lunedì 28 luglio 2008

SNA e Unapass lanciano un missile contro Marte






Newsletter Anno VI - n°28 - 28 Luglio 2008




Cari Colleghi,
Direct Line, la compagnia di assicurazioni auto diretta, ha siglato un accordo di partnership con “Marte”, la società di brokeraggio assicurativo frutto della joint venture tra la Cisl guidata da Raffaele Bonanni e il gruppo di brokeraggio assicurativo Gpa guidato da Umberto Occhipinti.

Dal prossimo mese di settembre, i 2,3 milioni di associati che si rivolgono agli oltre 2mila punti CAAF-CISL, in forza dell’accordo, potrebbero stipulare una polizza auto o moto Direct Line direttamente allo sportello Caaf.

In base a quanto appreso dalle agenzie di stampa, il personale del Caaf-Cisl avrà un accesso diretto e dedicato a Direct Line, sarà in grado di fornire ogni tipo di informazione, completare un preventivo e, eventualmente, emettere direttamente la polizza in tempo reale.

Immediata la reazione delle Associazioni degli agenti di assicurazione, SNA e Unapass hanno preso carta e penna per scrivere un esposto all’Isvap, e una richiesta d’intervento agli Onorevoli Ministri Scajola e Sacconi, nonché al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Gianni Letta.

Tristano Ghironi e Massimo Congiu hanno espresso all’Isvap le proprie perplessità, circa i contenuti dell’accordo tra la compagnia diretta ed il Broker Marte, nonché la legittimità dell’iniziativa conformemente al dettato del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento di attuazione n. 5/2006. In particolare sono state evidenziate e contestate l’applicazione delle norme riguardanti:
· la qualifica dei soggetti distributori ai sensi degli artt. 109 e ss. del Codice delle Assicurazioni;
· la normativa in merito alla formazione e aggiornamento professionale artt. 21 e 38 del Regolamento 5;
· l’osservanza delle regole di comportamento, in particolar modo le eventuali situazioni di conflitti di interesse artt. 47 e 48 del Regolamento 5;
· la normativa in merito all’informativa precontrattuale, con particolare riferimento all’adeguatezza dei contratti offerti, art. 49 e ss del Regolamento 5;
· gli obblighi di separazione patrimoniale, art. 54 del Regolamento 5.

Ai Ministri, dello Sviluppo Economico, del Lavoro e Politiche Sociali ed al Sottosegretario del Consiglio dei Ministri, i Presidenti degli agenti di assicurazione hanno sottolineato l’evidente anomalia. Migliaia di lavoratori dipendenti delle agenzie di assicurazione, sono preoccupati circa il proprio impiego per l’attività economica posta in essere da una delle sigle sindacali a cui afferiscono. Infatti La Cisl, attraverso la FIBA (Federazione Italiana Bancari e Assicurativi) è firmataria del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, pertanto interviene direttamente nella tutela degli interessi dei lavoratori del settore dell’intermediazione assicurativa. È palese che l’estensione dell’attività dei Caaf-Cisl anche all’intermediazione delle polizze rcauto si specifichi quale attività economica impropria, in contraddizione con i principi ispiratori dell’organizzazione sindacale dei lavoratori, ed in concorrenza (sleale) con le stesse agenzie di assicurazione; con la conseguenza che le stesse si troverebbero costrette a tagliare quei posti di lavoro oggetto delle tutele della Cisl e delle altre istituzioni sindacali dei lavoratori.

“La partnership tra Direct Line e Marte costituisce una grande novità per i cittadini italiani”, ha commentato Andrea Pezzi, direttore generale Direct Line. “L’idea di poter stipulare una polizza con una compagnia come Direct Line direttamente allo sportello di un centro CAAF è nata per rispondere ad un reale bisogno dei consumatori, che chiedono un ventaglio sempre più ampio di possibilità di contatto con le compagnie di assicurazione e servizi sempre più personalizzati”.

