte ad adeguare, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, i massimali minimi di copertura della polizza, tenendo conto dell’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione stabilito dalla medesima direttiva (pari al 12,8%).
• modifiche all’articolo 24 del Regolamento relativo alle modalità di iscrizione degli intermediari nella sezione E del registro, introducendo alcune previsioni finalizzate a semplificare ed agevolare l’iscrizione di soggetti che cessino di svolgere l’attività per un intermediario per svolgere l’attività come addetti all’esterno dei locali di altro intermediario. In tale ottica, è stato inoltre previsto un nuovo modello concernente la modifica del rapporto di collaborazione (allegato n. 6) che consente di accorpare in un unico documento l’istanza di cancellazione sottoscritta dal primo intermediario e la domanda di iscrizione firmata dal nuovo soggetto per il quale verrà svolta l’attività. L’unificazione in un unico modello delle due domande è finalizzata ad attuare una semplificazione delle procedure funzionale al contenimento dei termini istruttori, in assenza di norme codicistiche che consentano di ammettere prima dell’iscrizione nel registro un’immediata operatività dei soggetti iscritti nella sezione E per conto del nuovo intermediario. Nel medesimo modello è inoltre inserita una dichiarazione con cui il soggetto iscritto in sezione E può informare l’ISVAP della intervenuta interruzione del rapporto di collaborazione, al fine di consentire all’Autorità di adottare i necessari interventi di vigilanza nel caso in cui il soggetto tenuto alla cancellazione, nonostante l’intervenuta interruzione, abbia omesso di richiedere la cancellazione dell’ex collaboratore.
• modifica l’articolo 26 del Regolamento in tema di cancellazione dal registro, introducendo alcune specifiche disposizioni per i soggetti iscritti nelle sezioni C od E. In particolare, sono state dettate previsioni con riguardo alla visibilità nel registro di soggetti sottoposti a procedimento disciplinare o ad accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso. E’ stato inoltre previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per le imprese o per gli intermediari che si avvalevano dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E di presentare all’ISVAP istanza di cancellazione entro un determinato termine. La previsione è finalizzata a consentire sia l’uscita dal registro di soggetti per i quali è venuto meno il presupposto (rapporto di collaborazione) che, in base alle disposizioni del Codice delle assicurazioni e del regolamento, giustifica il mantenimento della relativa iscrizione, sia la possibilità per detti soggetti di mutare la veste assunta in sede di pregressa iscrizione attraverso il passaggio ad altre sezioni del registro. Si tratta di un obbligo sanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativo pecuniario sia sotto quello disciplinare.
• modifica l’articolo 27 del Regolamento relativo alla reiscrizione nel registro, apportando variazioni con riferimento ai requisiti necessari per ottenere la reiscrizione. In particolare, coerentemente con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale all’articolo 38, viene prevista la necessità di attestare l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento solo nel caso in cui nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda di reiscrizione non sia stato effettuato l’aggiornamento.
• variazioni all’articolo 29 del Regolamento in tema di passaggio ad altra sezione del registro, al fine di rendere più agevoli le procedure per il trasferimento di sezione degli intermediari. Con tale obiettivo è stato altresì predisposto uno specifico modello (allegato n. 9) che, a fini di semplificazione, unifica nel medesimo documento le istanze da presentare ai fini della richiesta di passaggio.
• modifica l’articolo 36 del Regolamento, introducendo variazioni in tema di obblighi di comunicazione all’ISVAP da parte degli intermediari. In un’ottica di semplificazione, le informazioni da comunicare ai sensi dell’articolo 36 sono state circoscritte a quelle maggiormente rilevanti (sono state escluse le comunicazioni relative ai luoghi di conservazione della documentazione e alla denominazione delle imprese per le quali gli intermediari svolgono attività in altri Stati membri) ed è stato previsto un allungamento dei termini per effettuare talune comunicazioni, con esclusione di quelle (perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e avvio dell’operatività dei soggetti inoperativi) per le quali sussistono da parte dell’Autorità esigenze di maggiore tempestività nell’acquisizione delle informazioni dalle stesse recate. Sono state, altresì, riprodotte nell’articolo 36 le previsioni del Provvedimento n. 2473 del 16 novembre 2006, concernenti le modalità di comunicazione all’ISVAP in formato elettronico dei conferimenti, delle variazioni e delle cessazioni di incarichi agenziali o per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, nonché di alcune informazioni relative ai soggetti di cui alla sezione C del registro.
