lunedì 22 dicembre 2008

Pubblicata la bozza di modifica al regolamento degli intemediari






Newsletter Anno VI - n°46 - 22 Dicembre 2008



Cari Colleghi,
l’Istituto per la Vigilanza nelle Assicurazioni Private, pubblica la bozza del provvedimento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private. Inoltre, con il provvedimento n. 2664 del 17 dicembre, l’Isvap modifica l’articolo 37 del Regolamento 5 e rinuncia all’obbligo degli intermediari di comunicazione annuale del rinnovo della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale.

On line la bozza del nuovo regolamento 5, frutto di un tavolo di confronto aperto dopo le insistenti pressioni esercitate dalle associazioni di categoria, in primis il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione che fin dall’emanazione dello schema, settembre 2006, ebbe a contestare con decisione l’articolato regolamento.

Ebbene, dopo oltre due anni di frizioni, l’Autorità per la Vigilanza del settore assicurativo, prende atto dei significativi ricorsi degli Agenti e modifica alcune norme. Lasciando peraltro parzialmente soddisfatta la categoria agenziale per non aver raccolto tutti i punti oggetto di contestazione.

Si è trattato di un atto dovuto, infatti l’intervento risponde agli obiettivi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede all’Isvap e ad altre Autorità indipendenti di sottoporre a revisione, il contenuto degli atti di regolazione, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli assicurati.

In ogni caso, secondo l’Isvap, la portata fortemente innovativa della disciplina sull’intermediazione recata dal Regolamento n. 5/2006 ed il conseguente impatto sugli assetti del mercato della distribuzione assicurativa hanno suggerito di monitorare nel continuo l’effetto delle norme e di procedere ad una valutazione della loro applicazione in concreto in via anticipata rispetto al termine dei tre anni previsto dalla legge.

L’Authority ammette le ragioni delle associazioni degli intermediari, che hanno fatto emergere alcuni profili suscettibili di modifica e di miglioramento, finalizzati a semplificare e razionalizzare taluni adempimenti posti a carico degli intermediari, senza diminuire il livello di tutela degli assicurati.

