lunedì 18 febbraio 2008

Nuove regole per l'applicazione del Malus






Newsletter Anno VI° - n°07 - 18 Febbraio 2008


Cari Colleghi,
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private ha pubblicato il Provvedimento 2590, che modifica ed integra il Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio, alla luce delle previsioni dettate dalla legge n°40 del 2 aprile 2007 di conversione del Decreto Legge n.7/2007.

La legge 40 ha previsto che le imprese “non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale”. “ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.”

Per adeguarsi alle nuove regole sono state necessarie modifiche al Regolamento ISVAP n. 4, relativo al contenuto dell’attestato di rischio, al fine di fornire indicazioni circa gli elementi che dovranno essere presenti nell’attestazione. Considerato che la possibilità di applicare la variazione di classe di merito viene ora esplicitamente ricollegata dalla legge alla sola “liquidazione effettuata in relazione al danno”, ne deriva che le imprese non potranno più procedere a tale variazione nei casi di appostazione a riserva di un sinistro, ma solo nei casi in cui sia stato effettuato un pagamento, totale o parziale, a titolo di risarcimento del danno. Di conseguenza, nell’attestazione del rischio dovranno essere indicati i soli sinistri che abbiano dato luogo ad un pagamento, a titolo anche parziale, e non anche quelli per i quali sia stata appostata una riserva. In caso di applicazione della penalizzazione contrattuale a seguito di pagamento parziale, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non consentono alle imprese l’applicazione di ulteriori penalizzazioni.

Per “responsabilità principale” si dovrà intendere, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti. In presenza di concorso di colpa “paritario”, cioè nel caso in cui la responsabilità sia attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini dell’eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente.

Per il computo delle responsabilità ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che dà luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. In ordine all’arco temporale da prendere in esame per il computo delle responsabilità parziali ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, le imprese dovranno fare riferimento ad un periodo coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, in coerenza con l’attuale orizzonte temporale considerato per la valorizzazione della sinistralità pregressa.

nel caso di stipula di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 bis, del Codice delle Assicurazioni, l’attestazione sullo stato del rischio dovrà contenere la relativa indicazione, al fine di consentire, presso il medesimo o altro assicuratore, una trasparente applicazione del beneficio relativo alla classificazione del contratto in caso di acquisto di ulteriore veicolo da parte del medesimo proprietario o di un familiare convivente.

Il provvedimento prevede che per i cinque anni successivi al rilascio, l’attestato di rischio conseguito, conserva la propria validità ai fini della valorizzazione della pregressa sinistrosità e quindi della conservazione della classe di merito maturata in sede di stipula di un nuovo contratto riferito o al medesimo veicolo (in relazione alle ipotesi di sospensione e mancato rinnovo) o ad altro veicolo acquistato dal medesimo assicurato (in relazione ai casi di cessazione del rischio).

in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo, l’assicuratore utilizzerà le informazioni contenute nell’attestato di rischio di tale veicolo (e la relativa classe CU) per classificare il contratto relativo ad altro veicolo del medesimo soggetto, ma non solo “nel caso di acquisto di un veicolo in nuova proprietà”, bensì riconoscendo il diritto alla conservazione della classe di merito anche nel caso in cui il veicolo sostituito sia già in proprietà dell’assicurato.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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