lunedì 14 luglio 2008

Aggiornati gli importi per danni di lieve entità









Newsletter Anno VI - n°26 - 14 Luglio 2008




Cari Colleghi,
il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), ha aggiornato gli importi per il risarcimento dei danni di lieve entità alla persona, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

l'art. 139, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, prevede che il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità - lesioni pari o inferiori al nove per cento di invalidità - derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, siano aggiornati annualmente, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

Con decreto del 24 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2008, il MiSE ha ritenuto di dover adeguare gli importi già aggiornati dal decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico in data 12 giugno 2007, applicando la maggiorazione del 3,3 %, pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2008. A seguito dell’aggiornamento, i nuovi importi sono i seguenti:
a) Euro 720,95 per il primo punto percentuale di invalidità permanente;
b) Euro 42,06 per ogni giorno di inabilità assoluta.

Ai fini del calcolo dell’importo di risarcimento del danno biologico per lesioni invalidanti, è bene ricordare che:
· per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1;
· per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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