Molte le variazioni previste in bozza:
• modifiche all’articolo 2, lettera z), del Regolamento concernente la definizione di “responsabili dell’attività di intermediazione”, esplicitando che tale qualifica può essere rivestita da coloro ai quali sono attribuite, nell’ambito della società per la quale operano, mansioni direttive con esercizio di specifici poteri e funzioni, indipendentemente dall’inquadramento nell’organico.
• modifica l’articolo 9 del Regolamento in tema di prova di idoneità prevista per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro, introducendo una semplificazione delle procedure di esame per i candidati che risultino iscritti nelle sezioni C od E nel registro nel biennio antecedente alla pubblicazione del bando d’esame. La modifica è volta a prevedere lo svolgimento della sola prova scritta per soggetti che risultino già in possesso di una professionalità acquisita sul campo. E’ inoltre introdotta una nuova previsione che limita l’esame alle sole materie riguardanti l’esercizio dell’attività riassicurativa per i candidati che intendano svolgere tale attività e che siano già iscritti nelle sezioni A o B del registro in qualità di intermediari assicurativi oppure abbiano già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.
• modifica l’articolo 11 del Regolamento che detta principi generali sui contenuti della polizza di responsabilità civile professionale di cui devono essere muniti gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro. Le modifiche sono volte ad adeguare, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, i massimali minimi di copertura della polizza, tenendo conto dell’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione stabilito dalla medesima direttiva (pari al 12,8%).
• modifiche all’articolo 24 del Regolamento relativo alle modalità di iscrizione degli intermediari nella sezione E del registro, introducendo alcune previsioni finalizzate a semplificare ed agevolare l’iscrizione di soggetti che cessino di svolgere l’attività per un intermediario per svolgere l’attività come addetti all’esterno dei locali di altro intermediario. In tale ottica, è stato inoltre previsto un nuovo modello concernente la modifica del rapporto di collaborazione (allegato n. 6) che consente di accorpare in un unico documento l’istanza di cancellazione sottoscritta dal primo intermediario e la domanda di iscrizione firmata dal nuovo soggetto per il quale verrà svolta l’attività. L’unificazione in un unico modello delle due domande è finalizzata ad attuare una semplificazione delle procedure funzionale al contenimento dei termini istruttori, in assenza di norme codicistiche che consentano di ammettere prima dell’iscrizione nel registro un’immediata operatività dei soggetti iscritti nella sezione E per conto del nuovo intermediario. Nel medesimo modello è inoltre inserita una dichiarazione con cui il soggetto iscritto in sezione E può informare l’ISVAP della intervenuta interruzione del rapporto di collaborazione, al fine di consentire all’Autorità di adottare i necessari interventi di vigilanza nel caso in cui il soggetto tenuto alla cancellazione, nonostante l’intervenuta interruzione, abbia omesso di richiedere la cancellazione dell’ex collaboratore.
• modifica l’articolo 26 del Regolamento in tema di cancellazione dal registro, introducendo alcune specifiche disposizioni per i soggetti iscritti nelle sezioni C od E. In particolare, sono state dettate previsioni con riguardo alla visibilità nel registro di soggetti sottoposti a procedimento disciplinare o ad accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso. E’ stato inoltre previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per le imprese o per gli intermediari che si avvalevano dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E di presentare all’ISVAP istanza di cancellazione entro un determinato termine. La previsione è finalizzata a consentire sia l’uscita dal registro di soggetti per i quali è venuto meno il presupposto (rapporto di collaborazione) che, in base alle disposizioni del Codice delle assicurazioni e del regolamento, giustifica il mantenimento della relativa iscrizione, sia la possibilità per detti soggetti di mutare la veste assunta in sede di pregressa iscrizione attraverso il passaggio ad altre sezioni del registro. Si tratta di un obbligo sanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativo pecuniario sia sotto quello disciplinare.
• modifica l’articolo 27 del Regolamento relativo alla reiscrizione nel registro, apportando variazioni con riferimento ai requisiti necessari per ottenere la reiscrizione. In particolare, coerentemente con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale all’articolo 38, viene prevista la necessità di attestare l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento solo nel caso in cui nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda di reiscrizione non sia stato effettuato l’aggiornamento.
• variazioni all’articolo 29 del Regolamento in tema di passaggio ad altra sezione del registro, al fine di rendere più agevoli le procedure per il trasferimento di sezione degli intermediari. Con tale obiettivo è stato altresì predisposto uno specifico modello (allegato n. 9) che, a fini di semplificazione, unifica nel medesimo documento le istanze da presentare ai fini della richiesta di passaggio.
• modifica l’articolo 36 del Regolamento, introducendo variazioni in tema di obblighi di comunicazione all’ISVAP da parte degli intermediari. In un’ottica di semplificazione, le informazioni da comunicare ai sensi dell’articolo 36 sono state circoscritte a quelle maggiormente rilevanti (sono state escluse le comunicazioni relative ai luoghi di conservazione della documentazione e alla denominazione delle imprese per le quali gli intermediari svolgono attività in altri Stati membri) ed è stato previsto un allungamento dei termini per effettuare talune comunicazioni, con esclusione di quelle (perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e avvio dell’operatività dei soggetti inoperativi) per le quali sussistono da parte dell’Autorità esigenze di maggiore tempestività nell’acquisizione delle informazioni dalle stesse recate. Sono state, altresì, riprodotte nell’articolo 36 le previsioni del Provvedimento n. 2473 del 16 novembre 2006, concernenti le modalità di comunicazione all’ISVAP in formato elettronico dei conferimenti, delle variazioni e delle cessazioni di incarichi agenziali o per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, nonché di alcune informazioni relative ai soggetti di cui alla sezione C del registro.
• modifiche all’articolo 38 del Regolamento, volte a ridefinire le modalità di adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale. E’ stato esteso dall’anno al biennio il termine per effettuare l’aggiornamento, specificando che il primo obbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione o, per gli addetti interni, di inizio dell’attività. Inoltre, sono stati individuati alcuni casi di esonero per gli intermediari inoperativi e per gli intermediari che si trovino in specifiche situazioni personali o di salute (gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio) che non consentano di partecipare ai corsi di aggiornamento. Le modifiche all’articolo 38 mantengono comunque inalterato il livello di professionalità richiesto per l’esercizio dell’attività; resta infatti ferma la previsione che, a prescindere da qualunque termine, richiede il tempestivo aggiornamento in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti o di evoluzione della normativa.
• nuovo articolo 44 bis finalizzato a dettare disposizioni in tema scioglimento dell’incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell’impresa di assicurazione. L’articolo disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell’attività nell’attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario, nonché gli effetti conseguenti alla mancata sostituzione dell’intermediario il cui rapporto è cessato. In particolare, è disciplinato il caso in cui l’impresa, nell’attesa del conferimento del nuovo incarico ad altro intermediario, assuma - attraverso la preposizione di propri dipendenti quali institori - la gestione diretta dell’attività per una durata massima, prevedendo che in tale periodo l’impresa assuma formalmente la responsabilità per l’operato dei collaboratori dell’agente cessato di cui si avvale nel periodo della gestione diretta. Sono inoltre dettate norme per regolare sia le ipotesi di sostituzione dell’intermediario sia i casi in cui tale sostituzione non si determini.