• modifiche all’articolo 38 del Regolamento, volte a ridefinire le modalità di adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale. E’ stato esteso dall’anno al biennio il termine per effettuare l’aggiornamento, specificando che il primo obbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione o, per gli addetti interni, di inizio dell’attività. Inoltre, sono stati individuati alcuni casi di esonero per gli intermediari inoperativi e per gli intermediari che si trovino in specifiche situazioni personali o di salute (gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio) che non consentano di partecipare ai corsi di aggiornamento. Le modifiche all’articolo 38 mantengono comunque inalterato il livello di professionalità richiesto per l’esercizio dell’attività; resta infatti ferma la previsione che, a prescindere da qualunque termine, richiede il tempestivo aggiornamento in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti o di evoluzione della normativa.
• nuovo articolo 44 bis finalizzato a dettare disposizioni in tema scioglimento dell’incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell’impresa di assicurazione. L’articolo disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell’attività nell’attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario, nonché gli effetti conseguenti alla mancata sostituzione dell’intermediario il cui rapporto è cessato. In particolare, è disciplinato il caso in cui l’impresa, nell’attesa del conferimento del nuovo incarico ad altro intermediario, assuma - attraverso la preposizione di propri dipendenti quali institori - la gestione diretta dell’attività per una durata massima, prevedendo che in tale periodo l’impresa assuma formalmente la responsabilità per l’operato dei collaboratori dell’agente cessato di cui si avvale nel periodo della gestione diretta. Sono inoltre dettate norme per regolare sia le ipotesi di sostituzione dell’intermediario sia i casi in cui tale sostituzione non si determini.
• modifica l’articolo 47 del Regolamento, elevando, per i contratti di assicurazione contro i danni, da 500 euro a 750 euro la misura del premio che gli intermediari possono ricevere come denaro contante.
• modifiche all’articolo 49 del Regolamento, relativo all’informativa precontrattuale, in tema di obblighi di consegna del modello 7A contenente il riepilogo dei principali doveri comportamentali cui sono tenuti gli intermediari e del modello 7B relativo ai dati essenziali degli intermediari e della loro attività. In particolare, con riferimento al modello 7A la nuova disposizione prevede che la consegna sia effettuata, al pari del modello 7B, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta anziché al momento del primo contatto con il cliente. Con riguardo al modello 7B, la variazione è volta a prevedere che in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto l’obbligo di consegna del modello sia limitato all’ipotesi in cui i dati relativi all’intermediario ed alla sua attività siano modificati rispetto a quelli già resi noti al momento della sottoscrizione della proposta o del contratto. Tali modifiche consentono di attuare una semplificazione delle prescrizioni relative all’informativa precontrattuale, sia allineando i tempi di consegna dei modelli previsti dalla normativa, con possibilità per gli intermediari di procedere ad una unificazione degli stessi senza tuttavia alterarne il contenuto, sia contenendo gli adempimenti posti in capo agli intermediari laddove, in assenza di variazioni dei dati, le esigenze di informativa siano state già soddisfatte con la prima consegna.
• modifiche all’articolo 54 del Regolamento che disciplina gli obblighi di separazione patrimoniale. In particolare, per tener conto delle diverse realtà operative e delle esigenze organizzative degli intermediari, sono stati elevati da cinque a dieci giorni i termini per procedere al versamento dei premi ricevuti dai contraenti nel conto separato ed è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento di detti premi nel conto separato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari laddove ciò sia consentito nel rapporto contrattuale con le imprese. La modifica lascia inalterate le finalità della previsione regolamentare dal momento che rimane ferma l’impossibilità per gli intermediari di effettuare versamenti temporanei su conti diversi da quello separato.
• nuovo articolo 54 bis volto a recepire le modifiche apportate all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni dalla legge finanziaria 2007, che ha esentato gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D dagli obblighi di separazione patrimoniale, consentendo a questi ultimi, in alternativa al conto separato e senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’impresa al fine di non vanificare l’effettività della disposizione, di stipulare una fideiussione bancaria che presenti determinate caratteristiche. Il nuovo articolo 54 bis reca inoltre alcune previsioni di dettaglio relative alla stipulazione della fideiussione.
