lunedì 8 settembre 2008

A rischio la licenza per le assicurazioni RCA?







Newsletter Anno VI - n°32 - 08 Settembre 2008



Cari Colleghi,
ammontano ad un numero impressionante i reclami contro le assicurazioni registrati nel corso dello scorso anno: 86.390, contro i 49.370 del 2005. Quelli accolti o transatti dalle imprese sono stati il 42,4% del totale, rispettivamente 27.302 e 9.328. A rischio l'autorizzazione rilasciata alle imprese di assicurazione per esercitare il ramo RCA?

La statistica sui reclami elaborata dall’Isvap mette allo scoperto il nervo debole del servizio assicurativo prestato in Italia. Un fenomeno di grande interesse per l’Istituto guidato da Giancarlo Giannini, che recentemente ha pubblicato una guida ai reclami, in ordine al regolamento 24/2008.

Strettamente connesse ai reclami sono le sanzioni. Il Codice delle Assicurazioni e, soprattutto la legge 28 dicembre 2005 n.262, hanno attribuito all’Autorità per la Vigilanza sulle assicurazioni, la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie ai soggetti trasgressori, prima assegnata al Ministero dello Sviluppo Economico. La disciplina, completata con il Regolamento ISVAP 1/2006, ha permesso all’Autorità di avviare 3.028 procedimenti per un controvalore compreso tra 16,6 milioni di euro e 69 milioni di euro, nel 2007.

Le violazioni contestate in materia r.c.auto hanno dato luogo all’apertura di 2.716 procedimenti (89,7% del totale), che hanno riguardato, per la maggioranza, la tempistica di liquidazione dei sinistri: 2.362 atti di contestazione per un importo di sanzione pari nel minimo a 11,4 milioni di euro e nel massimo a 44,6 milioni di euro.

Nel solo 2008, nei bollettini pubblicati dall’Isvap da gennaio a luglio, sono state elevate oltre 1.300 sanzioni con riguardo al mancato rispetto dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento, ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego, in violazione degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. Infrazioni plurime hanno interessato in particolare i più importanti gruppi assicurativi.

La tempistica della liquidazione dei sinistri si rivela il particolare punto debole delle imprese. In questa situazione è legittimo pensare che le procedure adottate hanno delle disfunzioni strutturali, tali da impedire la corretta procedura liquidativa.

Tuttavia, fino ad oggi, l’Isvap ha ritenuto di far scendere la mannaia della sanzione pecuniaria che, oltre a rimpinguare le casse, altro non risolve. Anzi, con la beffa che le sanzioni possano ripercuotersi su tutti gli assicurati attraverso le tariffe, insieme al danno per gli stockolder, ovvero su tutti coloro che sono interessati allo sviluppo delle compagnie, Agenti compresi.

Per questo è da ritenersi più che opportuna l’adozione dei correttivi previsti dallo stesso Codice delle Assicurazioni. L’art. 327 del D.Lgs 209/2005 infatti stabilisce che qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni dipendenti dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa, l'ISVAP deve provvedere alla contestazione degli addebiti e fissare un termine perentorio, entro il quale l’impresa stessa dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata.

Questo è un atto dovuto dall’Autorità per evitare danni ancora maggiori. In particolare gli intermediari Agenti e gli investitori sono fortemente preoccupati per i possibili effetti devastanti che possono riverberarsi anche nei mercati finanziari, qualora le Associazioni dei Consumatori, sostenute dalla prova delle sanzioni comminate dall’Isvap, incominciassero a chiedere la revoca dell’autorizzazione ad operare. Precisamente come disposto dall’art. 242 c.2 del Codice, per quelle imprese che si sono particolarmente distinte nella ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri previste appunto dagli articoli 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.

Solo la rimozione delle conseguenze dannose e l'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione sono gli interventi in grado di evitare la più grave sanzione della revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa nel ramo r.c.auto. In questo vi è da augurarsi che le imprese esercenti l’assicurazione curino autonomamente la rimozione di quegli ostacoli che ritardano la gestione dei sinistri, secondo i principi della migliore tecnica liquidativa, nell’interesse generale del paese, come più volte sollecitato dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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