lunedì 1 giugno 2009

Sanzione antitrust di 60mila euro per illecito invio avvisi di scadenza







Newsletter Anno VII - n°311 - 01 Giugno 2009



Cari Colleghi,
può costare caro inviare un avviso di pagamento dopo la disdetta del contratto. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delibera una sanzione amministrativa pecuniaria di 60mila euro ad Allianz-Ras per pratica commerciale scorretta.

Il caso segnalato, da alcuni clienti dell’Allianz-Ras all’Autorità Antitrust, riguarda l’invio dell’avviso di scadenza e, dopo qualche tempo, del sollecito di pagamento di contratti assicurativi regolarmente disdettati con richiesta di cancellazione dei propri dati personali.

Per l’Autorità vi erano gli elementi per ipotizzare una pratica contraria alla diligenza professionale atta a falsare il comportamento del consumatore medio ed avviava l’istruttoria nei confronti dell’impresa mandante e dei suoi agenti.

Dalle risultanze dell’indagine emergeva che le disdette oggetto di segnalazione all’Autorità sono state tutte inviate direttamente ed esclusivamente alla Compagnia e il caricamento informatico dell’avvenuta cessazione del rapporto spettava pertanto, alla Direzione dell’Impresa. La verifica, da parte dell’agente sulla base delle risultanze degli archivi di agenzia, in ordine alla correttezza dell’invio dell’avviso di scadenza, presupponeva che la dichiarazione di recesso fosse stata regolarmente registrata dalla Compagnia, ovvero che la stessa dichiarazione fosse pervenuta in Agenzia. Ma nei casi esaminati nessuna delle due circostanze si è verificata, pertanto la verifica posta in essere dall’agenzia non poteva in nessun caso consentire di escludere l’invio degli avvisi di pagamento.

A nulla è servito per l’impresa giustificare l’esiguità dei casi segnalati, e che questi siano stati determinati dalla ex gestione agenziale in seguito ad un attacco al portafoglio. Così come è ininfluente per l’Autorità il recesso avvenuto in forza della Legge Bersani che ha modificato l’articolo 1899 C.C., e il fatto che non si trattasse di un consumatore sprovveduto.

Per l’Autorità: “Il consumatore medio di prodotti assicurativi il quale, pur avendo esercitato la facoltà di recesso o di disdetta dal contratto, si veda recapitare un avviso di scadenza relativo ad un periodo assicurativo per il quale il contratto avrebbe dovuto risultare cessato, solo in casi marginalissimi imputerà l’evento ad un mero errore del professionista, cui non dare alcun seguito. Al contrario, il consumatore medio di prodotti assicurativi, anche in ragione del carattere tecnico-giuridico di tali prodotti, è certamente dotato di un bagaglio di conoscenze tali da apprezzare le potenziali implicazioni di un avviso di scadenza, di talché sarà indotto ad assumere un comportamento avente valenza economica che non avrebbe altrimenti assunto. Potrà infatti accadere che l’assicurato si determini a contattare l’agenzia o la compagnia per chiedere chiarimenti e rivendicare la cessazione degli effetti del contratto di assicurazione, venendo per tale via a realizzare un contatto diretto con il professionista a potenziale vantaggio di quest’ultimo, il quale potrà sfruttare l’opportunità sia per tentare di indurre un mutamento nelle determinazioni del cliente, sia per indagare le ragioni della scelta, sia per proporre soluzioni alternative, ecc.. In alternativa, potrà accadere che l’assicurato raggiunto dall’avviso di scadenza dubiti di aver effettivamente inoltrato la dichiarazione di volontà di segno contrario (specie quando l’invio sia avvenuto con ampio preavviso), ovvero ritenga, confidando nella correttezza della valutazione del professionista, che la propria dichiarazione di recesso/disdetta sia risultata concretamente inidonea a produrre l’effetto desiderato”.

Pertanto la pratica commerciale esaminata è risultata scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e c), 24, con specifico riferimento all’articolo 25, lettera d), e 26, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore medio di servizi assicurativi, mediante indebito condizionamento a limitare considerevolmente la sua libertà di comportamento. Allianz è stata condannata dall'Antitrust a pagare una multa di 60mila euro.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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