lunedì 6 luglio 2009

Modificato il Regolamento Isvap n.5 sulla intermediazione




Newsletter Anno VII - n°316 - 06 Luglio 2009



Cari Colleghi,
con il provvedimento 2.720 del 2 luglio 2009, l’Isvap emana modifiche ed Integrazioni al regolamento n.5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private.

Secondo l’istituto di vigilanza, “il nuovo intervento di regolazione risponde agli obiettivi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede all’ISVAP e ad altre Autorità indipendenti di sottoporre a revisione, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli assicurati. La portata fortemente innovativa della disciplina sull’intermediazione recata dal Regolamento n. 5/2006 ed il conseguente impatto sugli assetti del mercato della distribuzione assicurativa hanno suggerito di monitorare nel continuo l’impatto delle norme e di procedere ad una valutazione della loro applicazione in concreto in via anticipata rispetto al termine previsto dalla legge. In questo periodo l’esperienza applicativa e il continuo confronto con i soggetti vigilati e con le loro associazioni rappresentative hanno fatto emergere alcuni profili suscettibili di modifica e di miglioramento, finalizzati a semplificare e razionalizzare taluni adempimenti posti a carico degli intermediari, senza diminuire il livello di tutela degli assicurati”.

Ecco le modifiche introdotte:

L’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 2, comma 1, lettera z), del Regolamento concernente la definizione di “responsabili dell’attività di intermediazione”, esplicitando chetale qualifica può essere rivestita da coloro ai quali sono attribuite, nell’ambito della società per la quale operano, mansioni direttive con esercizio di specifici poteri e funzioni, indipendentemente dall’inquadramento nell’organico.

L’articolo 2 modifica l’articolo 9 del Regolamento in tema di prova di idoneità prevista per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro, introducendo una semplificazione delle procedure di esame per i candidati che risultino iscritti nelle sezioni C od E nel registro nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando d’esame. La modifica è volta a prevedere lo svolgimento della sola prova scritta per soggetti che risultino già in possesso di una professionalità acquisita sul campo. Con riferimento a tali soggetti è stato inoltre modificato il punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità, fissandolo in settanta centesimi. E’ inoltre introdotta una nuova previsione che chiarisce che, per i candidati che intendano svolgere l’attività riassicurativa e che siano già iscritti nelle sezioni A o B del registro in qualità di intermediari assicurativi oppure abbiano già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, l’esame si limita alle sole materie riguardanti l’esercizio dell’attività riassicurativa.

L’articolo 3 modifica l’articolo 11 del Regolamento che detta principi generali sui contenuti della polizza di responsabilità civile professionale di cui devono essere muniti gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro. Le modifiche sono volte ad adeguare, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, i massimali minimi di copertura della polizza, tenendo conto dell’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione stabilito dalla medesima direttiva (pari al 12,8%).

L’articolo 4 modifica l’articolo 12 del Regolamento relativamente ai modelli da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B.

L’articolo 5 modifica l’articolo 16 del Regolamento relativamente ai modelli da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione delle società nelle sezioni A o B.

L’articolo 6 modifica l’articolo 18 del Regolamento relativamente al modello da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C.

L’articolo 7 modifica l’articolo 20 del Regolamento relativamente al modello da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione nella sezione D.

L’articolo 8 modifica l’articolo 24 del Regolamento relativamente ai modelli da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di iscrizione nella sezione E. Nel caso in cui la domanda di iscrizione riguardi soggetti già iscritti nella sezione E è stato previsto l’utilizzo di uno specifico modello, come descritto successivamente nell’ambito dell’illustrazione del nuovo articolo 28 bis del Regolamento relativo all’avvio o alla modifica di rapporti di collaborazione con i predetti soggetti.

L’articolo 9 modifica l’articolo 25 del Regolamento in coerenza con le disposizioni previste nel nuovo articolo 28 bis.

L’articolo 10 modifica l’articolo 26 del Regolamento in tema di cancellazione dal registro, introducendo nuovi modelli per la presentazione della relativa domanda, nonché alcune disposizioni specifiche per i soggetti iscritti nella sezione E. In particolare, è stato previsto che, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto da parte dell’intermediario per cui era svolta l’attività, salvo che il soggetto iscritto nella sezione E svolga l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’ISVAP procede alla cancellazione d’ufficio.