• modifica l’articolo 47 del Regolamento, elevando, per i contratti di assicurazione contro i danni, da 500 euro a 750 euro la misura del premio che gli intermediari possono ricevere come denaro contante.
• modifiche all’articolo 49 del Regolamento, relativo all’informativa precontrattuale, in tema di obblighi di consegna del modello 7A contenente il riepilogo dei principali doveri comportamentali cui sono tenuti gli intermediari e del modello 7B relativo ai dati essenziali degli intermediari e della loro attività. In particolare, con riferimento al modello 7A la nuova disposizione prevede che la consegna sia effettuata, al pari del modello 7B, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta anziché al momento del primo contatto con il cliente. Con riguardo al modello 7B, la variazione è volta a prevedere che in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto l’obbligo di consegna del modello sia limitato all’ipotesi in cui i dati relativi all’intermediario ed alla sua attività siano modificati rispetto a quelli già resi noti al momento della sottoscrizione della proposta o del contratto. Tali modifiche consentono di attuare una semplificazione delle prescrizioni relative all’informativa precontrattuale, sia allineando i tempi di consegna dei modelli previsti dalla normativa, con possibilità per gli intermediari di procedere ad una unificazione degli stessi senza tuttavia alterarne il contenuto, sia contenendo gli adempimenti posti in capo agli intermediari laddove, in assenza di variazioni dei dati, le esigenze di informativa siano state già soddisfatte con la prima consegna.
• modifiche all’articolo 54 del Regolamento che disciplina gli obblighi di separazione patrimoniale. In particolare, per tener conto delle diverse realtà operative e delle esigenze organizzative degli intermediari, sono stati elevati da cinque a dieci giorni i termini per procedere al versamento dei premi ricevuti dai contraenti nel conto separato ed è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento di detti premi nel conto separato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari laddove ciò sia consentito nel rapporto contrattuale con le imprese. La modifica lascia inalterate le finalità della previsione regolamentare dal momento che rimane ferma l’impossibilità per gli intermediari di effettuare versamenti temporanei su conti diversi da quello separato.
• nuovo articolo 54 bis volto a recepire le modifiche apportate all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni dalla legge finanziaria 2007, che ha esentato gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D dagli obblighi di separazione patrimoniale, consentendo a questi ultimi, in alternativa al conto separato e senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’impresa al fine di non vanificare l’effettività della disposizione, di stipulare una fideiussione bancaria che presenti determinate caratteristiche. Il nuovo articolo 54 bis reca inoltre alcune previsioni di dettaglio relative alla stipulazione della fideiussione.
• modifica l’articolo 56 del Regolamento, introducendo per i contratti in forma collettiva una differenziazione di disciplina in relazione alla tipologia di copertura offerta. Le modifiche prevedono un regime semplificato per alcune polizze danni, prestate in occasione di determinati eventi (ricreativi, sportivi o culturali) e caratterizzate da una limitazione della durata della copertura, strettamente connessa al periodo temporale di svolgimento dell’evento. In particolare, per tali contratti è stata disposta l’applicazione delle norme di comportamento dettate dal comma 1, nei soli confronti del contraente. Ai fini di trasparenza nei confronti degli assicurati è stato inoltre previsto in capo al contraente l’obbligo di consegnare agli assicurati un documento sintetico, predisposto dall’impresa, volto ad informare gli stessi della sussistenza della copertura assicurativa, nonché ad illustrare le modalità di reperimento della documentazione relativa al contratto e/o le modalità per l’attivazione della copertura.
• modifiche all’articolo 57 del Regolamento in tema di obblighi di conservazione della documentazione. Al fine di ridurre gli oneri di conservazione posti in capo agli intermediari è stato eliminato l’obbligo di conservazione della documentazione non strettamente rilevante ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dalla disciplina sull’intermediazione assicurativa (corrispondenza intercorsa con le imprese e gli intermediari in relazione all’attività svolta). In coerenza con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale è stato introdotto un obbligo di conservazione della documentazione comprovante la sussistenza delle situazioni di esonero.
• modifiche all’articolo 62 del Regolamento in tema di illeciti disciplinari. E’ stata in primo luogo introdotta la possibilità di modulare maggiormente la sanzione disciplinare prevista per le fattispecie tipizzate in funzione della lesività in concreto del fatto commesso: si prevede che la sanzione del richiamo possa essere applicata anche alle ipotesi sanzionate di base con la radiazione e la censura, laddove il fatto commesso si configuri quale lieve manchevolezza. E’ stata inoltre differenziata la sanzione in ragione del tipo di illecito commesso per le fattispecie relative alla violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale ed alla inosservanza delle previsioni in tema di fideiussione bancaria. In particolare, è stata prevista la sanzione base della radiazione per l’ipotesi di mancata costituzione del conto separato o mancata stipulazione della fideiussione bancaria di cui agli articoli 54 e 54 bis del Regolamento, nonché per l’inosservanza della previsione che vieta i versamenti temporanei in conti diversi dal conto separato. E’ stata invece disposta la sanzione base della censura per le fattispecie di costituzione di un conto separato o stipulazione di una fideiussione bancaria non conformi alle disposizioni previste dagli articoli 54e 54 bis e per le ipotesi di versamento dei premi nel conto separato oltre i termini stabiliti dalla normativa. Per tener conto di casi concreti emersi con maggiore frequenza anche dall’attività del Collegio di garanzia per i procedimenti disciplinari sono state introdotte due ulteriori ipotesi di violazione disciplinare in materia di rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto, per la quale è stata prevista la sanzione base della radiazione, nonché in tema di assegnazione di classe di merito non corretta all’atto della stipulazione di polizze della responsabilità civile auto, per la quale è stata prevista la sanzione base della censura.
• modifiche agli allegati al regolamento, secondo una logica di massima semplificazione. In particolare sono stati realizzati modelli unici (uno per ciascuna delle sezioni del registro) che gli intermediari devono utilizzare per tutte le istanze relative alla propria persona, alla propria società e ai propri collaboratori. Ciascun intermediario utilizzerà il modello di riferimento compilando parti differenti (quadri) a seconda della richiesta (prima iscrizione, propria o della propria società, cancellazione, reiscrizione). In tal modo il modello si compone in funzione delle diverse esigenze. Come già descritto nell’ambito dei rispettivi articoli (artt. 24 e 29 del Regolamento) sono stati inoltre previsti due nuovi modelli relativi, rispettivamente, ai casi di richiesta di passaggio di sezione e di modifica del rapporto di collaborazione per gli iscritti nella sezione E. Sono stati infine eliminati il modello 5B relativo ad informazioni per le quali è stata prevista l’acquisizione attraverso l’adozione di altri modelli e l’allegato n. 9 contenente l’elenco delle imprese di assicurazione ed il relativo codice ISVAP da utilizzare ai fini dell’attestazione del possesso della polizza di responsabilità civile ora sostituito dal codice impresa indicato dall’albo delle imprese, consultabile sul sito dell’Autorità.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Autorità entro il 9 febbraio 2009 al seguente indirizzo di posta elettronica: modifichereg5@isvap.it.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 15 dicembre 2008

All'orizzonte nuovo Regolamento 5






Newsletter Anno VI - n°45 - 15 Dicembre 2008



Cari Colleghi,
a distanza di due anni dall’emanazione del regolamento concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private avvia un tavolo di confronto con le organizzazioni rappresentative degli Agenti di assicurazione. Al centro degli incontri le richieste avanzate dalle organizzazioni agenziali, SNA e Unapass, di verifica degli effetti che la normativa ha prodotto e per analizzare le aree di miglioramento.

Il tavolo aperto approfondirà tutte le questioni legate alla pesante burocrazia, che nella pratica quotidiana ha comportato sovrabbondanti quanto inutili adempimenti, senza generare particolari vantaggi, soprattutto per il consumatore.

La fase di consultazione apertasi dopo l’invio all’Isvap di un documento di proposta, sottoscritto congiuntamente dai Presidenti Tristano Ghironi e Massimo Congiu, prevede una prima fase di esame al quale potrà far seguito una nuova versione del regolamento che, come consuetudine, sarà posta in pubblica consultazione prima dell’emanazione della stesura definitiva.

L’apertura dell’Isvap al confronto è un segnale positivo, posto che molti degli argomenti messi all’attenzione del Regolatore, sono orientati in primis alla semplificazione operativa, nell’interesse generale dell’industria assicurativa.

Sna e Unapass hanno ribadito la necessità primaria di procedere alla eliminazione delle pastoie burocratiche, ed alla modifica dell’impianto sanzionatorio, ingiustamente repressivo anche per lievi manchevolezze, per poi analizzare una serie di norme che, diversamente regolate, potranno portare un clima di normalità nell’attività degli intermediari professionali.

Da parte sua l’Isvap, su alcuni punti, si è reso subito possibilista per modificare l’impianto, nell’ottica di una semplificazione operativa del regolamento. Sotto osservazione in particolare le comunicazioni per iscrizione/variazione/cancellazione nel Registro Unico degli Intermediari (RUI); la revisione dei documenti precontrattuali 7A e 7B da consegnare ai clienti insieme alla valutazione della adeguatezza contrattuale; la periodicità dell’aggiornamento professionale perché sia meno stringente; la semplificazione della prova d’esame per taluni soggetti già operativi.

Sul tavolo del confronto, gli intermediari hanno portato le questioni più spinose, tra le quali: la definizione di prodotto standardizzato; l’elevazione del termine per il versamento dei premi nel conto separato; la necessità di escludere dall’attività di intermediazione quella riservata all’esazione dei premi; l’esigenza di innalzamento del tetto per l’incasso in contanti dei premi danni non RCAuto; l’autorizzazione agli iscritti nelle sezioni A e B di operare liberamente tra loro.

Non ultimo Ghironi e Congiu, avanzano l’utilità di uno studio dedicato alla comparazione delle varie regolamentazioni con il quale i singoli Paesi UE hanno recepito la Direttiva Europea sull’intermediazione assicurativa.

Superare gli aspetti che insabbiano l’attività degli Intermediari professionali nella loro missione sociale di garanzia del futuro delle famiglie e delle imprese. Questo è quanto chiedono gli Agenti di assicurazione, per affrontare l’attuale contesto economico con maggiore sicurezza e per concorrere stabilmente al benessere del Paese. Ma anche per recuperare margini di redditività dal ripristino della semplificazione operativa, senza rinunciare alla trasparenza contrattuale e all’effettiva tutela dei diritti del consumatore.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

martedì 2 dicembre 2008

Provvigioni medie in ribasso nel 2007












Newsletter Anno VI - n°44 - 01 Dicembre 2008



Cari Colleghi,
nel 2007 le percentuali provvigionali degli intermediari sono state inferiori all’anno precedente, lo conferma l’Ufficio Statistiche e Studi Attuariali dell’ANIA.

Ania Trends focus Indici Aziendali, nella sua ventitreesima edizione, analizza gli indici informativi e ratio di performance aziendale degli anni 2003-2007.

Alla ricerca dell’Ania hanno partecipato 62 imprese, rappresentanti una raccolta premi di 66.733 milioni di Euro, pari al 67,3% del totale: l’84,1% per i rami Danni e il 57,1% per i rami Vita. La rilevazione analizza il Lavoro Diretto Italiano (L.D.I.).

Le prime tabelle di analisi, sono dedicate agli indici dei costi sostenuti dalle imprese sui premi.

Nel 2007 l’incidenza delle spese sui premi danni sono state pari al 29,15% in aumento rispetto all’anno precedente (28,63%). Nei rami vita le spese hanno inciso per il 6,48% (6,24% nel 2006).

Tuttavia l’incremento dei costi non è addebitabile alla gestione commerciale che segna una riduzione. L’Ania ha osservato le spese commerciali che comprendono le provvigioni alla rete distributiva, il costo dell'organizzazione produttiva, il costo del personale commerciale di sede e periferico, nonché le spese pubblicitarie e promozionali. Nel 2007, il livello dei costi commerciali delle imprese in rapporto ai premi dei rami danni presenta un valore pari al 16,62%, in diminuzione rispetto all’anno precedente (16,67%). I costi commerciali rispetto ai premi vita sono stati del 4,34%, erano pari al 4,58% nel 2006.

Esaustivo il livello di risparmio delle imprese per quanto riguarda le percentuali provvigionali retrocesse. Nel 2007 il decremento ha interessato sia il settore danni che quello vita. Sono state pagate provvigioni per il 15,43% sui premi del lavoro diretto italiano danni (erano il 15,56% nel 2006). Le provvigioni erogate nei rami vita sono state pari al 4,34% (4,58% nel 2006).

Mentre le imprese risparmiavano sulle provvigioni, aumentavano le altre spese. L’andamento delle altre spese commerciali nel 2007 hanno pesato complessivamente per lo 0,89% dei premi. Tale valore è in crescita rispetto al 2006 (0,70%). Nei rami Vita l’indicatore aumenta in maniera esponenziale, passando dallo 0,40% del 2006 allo 0,61% del 2007, con un incremento di 21 punti percentuali. Anche nei rami Danni l’incidenza delle altre spese commerciali sui premi è in aumento (da 1,10% del 2006 al 1,20% del 2007).

L’analisi dei costi delle imprese prosegue con quelli gestionali, che comprendono il costo del personale non commerciale (comprese le spese esterne per liquidazione sinistri) e le altre spese gestionali non di personale. Nell’ultimo anno l’indice dei costi gestionali, a livello totale, presenta un valore in aumento rispetto al 2006, passati dal 6,03% al 7,05%.

Il rapporto analizza anche l’incidenza sui premi del costo del personale (con contratto amministrativo e dedicato al solo lavoro diretto italiano). Nel 2007, a livello totale, emerge un valore medio del 2,93% con un incremento rispetto al 2006 (2,68%). Il valore di questo indicatore risulta, nell’ultimo anno, in diminuzione per i rami Danni (dal 5,21% del 2006 al 5,11% del 2007), mentre aumenta per i rami Vita (dallo 0,81% del 2006 allo 0,98% dell’ultimo anno).

Per quanto riguarda il Costo medio dei dipendenti con contratto amministrativo, tale indicatore presenta un valore medio di € 76.290, con un aumento nell'ultimo anno pari al 3,6%. Calcolato sommando le voci di spesa sostenute per tutto il personale (retribuzioni lorde, provvigioni e interessenze, diarie e rimborsi spese, oneri sociali, incremento al fondo TFR, oneri a carico delle imprese per polizze assicurative stipulate per i propri dipendenti), comprendendo anche i dirigenti e rapportando tale totale all'organico complessivo in essere al 31 dicembre dell'anno considerato. Nel calcolo della media sono considerati anche i costi dei dipendenti dei call center e le spese per lavoro interinale.

Per analizzare la componente “lavoro”, l’Ania ha esaminato anche i seguenti indici:
- premio medio di portafoglio per singola polizza;
- volume premi rapportato al numero dei dipendenti;
- numero medio di giornate di formazione del personale amministrativo (si considerano le giornate/uomo in seminari inter-aziendali o aziendali o altri istituti di formazione);
- costo della formazione sul costo del personale (il costo della formazione è ottenuto moltiplicando il numero delle giornate/uomo dedicate alla formazione e il costo medio di una giornata di formazione presso l’I.R.S.A.;
- tasso di assenteismo (sono state conteggiate tutte le ore di assenza, escluse le ferie, effettuate a qualunque titolo dal personale amministrativo esclusi i dirigenti);


Per quanto riguarda il tasso di assenteismo, questo ha assunto un valore pari a 222,5 ore non lavorate. Circa sei settimane di assenza oltre le ferie.

In considerazione sono state prese anche le provvigioni in rapporto ai premi del L.D.I. per i vari canali distributivi sia a livello totale che per i principali sottorami. In evidenza, per quanto macroscopico, le percentuali provvigionali erogate dalle imprese al canale bancario nei rami danni che segna il valore medio del 22,71% (25,81 nel 2006), superiore al valore del canale agenziale di oltre sei punti e mezzo percentuali.

L’analisi degli indici aziendali 2007 restituisce una fotografia che vede le imprese incrementare le spese gestionali e risparmiare sulle provvigioni. Per quanto superfluo, è utile sottolineare che le dichiarazioni degli esponenti dell’Ania, all’indomani dell’emanazione della Legge che introduceva il divieto di esclusiva nei mandati agenziali, tese ad allarmare il mercato circa l’aumento dei premi assicurativi per conseguenza dei maggiori costi provvigionali, sono state fuori luogo e smentite dai fatti.

I dati inequivocabilmente mettono in luce la critica situazione agenziale che riduce sensibilmente il proprio fatturato provvigioni e nel contempo deve fare i conti con spese gestionali ed organizzative fortemente aumentate.

E allora sarà necessaria la completa revisione del rapporto con le imprese, con l’obiettivo del riequilibrio economico delle agenzie, in particolare attraverso la revisione generale dei compiti degli agenti, cioè degli adempimenti operativi gestionali che le compagnie scaricano comodamente sulle agenzie.

Su questi temi, sarà chiamato a lavorare con maggiore concretezza il prossimo Esecutivo del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, che sarà eletto nel corso del prossimo Congresso Nazionale in programma il 3 febbraio 2009 a Bologna.

Tutta la categoria è pertanto chiamata a stringersi nelle proprie sezioni provinciali, dove saranno dibattute le tesi per la costruzione del programma dell’attività politica degli Agenti, in tutte le questioni aperte dalle nuove norme, ma non solo, soprattutto sui temi che si sapranno porre per lo sviluppo delle nostre realtà e per guardare con fiducia al futuro.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

martedì 25 novembre 2008

Arriva il regolamento per i regolamenti






Newsletter Anno VI - n°43 - 24 Novembre 2008



Cari Colleghi,
l’Autorità per la Vigilanza delle Assicurazioni Private con un atto da veri contorsionisti burocrati-normativi, ha presentato in pubblica consultazione il Regolamento per i Regolamenti. Ovvero, il REGOLAMENTO SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L’ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL’ISVAP.

Questo nuovo regolamento, dell’Isvap, dopo tante critiche da parte di tutti gli operatori, intermediari e non, ora pare cambiare direzione e detta norme a se stesso in tema di analisi sulle conseguenze della regolamentazione, intesa quale valutazione degli effetti dell’atto regolatorio sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi dei contraenti e degli assicurati.

Negli intenti sembra che finalmente si accolga quanto denunciato dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione che in più occasioni ha ribadito, in particolare sul regolamento 5, l’insufficiente valutazione dell’impatto regolatorio sugli intermediari; come previsto dall’art. 191 del Codice delle Assicurazioni.

In particolare il testo predisposto dall’Istituto indica che gli atti Regolamentari posti in pubblica consultazione debbano illustrare oltre le finalità, le modalità di svolgimento delle procedure di pubblica consultazione, devono altresì prevedere la possibilità di procedere, in via preventiva o successiva rispetto alla consultazione pubblica, a consultazioni preliminari con le parti interessate finalizzate ad acquisire elementi utili alla definizione del testo dell’atto. Si introduce, in particolari circostanze, la possibilità di dar luogo a successive consultazioni.

