lunedì 7 luglio 2008

BIPAR autoregolamenta la coassicurazione






Newsletter Anno VI - n°25 - 07 Luglio 2008



Cari Colleghi,
una indagine conoscitiva promossa dalla Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione europea, posta in essere sulla base dell’art. 17 del Regolamento CE n. 1/2003 sul settore delle assicurazioni, relativamente all’offerta di prodotti e servizi assicurativi alle imprese, ha inteso accertare se vi fossero restrizioni alla libera concorrenza nell’ambito della suddivisione dei rischi tra coassicuratori.

Dal conseguente rapporto definitivo (Final Report), pubblicato dalla Commissione nel settembre scorso, si richiama fra l’altro l’attenzione su alcune modalità di conclusione dei contratti di coassicurazione. La Commissione, pur riconoscendo la piena validità ed utilità di tale strumento contrattuale, si è soffermata sul fatto che alcune prassi utilizzate in taluni mercati potrebbero comportare l'allineamento dei premi dei coassicuratori a quello stabilito dall’impresa delegataria determinando una restrizione della concorrenza.

Il B.I.P.A.R. - Federazione europea degli intermediari assicurativi, al quale aderiscono le associazioni italiane ACB, AIBA, UEA e SNA, ma che riunisce in tutto 47 rappresentanti delle associazioni nazionali degli intermediari professionisti, agenti e broker di tutta Europa - ha elaborato un documento con i principi per la conclusione di contratti in coassicurazione con l’intento di scongiurare restrizioni alla libera concorrenza.

Vediamo in dettaglio questi principi, definiti di alto livello:
1. L’intermediario dovrà, basandosi sulle informazioni fornite, specificare le richieste e le esigenze del cliente, così come le ragioni che vengono poste alla base di qualsiasi consiglio rilasciato dallo stesso intermediario.
2. Prima di collocare un rischio, l’intermediario dovrà fornire un’adeguata analisi e consigliare il cliente sulle forme di copertura del rischio esistenti sul mercato per venire incontro alle esigenze del cliente e, in particolare, dovrà spiegare i relativi vantaggi di ciascuna tipologia di contratto, stipulato con una singola impresa o con più imprese di assicurazione.
3. Se il cliente, su consiglio dell’intermediario, dovesse richiedere a quest’ultimo di collocare il rischio con più imprese, l’intermediario dovrà fornire un’adeguata analisi e dovrà spiegare i relativi vantaggi e consigliare il cliente in merito alle diverse modalità di opzioni che esistono per dare seguito ad un contratto di coassicurazione. Gli intermediari dovranno richiedere agli assicuratori, in modo indipendente, una adeguata proposta per le diverse opzioni richieste.
4. In caso di collocazione di un rischio posto in essere con una delegataria e con coassicuratori successivi che acquisiscono il rischio alle stesse condizioni e termini, i premi già pattuiti dalla delegataria e dagli assicuratori successivi non dovranno essere allineati al rialzo qualora un coassicuratore successivo dovesse richiedere un premio più alto per completare la piena collocazione del rischio. - D’altro canto, l’intermediario non dovrebbe accettare alcuna condizione mediante la quale un assicuratore voglia riservare a se stesso il diritto di aumentare il premio che il cliente dovrebbe corrispondere in tali circostanze -.
5. Durante la collocazione del rischio, l’intermediario terrà il cliente informato delle fasi di perfezionamento del contratto.

Esistono diverse modalità per stipulare un contratto in coassicurazione. Il documento del BIPAR riporta due possibili esempi:
a) selezione di una delegataria tramite una vera e propria gara con successivo invito ai potenziali coassicuratori successivi a coprire parte del rischio alle stesse condizioni di contratto e di premio fissate dalla delegataria vincente, fermo restando che nulla dovrebbe impedire i successivi assicuratori dal quotare un premio diverso;
b) selezione di una delegataria tramite una vera e propria gara seguita da una serie di negoziazioni fra il broker e i potenziali coassicuratori successivi per la copertura di parte del rischio del cliente non coperto dalla delegataria a condizioni contrattuali identiche e premi diversi fra tutti o anche solo da alcuni dei coassicuratori partecipanti.

Questi principi approvati, su richiesta della Commissione Europea, dal CEA (Associazione europea che raggruppa le imprese di assicurazione), rappresentano un vero e proprio codice di autoregolamentazione degli intermediari assicurativi europei.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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