Evidentemente anche Direct line si è accorta del valore aggiunto dell’intermediazione. Una clamorosa retromarcia rispetto a qualche tempo fa. Infatti la stessa direct in uno spot televisivo raffigurava gli agenti come soggetti poco professionali, antiquati, che vendono prodotti ingiustificatamente costosi. Spot che è costato a Direct Line una condanna per illecito concorrenziale in danno della Categoria degli agenti di assicurazione, con risarcimento in favore del Sindacato Nazionale Agenti, che SNA ha interamente devoluto all’Associazione umanitaria “Mamma della Pace”.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

martedì 22 luglio 2008

Premio IDA, Innovazione di Agenzia








Newsletter Anno VI - n°27 - 21 Luglio 2008



Cari Colleghi,
l’Editore Mario Salvatori organizza la V edizione del “Forum della Distribuzione Assicurativa”. L’annuale appuntamento Milanese dedicato ad incontri di aggiornamento professionale, per approfondire tutti i temi legati alla distribuzione assicurativa.

L’edizione 2008, in programma l’1 e 2 Ottobre, tratterà temi quali la multicanalità, il divieto di esclusiva, il nuovo ruolo imprenditoriale, gli adempimenti normativi, i nuovi possibili assetti organizzativi e la spinta verso nuovi prodotti.

Con un comitato scientifico qualificatissimo: AIBA, CINEAS, SNA, UEA e UNAPASS, il forum è divenuto il luogo naturale per l’approfondimento di tutti gli aspetti che ruotano attorno alla distribuzione, con l’intento di contribuire a sostenere la crescita del mercato assicurativo nazionale, che vede il nostro paese ancora relegato in coda al contesto europeo.

Oltre a relatori di prestigio del mondo accademico e professionale, l’edizione di Ottobre 2008 si arricchisce di una nuova iniziativa dell’editore della rivista specializzata Assicura: IL PREMIO IDA. Un Premio all’Innovazione d’Agenzia dedicato alle migliori esperienze di innovazione nel marketing, nelle tecnologie, nell’organizzazione di agenzia.

Il Premio IDA, Innovazione Di Agenzia, intende far emergere e condividere i progetti delle agenzie, che hanno creato attività di comunicazione o di marketing sul territorio, che hanno introdotto innovazioni tecnologiche, oppure, si sono rivolte a specifici gruppi di clientela.

La partecipazione al premio è aperta a tutte le Agenzie, indipendentemente da dimensione, posizione territoriale e forma sociale: l’iscrizione è libera e gratuita. I progetti dovranno essere presentati entro l’8 settembre 2008.

Ogni agenzia può partecipare, con uno o più progetti, alle seguenti categorie:
· Organizzazione d’Agenzia;
· Nuovi servizi alla clientela;
· Marketing e comunicazione;
· Applicazione della tecnologia.

Obiettivo: far crescere la cultura assicurativa e favorire lo scambio delle esperienze d’eccellenza.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 14 luglio 2008

Aggiornati gli importi per danni di lieve entità









Newsletter Anno VI - n°26 - 14 Luglio 2008




Cari Colleghi,
il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), ha aggiornato gli importi per il risarcimento dei danni di lieve entità alla persona, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

l'art. 139, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, prevede che il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità - lesioni pari o inferiori al nove per cento di invalidità - derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, siano aggiornati annualmente, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

Con decreto del 24 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2008, il MiSE ha ritenuto di dover adeguare gli importi già aggiornati dal decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico in data 12 giugno 2007, applicando la maggiorazione del 3,3 %, pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2008. A seguito dell’aggiornamento, i nuovi importi sono i seguenti:
a) Euro 720,95 per il primo punto percentuale di invalidità permanente;
b) Euro 42,06 per ogni giorno di inabilità assoluta.

Ai fini del calcolo dell’importo di risarcimento del danno biologico per lesioni invalidanti, è bene ricordare che:
· per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 7 luglio 2008

BIPAR autoregolamenta la coassicurazione






Newsletter Anno VI - n°25 - 07 Luglio 2008



Cari Colleghi,
una indagine conoscitiva promossa dalla Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione europea, posta in essere sulla base dell’art. 17 del Regolamento CE n. 1/2003 sul settore delle assicurazioni, relativamente all’offerta di prodotti e servizi assicurativi alle imprese, ha inteso accertare se vi fossero restrizioni alla libera concorrenza nell’ambito della suddivisione dei rischi tra coassicuratori.

