lunedì 29 dicembre 2008

Valutazione dei rischi, attesa la proroga





Newsletter Anno VI - n°47 - 29 Dicembre 2008


Cari Colleghi,
possibile rinvio di sei mesi per gli adempimenti in tema sicurezza nei luoghi di lavoro, in scadenza il 31 dicembre 2008. Attesa, nella Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione del DECRETO-LEGGE: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Nel tradizionale decreto "milleproroghe", varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 dicembre, dovrebbe trovare spazio lo slittamento delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro che sarebbero dovute entrare in vigore all'inizio del 2009. In particolare, lo schema dovrebbe differire di sei mesi l'applicazione delle nuove norme sulla valutazione dei rischi aziendali e le relative sanzioni. L'aggiornamento, secondo le più stringenti regole del nuovo testo unico - Decreto Legislativo n. 81/2008.

Anche il termine per l'applicazione della norma che impone la comunicazione degli infortuni di durata superiore a un giorno sarà molto probabilmente differito. Il Governo prenderà tempo poiché è nelle sue intenzioni approvare dei decreti correttivi e integrativi rivisitando le previsioni del testo unico della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, D.L. 81/2008.

Come noto il 1 gennaio 2009 era la data prevista per l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’obbligo di valutazione dei rischi previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In virtù della proroga contenuta nell’articolo 4 della Legge 2 agosto 2008, n. 129 (il termine fissato per l’adeguamento della valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento era già slittato dal 29 luglio 2008 al 1 gennaio 2009).

Previsto l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi secondo i nuovi contenuti e le nuove modalità disposte dal testo unico, con particolare attenzione ai nuovi elementi introdotti, ovvero:
• la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
• la valutazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità);
• la valutazione dei rischi connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
• l’individuazione delle procedure e dei ruoli dell’organizzazione aziendale necessari per l’attuazione delle misure da realizzare;
• l’indicazione dei nominativi dei soggetti obbligati che hanno partecipato alla valutazione dei rischi, ovvero responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale, medico competente;
• l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori ai rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza e una formazione e addestramento adeguati;
• le modifiche apportate a eventuali rischi specifici.

Inoltre, il documento di valutazione con data certa (articolo 28, comma 2, D.L. 81/2008) andava rielaborato dal datore di lavoro, a seguito di una nuova valutazione, non solo in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, oppure in seguito al verificarsi di infortuni significativi, ovvero quando il risultato della sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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