lunedì 21 gennaio 2008

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione


Newsletter Anno VI° - n°03 - 21 Gennaio 2008


Cari Colleghi,
di recente, sul sito dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private, è stato pubblicato l’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio Nazionale, con annessi gli elenchi delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti allo Spazio Economico Europeo abilitate ad operare in Italia.
· Sezione I, le imprese di assicurazione con sede legale in Italia;
· Sezione II, le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
· Sezione III, le particolari mutue assicuratrici con sede legale in Italia;
· Sezione IV, le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia;
· Sezione V, le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
In appendice all'Albo sono collegati gli elenchi:
· delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia:
o in regime di stabilimento (Elenco I);
o in libertà di prestazione di servizi (Elenco II).
· delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Elenco III).

La finalità dell’albo è quello di dare notizia al mercato, delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, creando le condizioni per evitare truffe a danno dei consumatori.

L’Isvap, nel darne notizia, comunica che le imprese già operanti sono state iscritte di diritto nell’Albo, con assegnazione del numero di iscrizione.

Due pesi e due misure, potrebbero affermare gli Intermediari. È quanto si ricava dal diverso atteggiamento dell’Isvap. È il caso di ricordare che l’Autorità per la Vigilanza, allorquando dovendo di iscrivere nel famigerato Registro Unico gli intermediari di assicurazione e riassicurazione, ha predisposto un ginepraio di moduli, schede e tabelle, che hanno coinvolto ad oggi 222.726 intermediari tra persone fisiche e società iscritte alle cinque sezioni. Quando invece si è trattato di iscrivere le imprese, ha semplicemente ritenuto d’iscriverle d’ufficio.

Ma allora c’è da chiedersi, perché far dannare gli agenti italiani? Non si poteva adottare il trasferimento d’ufficio degli agenti operanti ed iscritti alla prima sezione all’Albo, con la collaborazione delle imprese?

Oltre le Alpi, l’esempio lo porta la Francia, dove per iscrivere i propri Agenti all’ORIAS, (l’equivalente del RUI italiano) le imprese hanno semplicemente inviato un file excel con i dati dei propri agenti! In ogni caso, oramai il lavoro è fatto, grazie alla disciplina e la pazienza degli Agenti italiani.

Tuttavia, ecco che prende corpo la tesi di chi sostiene che il regolamento 5 sull’intermediazione, sia in perfetto contrasto con quanto dettato dal comma 2 dell’articolo 191 del Codice delle Assicurazioni Private. Poiché lo stesso impegna l’Isvap affinché i regolamenti si conformino al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari. Obiettivo evidentemente centrato in Francia e non altrettanto in Italia.

Ad oggi il Regolamento 5 è oggetto di ricorso al Consiglio di Stato da parte del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione che, dopo il parere del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha deciso di appellarsi convinto che vi siano più di un motivo perché si riscrivano le norme di secondo livello. Norme capaci di affrontare i temi proposti dal Codice con un approccio meno burocratico e più consono alle esigenze del mercato.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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