L’articolo 11 e l’articolo 12 modificano rispettivamente l’articolo 27 e l’articolo 28 del Regolamento relativamente ai modelli da compilare ai fini della presentazione all’ISVAP della domanda di reiscrizione nel registro di intermediari persone fisiche e di intermediari società.

L’articolo 13 introduce nel Regolamento l’articolo 28 bis finalizzato a semplificare le procedure in tema di avvio e modifica dei rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti nella sezione E. In particolare, posto che un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, che intenda avvalersi di un soggetto già iscritto nella sezione E da altro intermediario, deve presentare apposita domanda di iscrizione del soggetto quale suo collaboratore, al fine di contenere i tempi del procedimento è stata disposta la riduzione da 90 a 45 giorni per lo svolgimento dell’istruttoria, nonché la semplificazione del relativo modello. L’articolo dispone, inoltre, che nel caso in cui l’intermediario da iscrivere in E cessi il rapporto di collaborazione con l’intermediario che lo aveva iscritto, quest’ultimo debba comunicare all’ISVAP, attraverso l’utilizzo di un apposito modello, l’interruzione del rapporto entro 10 giorni. In assenza di tale comunicazione, è stato previsto che il soggetto iscritto in E possa informare l’Autorità dell’intervenuta cessazione del rapporto di collaborazione, attraverso una apposita dichiarazione inserita nel modello utilizzato dal nuovo intermediario per il quale verrà svolta l’attività. Ciò, al fine di consentire all’ISVAP l’esercizio dei necessari poteri di vigilanza nei confronti del soggetto che abbia omesso di effettuare la comunicazione di interruzione del rapporto.

L’articolo 14 apporta variazioni all’articolo 29 del Regolamento in tema di passaggio ad altra sezione del registro, al fine di rendere più agevoli le procedure e di semplificare il modello.

L’articolo 15 modifica l’articolo 31 del Regolamento relativamente al modello da compilare ai fini dell’estensione dell’attività di intermediazione in altri Stati membri degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D.

L’articolo 16 modifica l’articolo 36 del Regolamento, introducendo variazioni in tema di obblighi di comunicazione all’ISVAP da parte degli intermediari. In un’ottica di semplificazione, le informazioni da comunicare sono state circoscritte a quelle maggiormente rilevanti (sono state escluse le comunicazioni relative ai luoghi di conservazione della documentazione e alla denominazione delle imprese per le quali gli intermediari svolgono attività in altri Stati membri) ed è stato previsto un allungamento dei termini per effettuare talune comunicazioni, con esclusione di quelle (perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e avvio dell’operatività dei soggetti inoperativi) per le quali sussistono da parte dell’Autorità esigenze di maggiore tempestività nell’acquisizione delle informazioni dalle stesse recate. E’ stata poi introdotta una previsione che semplifica le comunicazioni inerenti le variazioni delle cariche rivestite da soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro nell’ambito di società iscritte nelle medesime sezioni. E’ stato previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per le imprese o per gli intermediari che si avvalevano dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E di presentare all’ISVAP apposita comunicazione (tramite specifico modello), entro un determinato termine oppure la documentazione attestante le cause che giustificano la mancata presentazione della comunicazione stessa. Si tratta di un obbligo sanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativo pecuniario sia sotto quello disciplinare. Sono state, altresì, riprodotte nell’articolo 36 le previsioni del Provvedimento n. 2473 del 16 novembre 2006, concernenti le modalità di comunicazione all’ISVAP in formato elettronico dei conferimenti, delle variazioni e delle cessazioni di incarichi agenziali o per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, nonché di alcune informazioni relative ai soggetti di cui alla sezione C del registro.

L’articolo 17 apporta modifiche all’articolo 38 del Regolamento, individuando alcuni casi di esonero dall’aggiornamento professionale per gli intermediari inoperativi e per gli intermediari che si trovino in specifiche situazioni personali o di salute (gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio) che non consentano di partecipare ai corsi di aggiornamento.

L’articolo 18 modifica l’articolo 42 del Regolamento concernente gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali, rettificando un mero errore formale.

L’articolo 19 introduce nel Regolamento un nuovo articolo 44 bis finalizzato a dettare disposizioni in tema di scioglimento dell’incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell’impresa di assicurazione, la cui effettiva sussistenza è verificata dall’Autorità. L’articolo disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell’attività nell’attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario, nonché gli effetti conseguenti alla mancata sostituzione dell’intermediario il cui rapporto è cessato. In particolare, è disciplinato il caso in cui l’impresa, nell’attesa del conferimento del nuovo incarico ad altro intermediario, assuma - attraverso la preposizione di propri dipendenti quali institori - la gestione diretta dell’attività per una durata massima, prevedendo che in tale periodo l’impresa assuma formalmente la responsabilità per l’operato dei collaboratori dell’agente cessato dei quali si avvale. E’ stato altresì previsto che, a fini di pubblicità in merito all’assunzione della gestione diretta, l’impresa ne fornisca notizia sul proprio sito internet indicando la data di avvio e di cessazione della gestione medesima.

L’articolo 20 modifica l’articolo 47 del Regolamento, elevando, per i contratti di assicurazione contro i danni, da 500 euro a 750 euro la misura del premio che gli intermediari possono ricevere come denaro contante.

L’articolo 21 apporta modifiche all’articolo 49 del Regolamento, relativo all’informativa precontrattuale, in tema di obblighi di consegna del modello 7A contenente il riepilogo dei principali doveri comportamentali cui sono tenuti gli intermediari e del modello 7B relativo ai dati essenziali degli intermediari e della loro attività. In particolare, con riferimento al modello 7A la nuova disposizione prevede che la consegna sia effettuata, al pari del modello 7B, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta anziché al momento del primo contatto con il cliente. Con riguardo al modello 7B, la variazione è volta a prevedere che in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto l’obbligo di consegna del modello sia limitato all’ipotesi in cui i dati relativi all’intermediario ed alla sua attività siano modificati rispetto a quelli già resi noti al momento della sottoscrizione iniziale. Tali modifiche consentono di attuare una semplificazione delle prescrizioni relative all’informativa precontrattuale, sia allineando i tempi di consegna dei modelli, con possibilità per gli intermediari di procedere ad una unificazione degli stessi senza tuttavia alterarne il contenuto, sia contenendo gli adempimenti posti in capo agli intermediari laddove, in assenza di variazioni dei dati, le esigenze di informativa siano state già soddisfatte con la prima consegna.

L’articolo 22 apporta modifiche formali all’articolo 51 del Regolamento in conseguenza della modifiche introdotte all’articolo 49.

L’articolo 23 apporta modifiche all’articolo 54 del Regolamento che disciplina gli obblighi di separazione patrimoniale. In particolare, per tener conto delle diverse realtà operative e delle esigenze organizzative degli intermediari, sono stati elevati da cinque a dieci giorni i termini per procedere al versamento dei premi ricevuti dai contraenti nel conto separato ed è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento di detti premi nel conto separato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari laddove ciò sia consentito nel rapporto contrattuale con le imprese. La modifica lascia inalterate le finalità della previsione regolamentare dal momento che rimane ferma l’impossibilità per gli intermediari di effettuare versamenti temporanei su conti diversi da quello separato.

L’articolo 24 inserisce nel Regolamento un nuovo articolo 54 bis volto a recepire le modifiche apportate all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni dalla legge finanziaria 2007, che ha esentato gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D dagli obblighi di separazione patrimoniale, consentendo a questi ultimi, in alternativa al conto separato e senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’impresa al fine di non vanificare l’effettività della disposizione, di stipulare una fideiussione bancaria che presenti determinate caratteristiche. Il nuovo articolo 54 bis reca inoltre alcune previsioni di dettaglio relative alla stipulazione della fideiussione, quali in particolare l’operatività a prima richiesta, la necessità del mantenimento costante delle caratteristiche della garanzia previste dalla norma primaria e i parametri di riferimento per la determinazione della capacità finanziaria oggetto della garanzia.

L’articolo 25 modifica l’articolo 56 del Regolamento, semplificando gli adempimenti a carico degli intermediari tenute conto delle caratteristiche delle polizze collettive.

