martedì 16 ottobre 2007

Tribunale di Firenze conferma la provvigionabilità del SSN e FGVS

Newsletter Anno V° - n°35 - 15 Ottobre 2007

Cari Colleghi,
giunge dal Tribunale di Firenze, terza sezione civile, la conferma della provvigionabilità del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).

Nella causa giunta a sentenza, il Giudice Luca Minniti, ha confermato le richieste dell'Agente, parte attrice difesa dagli Avvocati Fabio Rusconi e Gianluigi Malandrino, consulente SNA.

Articolata su più punti, i motivi della causa sono così sintetizzabili:
· Richiesta riconoscimento dell’indennità massima prevista dall’Accordo Nazionale Agenti Imprese, per immotivata revoca dell’incarico agenziale;
· Richiesta riconoscimento delle indennità previste per la riduzione del portafoglio, conseguenza della disdetta, ad opera dall’impresa, di polizze in gestione alla società agenziale;
· Richiesta riconoscimento provvigionale sui premi attinenti i contributi al SSN e FGVS.

Nell’accogliere le richieste dell’Agente il Tribunale con la sentenza n.307 ha motivato che:
· La descrizione delle ragioni del recesso è priva di effettiva consistenza giacchè non contiene alcuna indicazione degli asseriti difetti nell’operato dell’agente …“la vostra gestione agenziale con il suo operato non garantisce una crescita profittevole del portafoglio in linea con gli obiettivi che la compagnia si è posta”… il recesso privo di motivi va qualificato come esercitato ad nutum e rende esigibile da parte dell’Agente quanto previsto dall’accordo nazionale agenti imprese (ANA), ex art.12 bis, sottoscritto da SNA-Unapass e ANIA.
· È riconosciuta all’agente l’indennità prevista dall’ANA, ex art. 8, per riduzione del portafoglio di agenzia (circa 300 milioni di lire di premi annui), per il caso di disdetta di polizze operata dall’impresa. Per contro, ma senza successo, la compagnia affermava che l’indennità sarebbe spettata solo nel caso di riduzione del territorio agenziale.
· Per quanto attiene alla richiesta di provvigionabilità del contributo al SSN ed al FGVS, il giudicante aderisce integralmente alla soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Torino, sezione lavoro (sentenza 714/2005), ed ai motivi che ha portato a sostegno della decisione, ricordando che il contributo al Servizio Sanitario Nazionale è stato adottato per facilitare la rivalsa spettante alle regioni ed agli altri enti che erogano le prestazioni sanitarie. Inoltre ricorda la natura del contributo al FGVS, come legato al premio, dovendo da esso essere sottratto per trovare la destinazione che la legge impone. Allora non è legittimo escludere il contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada dal computo ai fini provvigionali. Ciò perché essi non sono altro che una mera componente tariffaria determinata annualmente (cfr. Corte Costituzionale Ordinanza n.200/1988). (Il testo integrale della sentenza è disponibile nell'area agenti del sito www.snaservice.it)

La Tesi in sentenza, è da sempre quella sostenuta dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, il quale suggerisce ai suoi iscritti di inviare alla mandante, con cadenza quinquennale, il rinnovo della richiesta di liquidazione delle provvigioni attinenti il SSN ed il FGVS (vedi testo predisposto), onde evitare la prescrizione. Secondo lo SNA in nessun caso pertanto tali contributi possono essere considerati “tasse o imposte”, sole voci escluse dalla definizione di “premio” ai sensi dell’art.3 Accordo Nazionale Agenti Imprese.

Amaramente si deve constatare che, per avere giustizia, gli Agenti debbono intentare delle cause civili che, pur con tempi biblici, in ogni caso, venute a sentenza vedono riconosciute le tesi SNA. In questo senso potrà essere di fondamentale importanza l’introduzione nel nostro ordinamento giudiziario della così detta “Class Action” ovvero l'azione collettiva risarcitoria (in esame alla II° Commissione Giustizia della Camera dei Deputati) che potrà porre fine ad una lunghissima querelle con le imprese.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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