lunedì 21 maggio 2007

Storni provvigionali e circolare esplicativa Sna-Unapass


Newsletter Anno V° - n°18 - 21 Maggio 2007




Cari Colleghi,

l’interpretazione del regolamento degli storni provvigionali, alla luce della novità contenuta nella Legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione del D.L. n.7, “Bersani-bis”, è stata oggetto di una circolare esplicativa da parte delle due associazioni di categoria SNA-UNAPASS.

Come noto, il Governo ha introdotto con la Legge 40, “misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi”, in particolare il comma 4 dell’articolo 5, dispone che: Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni."

la Legge Bersani-bis introduce evidentemente la rescindibilità dei contratti assicurativi poliennali ad ogni scadenza annuale, purché trascorsi tre anni per le polizze in vigore al 02 aprile 2007. In pratica il contratto di assicurazione, pure stipulato per durata poliennale, conserva la possibilità d’essere rescisso annualmente, esclusivamente per la sopravvenuta disposizione legislativa.

Da qui è chiaro che, qualora la compagnia assicuratrice ha liquidato all’agenzia una provvigione cosiddetta precontata, secondo la tesi Sindacale, è perfettamente applicabile il disposto del secondo comma, lettera b), dell’art.9 A.N.A., che va giustamente ad incidere sullo “scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative”.

Il Legislatore, nel testo letterale "recesso senza oneri", chiaramente pone a carico della compagnia assicuratrice eventuali costi derivanti dalla rescissione della polizza, in modo da incentivare la concorrenza. Tuttavia, qualora questi costi fossero trasferiti dalla Compagnia al suo Agente, quest’ultimo andrebbe in rovina nel caso di un numero consistente di clienti scegliesse di annullare la propria polizza, semplicemente perché sul mercato è nato un prodotto più competitivo.

È indubitabile che l’art.9 dell’Accordo Nazionale Agenti, è stato concepito per trasferire all’impresa assicuratrice il rischio derivante dall’ineseguibilità del contratto dovuto da circostanze in nessun modo riferibili a comportamento dell’Agente, come il caso di sopravvenienze legislative.

A confortare la tesi Sindacale il parere pro veritate espresso dallo Studio Legale dell’avv. prof. Piergiovanni Alleva e avv. Giovanni Camillo Simonetti che, disaminata la questione, conferma con ampie argomentazioni ed esempi, la tesi sindacale per cui non sono applicabili dalle imprese, gli storni provvigionali attinenti a contratti ineseguiti per effetto della nuova norma.

A conclusione del parere, gli avvocati Alleva e Simonetti, sostengono che la nuova legge reca semplicemente una nuova causa di non esecuzione fino alla fine del contratto poliennale in corso: non è importante che questa causa sia la volontà di disdetta dell’assicurato, l’importante è che sia una causa portata da una nuova legge.

Cordiali saluti.
Paolo Bullegas

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