lunedì 13 luglio 2009

Danno biologico, aggiornati gli importi per lesioni lievi









Newsletter Anno VII - n°317 - 13 Luglio 2009


Cari Colleghi,
in Gazzetta Ufficiale (n.157 9/7/2009), i nuovi importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Come noto l'articolo 139, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, prevede che gli importi per il risarcimento dei danni RCAuto, devono essere aggiornati annualmente con decreto dei Ministro delle Attività produttive, ora dello Sviluppo Economico (Mise), in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'Istat.

L’ultimo aggiornamento all’indice Istat risale al mese di aprile 2008, pertanto a decorrere dal mese di aprile 2009, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati applicando la maggiorazione dell'1,0%.

Queste le nuove misure di risarcimento da applicarsi a decorrere dal mese di aprile 2009:
§ 728,16 euro per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità permanente;
§ 42,48 euro per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

Il Codice delle assicurazioni definisce che, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; e che l'ammontare del danno biologico liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Ai fini del calcolo dell’importo, si ricorda che un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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