• modifica l’articolo 56 del Regolamento, introducendo per i contratti in forma collettiva una differenziazione di disciplina in relazione alla tipologia di copertura offerta. Le modifiche prevedono un regime semplificato per alcune polizze danni, prestate in occasione di determinati eventi (ricreativi, sportivi o culturali) e caratterizzate da una limitazione della durata della copertura, strettamente connessa al periodo temporale di svolgimento dell’evento. In particolare, per tali contratti è stata disposta l’applicazione delle norme di comportamento dettate dal comma 1, nei soli confronti del contraente. Ai fini di trasparenza nei confronti degli assicurati è stato inoltre previsto in capo al contraente l’obbligo di consegnare agli assicurati un documento sintetico, predisposto dall’impresa, volto ad informare gli stessi della sussistenza della copertura assicurativa, nonché ad illustrare le modalità di reperimento della documentazione relativa al contratto e/o le modalità per l’attivazione della copertura.
• modifiche all’articolo 57 del Regolamento in tema di obblighi di conservazione della documentazione. Al fine di ridurre gli oneri di conservazione posti in capo agli intermediari è stato eliminato l’obbligo di conservazione della documentazione non strettamente rilevante ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dalla disciplina sull’intermediazione assicurativa (corrispondenza intercorsa con le imprese e gli intermediari in relazione all’attività svolta). In coerenza con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale è stato introdotto un obbligo di conservazione della documentazione comprovante la sussistenza delle situazioni di esonero.
• modifiche all’articolo 62 del Regolamento in tema di illeciti disciplinari. E’ stata in primo luogo introdotta la possibilità di modulare maggiormente la sanzione disciplinare prevista per le fattispecie tipizzate in funzione della lesività in concreto del fatto commesso: si prevede che la sanzione del richiamo possa essere applicata anche alle ipotesi sanzionate di base con la radiazione e la censura, laddove il fatto commesso si configuri quale lieve manchevolezza. E’ stata inoltre differenziata la sanzione in ragione del tipo di illecito commesso per le fattispecie relative alla violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale ed alla inosservanza delle previsioni in tema di fideiussione bancaria. In particolare, è stata prevista la sanzione base della radiazione per l’ipotesi di mancata costituzione del conto separato o mancata stipulazione della fideiussione bancaria di cui agli articoli 54 e 54 bis del Regolamento, nonché per l’inosservanza della previsione che vieta i versamenti temporanei in conti diversi dal conto separato. E’ stata invece disposta la sanzione base della censura per le fattispecie di costituzione di un conto separato o stipulazione di una fideiussione bancaria non conformi alle disposizioni previste dagli articoli 54e 54 bis e per le ipotesi di versamento dei premi nel conto separato oltre i termini stabiliti dalla normativa. Per tener conto di casi concreti emersi con maggiore frequenza anche dall’attività del Collegio di garanzia per i procedimenti disciplinari sono state introdotte due ulteriori ipotesi di violazione disciplinare in materia di rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto, per la quale è stata prevista la sanzione base della radiazione, nonché in tema di assegnazione di classe di merito non corretta all’atto della stipulazione di polizze della responsabilità civile auto, per la quale è stata prevista la sanzione base della censura.
• modifiche agli allegati al regolamento, secondo una logica di massima semplificazione. In particolare sono stati realizzati modelli unici (uno per ciascuna delle sezioni del registro) che gli intermediari devono utilizzare per tutte le istanze relative alla propria persona, alla propria società e ai propri collaboratori. Ciascun intermediario utilizzerà il modello di riferimento compilando parti differenti (quadri) a seconda della richiesta (prima iscrizione, propria o della propria società, cancellazione, reiscrizione). In tal modo il modello si compone in funzione delle diverse esigenze. Come già descritto nell’ambito dei rispettivi articoli (artt. 24 e 29 del Regolamento) sono stati inoltre previsti due nuovi modelli relativi, rispettivamente, ai casi di richiesta di passaggio di sezione e di modifica del rapporto di collaborazione per gli iscritti nella sezione E. Sono stati infine eliminati il modello 5B relativo ad informazioni per le quali è stata prevista l’acquisizione attraverso l’adozione di altri modelli e l’allegato n. 9 contenente l’elenco delle imprese di assicurazione ed il relativo codice ISVAP da utilizzare ai fini dell’attestazione del possesso della polizza di responsabilità civile ora sostituito dal codice impresa indicato dall’albo delle imprese, consultabile sul sito dell’Autorità.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Autorità entro il 9 febbraio 2009 al seguente indirizzo di posta elettronica: modifichereg5@isvap.it.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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