L’articolo 26 apporta alcune modifiche all’articolo 57 del Regolamento in tema di obblighi di conservazione della documentazione. Al fine di ridurre gli oneri è stato eliminato l’obbligo di conservazione della documentazione non strettamente rilevante ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dalla disciplina sull’intermediazione assicurativa. In coerenza con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale è stato introdotto un obbligo di conservazione della documentazione comprovante la sussistenza delle situazioni di esonero.

Gli articoli 27 e 28 in tema di contratti di assicurazione a distanza modificano i riferimenti normativi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recati dagli articoli 59 e 60 del Regolamento, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione di tale decreto e dell’inserimento delle previsioni nello stesso contenute nel Codice del consumo.

L’articolo 29 reca modifiche all’articolo 62 del Regolamento in tema di illeciti disciplinari. E’ stata differenziata la sanzione in ragione del tipo di illecito commesso per le fattispecie relative alla violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale ed alla inosservanza delle previsioni in tema di fideiussione bancaria. In particolare, è stata prevista la sanzione base della radiazione per l’ipotesi di mancata costituzione del conto separato o mancata stipulazione della fideiussione bancaria di cui agli articoli 54 e 54 bis del Regolamento, nonché per l’inosservanza della previsione che vieta i versamenti temporanei in conti diversi dal conto separato. E’ stata invece disposta la sanzione base della censura per le fattispecie di costituzione di un conto separato o stipulazione di una fideiussione bancaria non conformi alle disposizioni previste dagli articoli 54e 54 bis e per le ipotesi di versamento dei premi nel conto separato oltre i termini stabiliti dalla normativa. Per tener conto di casi concreti emersi con maggiore frequenza anche dall’attività del Collegio di garanzia per i procedimenti disciplinari sono state introdotte due ulteriori ipotesi di violazione disciplinare in materia di rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto, per la quale è stata prevista la sanzione base della radiazione, nonché in tema di assegnazione di classe di merito non corretta all’atto della stipulazione di polizze della responsabilità civile auto, per la quale è stata prevista la sanzione base della censura.

L’articolo 30 dispone la soppressione dell’articolo 74 del Regolamento che rinviava a successive disposizioni per la comunicazione all’ISVAP in formato elettronico di alcune informazioni. Ciò, tenuto conto che il Provvedimento ISVAP n. 2473 del 16 novembre 2006, emanato in attuazione detta dell’articolo 74, risulta abrogato dall’articolo 32 del presente Provvedimento in quanto i relativi contenuti sono rifluiti nell’articolo 36 del Regolamento e negli allegati ivi richiamati.

Gli articoli 31 e 32 dettano disposizioni, rispettivamente in tema di allegati al Regolamento e di abrogazioni.

L’articolo 33 e l’articolo 34 disciplinano l’entrata in vigore e la pubblicazione del Provvedimento. Il Provvedimento apporta inoltre modifiche agli allegati al Regolamento, secondo una logica di massima semplificazione. In particolare sono stati realizzati modelli unici (uno per ciascuna delle sezioni del registro) che gli intermediari devono utilizzare per tutte le istanze relative alla propria persona, alla propria società e ai propri collaboratori. Ciascun intermediario utilizzerà il modello di riferimento compilando parti differenti (quadri) a seconda della richiesta (prima iscrizione, propria o della propria società, cancellazione, reiscrizione). In tal modo il modello si compone in funzione delle diverse esigenze. Sono stati inoltre previsti due nuovi modelli relativi, rispettivamente, ai casi di richiesta di iscrizione di soggetti già iscritti nella sezione E del registro e di passaggio di sezione, nonché un nuovo modello per la comunicazione all’ISVAP dell’interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E da parte dell’intermediario per il quale era svolta l’attività. Sono stati infine eliminati il modello 5B relativo ad informazioni per le quali è stata prevista l’acquisizione attraverso l’adozione di altri modelli e il previgente allegato n. 9 contenente l’elenco delle imprese di assicurazione ed il relativo codice ISVAP da utilizzare ai fini dell’attestazione del possesso della polizza di responsabilità civile ora sostituto dal codice impresa indicato dall’albo delle imprese, consultabile sul sito dell’Autorità.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

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