Mentre l’Isvap attende le osservazioni, commenti e proposte che possono essere inviate entro il 22 dicembre 2008, l’Autorità informa della pubblicazione di una nuova guida per gli intermediari.

Il che conferma la necessità di districarsi tra le innumerevoli incombenze poste dal regolamento 5. Pressoché a riprova della sua impostazione burocratica particolarmente complessa.

La guida per gli intermediari informa sull'accesso alla professione, sugli obblighi di informazione verso l'Isvap, sulle modalità con le quali presentare le relative istanze o comunicare con l'Autorità. Nel tentativo di facilitare la ricerca di informazioni relative all'attività degli operatori mediante link a documenti normativi, alle faq eventualmente disponibili su ciascuno specifico argomento, alla modulistica da utilizzare in relazione alle specifiche esigenze.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 17 novembre 2008

RCA premi/sinistri Provinciali e Regionali 2007





Newsletter Anno VI - n°42 - 17 Novembre 2008



Cari Colleghi,
i premi raccolti dalle imprese operanti nel ramo RCauto, da quando è obbligatoria l’assicurazione per i veicoli a motore, ha registrato nel 2007 una flessione. Ciò è la conseguenza del generale contenimento delle tariffe, degli sconti applicati sui premi dagli intermediari, nonché per effetto della legge Bersani, che ha consentito ad un elevato numero di assicurati di usufruire di una classe di merito più favorevole di quella che avrebbero avuto altrimenti.

Anche sul fronte del costo dei sinistri, il 2007 ha rappresentato un anno di inversione rispetto alla continua crescita registrata negli ultimi decenni. In particolare, mentre tra il 1998 e il 2006 l’importo dei sinistri è cresciuto in media del 3,7% all’anno, nel 2007 si è registrato un calo. A tale diminuzione ha certamente contribuito l’introduzione del nuovo sistema di risarcimento diretto e la conseguente riduzione dell’ammontare delle spese legali.

Tuttavia è dall’osservazione della dinamica dei premi e dei sinistri a livello Provinciale e Regionale che si possono trarre utili dati e operare interessanti raffronti.

La pubblicazione dei premi e dei sinistri dell’Isvap evidenzia il miglior rapporto s/p a favore della Provincia di Aosta; al contrario la Provincia con il peggior rapporto s/p è quella di Taranto. La Provincia che segna il maggiore costo medio dei sinistri è Crotone, invece quella di Imperia ha registrato il costo medio nazionale più basso.

Queste le tabelle dei dati Isvap rielaborati. Dall'analisi sono esclusi i premi lordi contabilizzati e i sinistri del lavoro diretto assunti all'estero e, nell'ambito dei sinistri, le stime delle riserve per sinistri tardivi e l'importo relativo al contributo al F.G.V.S. (Ramo R.C. Autoveicoli Terrestri, importi in migliaia di euro)

lunedì 10 novembre 2008

Gli Agenti ed i Broker verbalizzeranno la sospetta falsità








Newsletter Anno VI - n°41 - 10 Novembre 2008



Cari Colleghi,
nuove incombenze per gli Intermediari di assicurazione. La Banca d’Italia impegna Agenti e Broker nel delicato compito dell’individuazione e ritiro dalla circolazione delle banconote sospette di falsità. Lo disciplina il Provvedimento 4 settembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216.

Gli Agenti ed i Broker assicurativi, italiani e non, se ritengono che la banconota loro presentata sia sospetta di falsità, hanno l’obbligo di ritirarla dalla circolazione e redigere un verbale, la cui copia dovrà essere rilasciata all’esibitore, a titolo di ricevuta. Poi, entro venti giorni lavorativi, si dovranno preoccupare della trasmissione ad una delle filiali della Banca d’Italia specificamente individuate. Le banconote saranno quindi esaminate ed eventualmente definitivamente dichiarate false. In questo caso all’esibitore non è dovuto alcun rimborso. Diversamente, accertata la legittimità della banconota, la Banca d’Italia rimborsa l’esibitore con vaglia cambiario emesso a suo nome e di pari importo.

Il provvedimento della Banca d’Italia, non modifica le disposizioni già in uso per le banconote sospette di falsità, ma individua nuovi soggetti obbligati al ritiro, tra i quali appunto gli Intermediari di assicurazione.

Di conseguenza tutti gli Agenti ed i Broker dovranno adottare un modello organizzativo tale da prevedere misure e procedure che assicurino il rispetto degli obblighi posti a loro carico: impartire istruzioni scritte ai propri collaboratori, nonché verificarne l’effettiva applicazione, e quanto prevede l’articolo 3 del provvedimento. Probabilmente anche per quanto attiene le norme sulla Responsabilità Amministrativa delle società nell’ambito di applicazione del D.L. 231/2001.