Dal conseguente rapporto definitivo (Final Report), pubblicato dalla Commissione nel settembre scorso, si richiama fra l’altro l’attenzione su alcune modalità di conclusione dei contratti di coassicurazione. La Commissione, pur riconoscendo la piena validità ed utilità di tale strumento contrattuale, si è soffermata sul fatto che alcune prassi utilizzate in taluni mercati potrebbero comportare l'allineamento dei premi dei coassicuratori a quello stabilito dall’impresa delegataria determinando una restrizione della concorrenza.

Il B.I.P.A.R. - Federazione europea degli intermediari assicurativi, al quale aderiscono le associazioni italiane ACB, AIBA, UEA e SNA, ma che riunisce in tutto 47 rappresentanti delle associazioni nazionali degli intermediari professionisti, agenti e broker di tutta Europa - ha elaborato un documento con i principi per la conclusione di contratti in coassicurazione con l’intento di scongiurare restrizioni alla libera concorrenza.

Vediamo in dettaglio questi principi, definiti di alto livello:
1. L’intermediario dovrà, basandosi sulle informazioni fornite, specificare le richieste e le esigenze del cliente, così come le ragioni che vengono poste alla base di qualsiasi consiglio rilasciato dallo stesso intermediario.
2. Prima di collocare un rischio, l’intermediario dovrà fornire un’adeguata analisi e consigliare il cliente sulle forme di copertura del rischio esistenti sul mercato per venire incontro alle esigenze del cliente e, in particolare, dovrà spiegare i relativi vantaggi di ciascuna tipologia di contratto, stipulato con una singola impresa o con più imprese di assicurazione.
3. Se il cliente, su consiglio dell’intermediario, dovesse richiedere a quest’ultimo di collocare il rischio con più imprese, l’intermediario dovrà fornire un’adeguata analisi e dovrà spiegare i relativi vantaggi e consigliare il cliente in merito alle diverse modalità di opzioni che esistono per dare seguito ad un contratto di coassicurazione. Gli intermediari dovranno richiedere agli assicuratori, in modo indipendente, una adeguata proposta per le diverse opzioni richieste.
4. In caso di collocazione di un rischio posto in essere con una delegataria e con coassicuratori successivi che acquisiscono il rischio alle stesse condizioni e termini, i premi già pattuiti dalla delegataria e dagli assicuratori successivi non dovranno essere allineati al rialzo qualora un coassicuratore successivo dovesse richiedere un premio più alto per completare la piena collocazione del rischio. - D’altro canto, l’intermediario non dovrebbe accettare alcuna condizione mediante la quale un assicuratore voglia riservare a se stesso il diritto di aumentare il premio che il cliente dovrebbe corrispondere in tali circostanze -.
5. Durante la collocazione del rischio, l’intermediario terrà il cliente informato delle fasi di perfezionamento del contratto.

Esistono diverse modalità per stipulare un contratto in coassicurazione. Il documento del BIPAR riporta due possibili esempi:
a) selezione di una delegataria tramite una vera e propria gara con successivo invito ai potenziali coassicuratori successivi a coprire parte del rischio alle stesse condizioni di contratto e di premio fissate dalla delegataria vincente, fermo restando che nulla dovrebbe impedire i successivi assicuratori dal quotare un premio diverso;
b) selezione di una delegataria tramite una vera e propria gara seguita da una serie di negoziazioni fra il broker e i potenziali coassicuratori successivi per la copertura di parte del rischio del cliente non coperto dalla delegataria a condizioni contrattuali identiche e premi diversi fra tutti o anche solo da alcuni dei coassicuratori partecipanti.

Questi principi approvati, su richiesta della Commissione Europea, dal CEA (Associazione europea che raggruppa le imprese di assicurazione), rappresentano un vero e proprio codice di autoregolamentazione degli intermediari assicurativi europei.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas