lunedì 22 settembre 2008

Index con sottostante Lehman preoccupano anche gli intermediari





Newsletter Anno VI - n°34 - 22 Settembre 2008



Cari Colleghi,
il terremoto che ha investito la finanza mondiale, interessa anche il settore assicurativo italiano. Lehman Brothers, una delle più importanti istituzioni bancarie americane, 158 anni di storia alle spalle, entra in amministrazione controllata e provoca il panico tra i sottoscrittori delle polizze index linked collocate dalle banche e dalle assicurazioni italiane. Una sciagura per i sottoscrittori che vedono i loro risparmi a rischio. Ma anche gli intermediari non sono tranquilli.

Cosa sono le index linked? Leggiamo nel sito dell’Ania: “Nelle polizze index-linked il valore delle prestazioni è legato all’andamento di uno o più indici azionari oppure ad altri valori come un titolo o un altro tipo di indice (per esempio l’inflazione). Esempi di index-linked sono le polizze che prevedono una prestazione direttamente riferita all’andamento dell’indice scelto; e le "better-off", che prevedono due prestazioni alternative, con la garanzia di un rendimento minimo. Se alla scadenza del contratto l’andamento dell’indice o degli indici di riferimento è stato positivo si avrà il pagamento del capitale versato maggiorato dell’incremento dell’indice; nel caso che l’indice (o il paniere di indici) di riferimento non abbia dato risultati positivi viene comunque restituito il capitale versato più il rendimento minimo garantito”.

Negli anni vi è stato un successo di vendita dei prodotti finanziario-assicurativi Index Linked. Banche, sportelli postali, reti di promozione finanziaria si sono impegnate nella promozione di questi strumenti “strutturati” che, valendosi della loro anima assicurativa, sembravano dare robuste garanzie sul capitale investito e buoni rendimenti legati alle fortune degli indici borsistici. Più timidi e per certi versi cauti gli Agenti di assicurazione che, geneticamente orientati alla promozione previdenziale, hanno sempre valutato con prudenza questi strumenti prettamente finanziari, vestiti con un leggerissimo abito assicurativo.

La struttura prevede che l’investitore sottoscrivendo una index linked combini i vantaggi di un investimento obbligazionario con le opportunità di un investimento indiretto nel mercato azionario. La componente obbligazionaria è quella che consente di ottenere a scadenza la restituzione del capitale investito ed il pagamento di eventuali cedole fisse nel corso della durata contrattuale.

L’affidabilità creditizia dell’emittente della struttura finanziaria sottostante la polizza, si rivela fondamentale per il rimborso del premio alla scadenza e per pagare le eventuali cedole nel corso della durata del contratto. In questa attività si impegnano le Agenzie di Rating internazionale che assegnano un “rating”, un giudizio sull’affidabilità, che permette di valutare la capacità finanziare dell’emittente.

Le classi di rating generalmente sono identificate da una lettera, dalla A alla D, dove la A sta a significare un azienda con ottimo grado di affidabilità, ed il mutamento delle condizioni economiche non altera la solidità della struttura aziendale, e dove la lettera D descrive un’azienda con un insufficiente grado di affidabilità sia sotto il profilo del business che della struttura economica e patrimoniale. La capacità di onorare le obbligazioni assunte è fortemente compromessa da uno stato di grave deficit strutturale sia di business che di mezzi propri. E’ possibile che l’azienda si trovi in stato di insolvenza. In mezzo a queste classi la C: azienda con un discreto mix tra rischio di business e rischio finanziario. La capacità di onorare puntualmente le obbligazioni assunte è discreta. La lettera B indica un’azienda con un buon mix tra rischio di business e rischio finanziario. La capacità di onorare puntualmente le obbligazioni assunte è buona.

Le obbligazioni della Banca Lehman, fino al giorno dell’annunciata richiesta di amministrazione controllata godevano di una classe di rating A. Le problematiche legate all’attribuzione del rating, ossia la valutazione che viene assegnata dalle agenzie internazionali su un’emissione in cui viene espressa la probabilità di default di ogni emittente, sono da sempre al centro dell’attenzione. Tra gli aspetti più spinosi il potenziale conflitto di interessi delle agenzie, che sarà certamente oggetto di scrupolosa indagine.

Sul piede di guerra, come comprensibile, le associazioni dei consumatori annunciano il ricorso ad azioni giudiziarie individuali e collettive contro i responsabili delle perdite che subiranno i risparmiatori. L’indice è puntato su tutti i soggetti che in qualche modo possono aver avuto un ruolo di responsabilità: Le Banche e le Assicurazioni in primis, gli organi di Vigilanza, il Consorzio bancario “Patti chiari” - ove le obbligazioni Lehman comparivano tra i titoli a basso rischio - le Agenzie internazionali di Rating, ma anche i collocatori sul mercato.

Si, addirittura gli intermediari potrebbero essere nell’obiettivo dei consumatori. In ordine a quanto previsto dall’Art. 49 del Regolamento 5 Isvap, gli intermediari infatti, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione, devono fornire al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. In funzione della complessità del contratto offerto, devono illustrare le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, nonché gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta.

Secondo le Associazioni dei consumatori, i prodotti assicurativi strutturati sono stati venduti a piene mani, in particolare attraverso il canale di bancassicurazione, senza la corretta informazione sul rischio dell’investimento. Per questo, in via prudenziale è probabilmente utile avvisare l’assicuratore della Responsabilità civile professionale dell’intermediario per i rischi derivanti dal collocamento delle polizze con sottostante le obbligazioni Lehman. Tutt’altro che trascurabile il particolare vantaggio goduto dal contraente della polizza per effetto dell’inversione dell’onere della prova. Nel caso di azione giudiziaria di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione Index Linked, in base l’art. 178 del Codice delle Assicurazioni infatti, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

Nessun commento: