lunedì 19 maggio 2008

Isvap avvia il progetto del preventivatore rca












Newsletter Anno VI° - n°19 - 19 Maggio 2008

Cari Colleghi,
l’Istituto per la Vigilanza delle assicurazioni Private scrive alle Imprese e alla loro Associazione (ANIA), in merito alle linee operative di attuazione del sistema di preventivazione dei premi RCAuto. Il Progetto di preventivazione è stato affidato lo scorso 17 marzo alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. vincitrice della gara d’appalto europea.

Come noto presso i siti internet del Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) nonché dell’Isvap, dovrà essere messo a disposizione un preventivatore, in adempimento dell’art. 136, comma 3 bis, del Codice delle Assicurazioni. Lo scopo è quello di consentire al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale; norma introdotta dal D.L. 7/2007, poi convertito nella legge n. 40 del 2 aprile 2007 (c.d. decreto Bersani II).

Il Timing previsto dall’Isvap per la realizzazione del progetto è estremamente contenuto, con l’obiettivo di rilascio dell’applicazione e avvio in produzione entro la fine del mese di Ottobre 2008.

Una certa preoccupazione si fa largo fra le imprese, in relazione alla richiesta dell’Isvap di predisposizione, in tempi brevi, dei programmi di interfaccia fra il Preventivatore Unico e i preventivatori aziendali, attività non attribuita dall’ISVAP alla società aggiudicataria della gara, ma richiesta appunto, alle singole imprese. Interventi questi, necessari per garantire lo scambio dei flussi informativi tra portale MiSE-Isvap ed i preventivatori attualmente in uso. Infatti le specifiche tecniche per la trasmissione di flussi contenenti i tracciati, dovranno permettere una completa interazione con i diversi sistemi delle varie imprese di assicurazione.

Il Preventivatore Unico, probabilmente comparerà i soli contratti rcauto di nuova stipulazione e non i rinnovi di contratti. Per conoscere le condizioni del premio di rinnovo, il consumatore dovrebbe presumibilmente utilizzare il sito internet della propria impresa o contattare l’intermediario che gestisce il suo contratto.

Inoltre le avvertenze preliminari sull’utilizzo del preventivatore preciseranno, fra l’altro, oltre la misura percentuale massima della provvigione e la cifra riconosciuta agli intermediari, che sul premio ottenuto esiste la possibilità di ottenere eventuali sconti tariffari rivolgendosi alle singole imprese o ai rispettivi intermediari.

Ed è soprattutto su questi punti che cresce la forte preoccupazione degli intermediari. Grande confusione potrà generare l’applicazione pratica del provvedimento, senza che questo sia di aiuto al consumatore-cliente nel suo processo di acquisto. Infatti l’obiettivo più coerente che il preventivatore unico avrebbe dovuto salvaguardare, semmai è quello di informare realmente, ed all’origine, sul prezzo finale e non sulle singole voci che lo compongono, come appunto la misura della provvigione.

Vale la pena ricordare che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel suo parere al decreto Bersani, Legge 248/2006, ebbe ad esprimersi con le seguenti considerazioni: La conoscenza delle provvigioni percepite dagli agenti per la vendita delle singole polizze rappresenta un’informazione parziale, poco utile per i consumatori, che in alcuni casi potrebbe anche indurli ad effettuare scelte distorte.

Ma in particolare gli sconti praticabili sulle tariffe, lasciano abbondanti dubbi. Il plafond assegnato dalle imprese senza una regolamentazione puntuale, è uno di questi. La possibilità che il montesconti non sia più nella disponibilità dell’intermediario al momento della stipula della polizza, potendo questa essere traslata in epoca successiva alla preventivazione. E ancora il limite, e fonte di seria riflessione, per la soggettiva valutazione degli elementi che dovranno essere utilizzati dall’intermediario per la concessione degli sconti, considerato che questi devono essere adottati in relazione ad una ulteriore personalizzazione del rischio, come dettato dal regolamento Isvap n.23.

Insomma, molte incertezze e grande confusione per l’applicazione di una norma che avrebbe l’obiettivo principe della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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