lunedì 20 luglio 2009

La vigilanza Isvap sugli intermediari nel 2008





Newsletter Anno VII - n°318 - 20 Luglio 2009


Cari Colleghi,
dalla relazione Isvap sull’attività ispettiva si apprende che 55 accertamenti effettuati hanno riguardato il rispetto della normativa da parte di intermediari iscritti in una delle sezioni del RUI (28 alla sezione A, 10 alla B, 2 alla D ed i rimanenti 15 alla E). Le tematiche più frequenti sono state:
· l’informativa sugli obblighi di comportamento;
· l’adeguatezza dei contratti offerti;
· l’obbligo di separazione patrimoniale;
· le modalità d’incasso dei premi;
· l’effettuazione delle comunicazioni relative al conferimento di nuovi incarichi ed alla cessazione di quelli in essere, relativamente ad intermediari già iscritti al RUI.

Gli accertamenti hanno evidenziato, nel complesso, il sostanziale rispetto della normativa, ad eccezione di alcuni aspetti (15 casi) quali:
· la mancata consegna, per alcuni dei contratti di nuova emissione, dei modelli 7/A e 7/B e del questionario di adeguatezza, ovvero l’incompletezza o la contraddittorietà nella compilazione delle diverse sezioni di quest’ultimo;
· l’accettazione, in casi sporadici, dai contraenti di assegni mancanti della clausola di non trasferibilità;
· il versamento nel conto separato dei premi incassati, in contanti, dall’intermediario o dai suoi collaboratori, al netto delle provvigioni loro spettanti;
· il mancato rispetto, per il versamento dei premi nel conto separato, del termine di cinque giorni da quello in cui erano stati ricevuti;
· l’omessa, o ritardata, comunicazione dei nominativi dei nuovi collaboratori o di quelli cessati.

Nei confronti degli intermediari, per i quali è stato accertato il mancato o non corretto adempimento degli obblighi di comportamento, è stato avviato il procedimento sanzionatorio con la contestazione della violazione di una o più disposizioni del regolamento n. 5/2006.

Sono state oggetto di rilievo altresì:
· le modalità con le quali era stata effettuata l’attività di formazione dei collaboratori per i quali era stata chiesta ed ottenuta l’iscrizione alla sezione E del RUI;
· la regolare assunzione di contratti vita, in presenza di un’elevata incidenza di contratti di nuova emissione per i quali era stata verificata la contestualità con il riscatto di una precedente polizza e l’identità tra contraente della polizza riscattata e beneficiario della nuova polizza.

Nel primo caso relativo ad un intermediario bancario, è stato verificato, con l’ausilio della Guardia di Finanza, che l’attività di formazione non era stata effettuata. L’accertamento si è concluso con la cancellazione dal RUI dei collaboratori in questione e con la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente per il reato previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Nel secondo caso l’intermediario aveva dissimulato un’operazione che, nella sostanza, si era concretizzata in una trasformazione di contratto senza quindi fornire ai contraenti un’adeguata informativa nella fase precontrattuale.

Per quanto riguarda l’obbligo di iscriversi ad una delle sezioni del RUI per tutti coloro che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa, sono state effettuate 13 verifiche presso soggetti non iscritti. In due casi, l’esito degli accertamenti ha portato alla denuncia, presso la competente Procura della Repubblica, del soggetto che avrebbe consumato il reato d’esercizio abusivo dell’attività d’intermediazione assicurativa, in concorso con uno o più iscritti al RUI che si sarebbero avvalsi della sua collaborazione nella proposizione e stipula di contratti di assicurazione.

In altri tre casi, gli accertamenti hanno avuto ad oggetto le modalità d’esercizio di attività di prestazione di servizi qualificabili in astratto come intermediazione assicurativa.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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