venerdì 9 novembre 2007

Obblighi di separazione patrimoniale


Newsletter Anno V° - n°38 - 05 Novembre 2007


Cari Colleghi,
una delle tante norme che creano motivi di preoccupazione fra gli intermediari è certamente quella legata all’adempimento dell’art.54 comma 2, del Regolamento n.5 del 16 ottobre 2006 - Obblighi di separazione patrimoniale. In particolare per la sanzione prevista in proposito dall’art. 62 del regolamento 5, particolarmente punitivo, disponendo la radiazione dal Registro Unico degli Intermediari, in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 54;

Tuttavia l’introduzione del comma 3-bis nell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni D.Lgs 209/2005, previsto dalla Legge Finanziaria 2007, comma 1351 dell’Art.1, permetterebbe di sollevare gli intermediari dalla disposizione degli obblighi di separazione patrimoniale: “Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".

Sul punto, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione in relazione alla possibilità di esonero dall’obbligo del conto separato, in virtù del disposto del predetto comma 3-bis, art.117 del Codice delle Assicurazioni private, nell'interesse della categoria, ha elaborato il testo-tipo di fideiussione bancaria predisposto dai propri consulenti legali.

Si tratta ora di esplorare le condizioni economiche richieste dagli istituti bancari per la prestazione della garanzia. Su questo ambito potrebbero essere certamente utili gli interventi dei singoli gruppi agenti per la trattazione collettiva del tasso, così come analogamente avviene nella stipula delle polizze di gruppo.
Paolo Bullegas

1 commento:

Silvio Tonda ha detto...

Gentili Colleghi,

segnalo che a mio avviso il problema irrisolto, più che le condizioni economiche per ottenere la garanzia (una banca piemontese l'ha concessa ad un collega allo 0,80), è:
- chi è/sono IL/I BENEFICIARIO/I della fidejussione, ai fini del pieno assolvimento dell'obbligo di cui all'Art. 117 D.L. 209/2005 (“Separazione Patrimoniale”)?

Perché, sempre a mio vedere, di tale garanzia non può essere beneficiaria la SOLA mandante (peraltro generalmente già garantita rispetto all'intermediario da un capitale proporzionale ad aliquota ben superiore al 4% dei premi incassati), in quanto non terza rispetto al consumatore, la cui tutela è stata principio ispiratore del legislatore (cfr Art. 117, comma 2: “Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli ASSICURATI e dalle imprese di assicurazione.”).

I colleghi che già hanno attivato l'alternativa consentita dal comma 1351 dell’Art.1 Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), costituendo la Fidejussione a favore della SOLA mandante, hanno dunque assolto all'obbligo di cui sopra?

All'ISVAP l'ardua sentenza.

Ringrazio anticipatamente chi interverrà a fare maggior chiarezza sulla questione.

Silvio Tonda