Da parte sua, la Banca d’Italia valuterà la corretta formazione dei collaboratori, l’esistenza di responsabili chiaramente individuati, l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure adottate.

Invero, non vi è ancora certezza tra gli Agenti ed i Broker quali saranno quelli obbligati alla disposizione, poiché nell’individuazione il provvedimento recita: «gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo». Più che ovvio il refuso sul riferimento ai rami esercitati, poiché gli stessi sono individuati nel Codice delle Assicurazioni nell’art. 2.

Tuttavia, informazioni provenienti da fonti ufficiose rivelano che saranno obbligati al ritiro delle banconote sospette di falsità, solo gli intermediari Agenti e Broker operanti nei rami vita, di cui all’art. 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni. Qualora la notizia fosse confermata, sarà evidente l’imbarazzo nel ravvisare tanta superficialità nella propria Banca Centrale. Infatti agli Agenti e Broker di assicurazioni, già dal luglio 2007, è fatto divieto di ricevere denaro contante, banconote appunto, a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. Il tutto in forza del Regolamento Isvap n.5, art. 47 comma 3. Norma ripetutamente contestata dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione.

Semmai fosse confermata la notizia, sugli Intermediari operanti nei rami vita, oltre l’imbarazzo, prevarrebbe l’indignazione. Infatti in base al provvedimento ci si dovrebbe far carico degli oneri descritti dalla Banca d’Italia, senza alcuna possibilità che questa sia validamente efficace, salvo che non dovesse interessare anche l’operatività nei rami danni.

In ogni caso, non mancavano nell’attività degli Agenti di assicurazione adempimenti e incombenze burocratiche di ogni tipo. E questa ulteriore, se confermata, sommandosi a quelle previste dal D.Lgs. 209 prima, e dall’Isvap poi, in materia di aggiornamento professionale, che insieme a quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che minacciosamente si approssimano alla scadenza il 31 dicembre, permeano una condizione di preoccupazione e nervosismo non sostenibile dalla Categoria.

Alle agenzie è fatto carico di esorbitanti e inutili adempimenti, se non addirittura negativi, al quale non corrispondono adeguati supporti economici. Le nuove e rilevanti norme del Regolamento 23 in tema di trasparenza dei premi e provvigioni, ne hanno acuito i motivi di protesta, e la tensione unitamente l’esasperazione, sono ormai palpabili. Il tutto anche corroborato dall’incosciente atteggiamento delle imprese che sconsideratamente non hanno ancora provveduto a ripristinare i livelli provvigionali che gli intermediari con un atto di responsabilità avevano accettato di ridurre negli anni di crisi della Rca.

Oggi, dopo l’introduzione della patente a punti, il plafonamento del danno di lieve entità alla persona, ed ultimo il provvedimento sull’indennizzo diretto, visti i risultati economici delle Imprese che anche nell’assicurazione RCauto, hanno portato elevati utili e lauti guadagni per i loro manager, è venuto il momento di restituire agli Agenti quanto dovuto. Così come è tempo perché il Governo dia una risposta alle innumerevoli richieste della Categoria che, anche nell’ultima audizione in Commissione Finanze della Camera, ha potuto relazionare sulla necessità di sburocratizzare la professione, migliorandone la qualità del servizio, nonché riducendone i costi ed accrescendone la concorrenza, nel supremo interesse del Paese.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

lunedì 3 novembre 2008

Premi regionali e provinciali 2006-2007 - rami danni





Newsletter Anno VI - n°40 - 03 Novembre 2008



Cari Colleghi,
nel corso del 2007 i premi del lavoro diretto italiano contabilizzati nei rami vita e danni sono ammontati a 99.094,9 milioni di euro, con un decremento del 7% rispetto al 2006.

Particolarmente indebolita la raccolta nei rami vita, pari a 61.439,5 milioni di euro, ridotta dell’11,4%. Il portafoglio danni, con un volume di premi pari a 37.655,4 milioni di euro è cresciuto di un modesto +1,4% rispetto al 2006. Ha pesato sul portafoglio danni la raccolta premi dei rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi lacustri e fluviali, che è stata pari a 18.239,3 milioni di euro (-1% rispetto al 2006); invece gli altri rami danni hanno consolidato premi pari a 19.416,1 milioni di euro, con un incremento del 3,8% rispetto al 2006.

Utile ed interessante verificare l’evoluzione dei premi nelle rispettive regioni e province italiane, per una analisi delle performance d’impresa e d’agenzia rispetto al mercato. In questo senso sono state predisposte le tabelle che seguono elaborate sulla base dei dati pubblicati dall’Isvap.

I premi sono attinenti il lavoro diretto italiano, contabilizzati negli esercizi 2006-2007 dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno stato non appartenente allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.).