lunedì 16 luglio 2007

Così ha deciso: " … accertato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla parte convenuta..."


Newsletter Anno V° - n°25 - 16 Luglio 2007










Cari Colleghi,

ricordate il filmato pubblicitario della compagnia diretta, che screditava il ruolo degli Agenti di assicurazione, raffigurati come soggetti poco professionali, antiquati, che vendono prodotti ingiustificatamente costosi?

Il personaggio chiave dello spot, raffigurante un agente di assicurazione, rappresentato come persona trasandata, sprofondata in una poltrona, con il collo della camicia slacciato, la cravatta allentata, dedito ad attività sciocche e banali (tempera le matite e ne osserva la punta), che utilizza mezzi tecnici antiquati e vetusti (effettua il calcolo del premio con una vecchia calcolatrice), maleducato ed indifferente alle esigenze del cliente, che resta seduto sia quando il cliente si avvicina alla scrivania, sia quando si allontana.

Ambientato all’interno di un’agenzia, rappresentata come luogo disordinato, con la scrivania piena di scartoffie, tazzine del caffè, vecchio monitor e scaffali metallici grigi, pieni di vecchi falconi, ed i dialoghi tra i protagonisti espliciti nel loro effetto denigratorio. Alla richiesta del preventivo, l’agente risponde sommando, con la calcolatrice manuale, vari importi, aggiungendo poi all’importo digitato altre voci, pronunciando, con fare casuale, le parole affitto, scrivania, cravatta nuova. Il cliente dapprima manifesta stupore, “affitto?”, quindi si alza ed esce dall’agenzia, mentre sulle immagini appariva in sovra impressione la scritta “con noi non paghi i costi dell’agente”.

Come non ricordare l’indignazione generale della Categoria che, su iniziativa del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, da prima si rivolse alle Autorità di settore, poi al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria che, nella sua pronuncia, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiarava il messaggio contestato non conforme all'art. 14 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, e ne disponeva l’immediata cessazione.

In conseguenza di ciò, l’Esecutivo Nazionale dello SNA ha ritenuto necessario radicare una causa civile per il risarcimento del danno, subito dall’intera Categoria. Causa che è stata portata a sentenza di recente, dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione prima, Giudice unico Dott. Claudio Marangoni che così ha deciso: … accertato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla parte convenuta tra il 19 aprile e la fine di maggio del 2004 costituisce illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. in danno alla Categoria degli Agenti di assicurazione, ne inibisce l’ulteriore diffusione e condanna la stessa parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell’Associazione attrice, liquidato in euro 10.000,00 … . Somma che il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha deciso di devolvere in favore della “Comunità Mamma della Pace”, dal 2002 impegnata a favore dei bambini in difficoltà della Repubblica Democratica del Congo.

Certamente è sentimento di tutti gli Agenti la parziale soddisfazione del dispositivo di sentenza, per il risarcimento del danno sofferto dalla Categoria, tuttavia vale la pena concludere che, gli Agenti di assicurazione stravincono sul confronto quotidiano, contro la guerra pubblicitaria delle assicurazioni direct, conservando un rapporto duraturo con i Clienti. Il che manifesta, oltre ogni dubbio, l’elevata soddisfazione di questi, che si affidano alla qualità del servizio Agenziale, caratterizzato dalla correttezza, professionalità e cortesia, elementi capaci di catalizzare gli interessi dei Clienti, oltre i limiti di un mero obbligo professionale.

Visita il sito www.snaservice.it leggi il testo della sentenza

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

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